Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12457 del 17/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 17/05/2017, (ud. 23/03/2017, dep.17/05/2017),  n. 12457

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29162/2015 proposto da:

N.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ANTONIO MEDIATI, giusta procura speciale in calce al ricorso per

cassazione;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati MAURO RICCI, EMANUELA

CAPANNOLO e CLEMENTINA PULLI, giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 777/2015 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 19/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 23/03/2017 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che la Corte d’Appello di Reggio Calabria, in accoglimento del gravame dell’INPS ed in riforma della sentenza emessa dal Tribunale della stessa città – che aveva riconosciuto in favore di N.G. il diritto all’assegno ordinario di invalidità a far data dal (OMISSIS) – in dissenso rispetto alle conclusioni della relazione medico – legale d’ufficio espletata in secondo grado, rigettava la domanda di cui all’originario ricorso, sul rilievo che l’assicurato, pur presentando una patologia psichica connessa a quella costituita dalla psoriasi (patologia, la prima, che, alla stregua delle conclusioni del CTU, era idonea ad incidere nei termini richiesti sull’attività impiegatizia del N.) non subiva per effetto della stessa alcuna riduzione a meno di 1/3 della capacità di lavoro specifica, posto che risultava compromesso solo il tono dell’umore;

che di tale sentenza chiede la cassazione il N., affidando l’impugnazione a due motivi, cui ha opposto difese, con controricorso, l’INPS;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;

2.1. che, con il primo motivo, il ricorrente denunzia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, in considerazione dell’avvenuto riconoscimento in sede amministrativa della sussistenza del requisito sanitario in capo al N., con riconoscimento in sede di revisione triennale, del diritto a percepire a partire dal mese di dicembre 2012 l’assegno ordinario di invalidità, e della mancanza di ogni accenno, nella sentenza appellata, alla concessione della prestazione de qua nella diversa sede, benchè di tanto fosse stato dato atto nel giudizio di gravame, all’esito del quale la Corte del merito aveva disatteso le risultanze della CTU che aveva al contrario affermato la incidenza del complesso patologico sul normale svolgimento della propria attività lavorativa;

2.2. che, con il secondo motivo, viene dedotta violazione e falsa applicazione di norme di diritto (L. n. 222 del 1984, art. 1) e vizio di omesso esame di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5;

3. che ritiene il Collegio che il ricorso deve trovare accoglimento;

3.1. che, con riguardo al primo motivo, si osserva che per le fattispecie ricadenti ratione temporis nel regime risultante dalla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, tale previsione normativa integra un nuovo e diverso motivo di ricorso per cassazione concernente l’omesso esame d’un fatto storico – principale o secondario – la cui esistenza risulti o dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione e che abbia carattere decisivo (vale a dire che avrebbe determinato un esito diverso della controversia se fosse stato esaminato);

che l’omesso esame deve riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica (e quindi non un punto o un profilo giuridico), un fatto principale o primario (ossia costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè un fatto dedotto in funzione probatoria non implicando il riferimento al fatto secondario – e la citata sentenza n. 8053/14 delle S.U. lo precisa chiaramente – che possa denunciarsi ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, anche l’omessa o carente valutazione di determinati elementi probatori ed essendo sufficiente che il fatto sia stato esaminato, senza che sia necessario che il giudice abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie emerse all’esito dell’istruttoria come astrattamente rilevanti;

che, a sua volta, deve trattarsi di un fatto processualmente esistente, per esso intendendosi non un fatto storicamente accertato, ma un fatto che in sede di merito sia stato allegato dalle parti, potendo tale allegazione risultare già soltanto dal testo della sentenza impugnata (ed allora si parlerà di rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza del dato extra-testuale);

che, nella vicenda processuale in oggetto, è innegabile che il fatto allegato (prospetto di liquidazione allegato al fascicolo di appello, domanda di conferma e verbale di visita in sede di revisione triennale) non è stato esaminato, non rinvenendosi nella decisione impugnata alcuna affermazione che consenta di ritenere che la Corte del merito abbia considerato tale elemento fattuale, pur fondando la pronunzia su altri presupposti;

che, pur essendo corretta la decisione della Corte del merito di pronunziare sulla richiesta formulata dall’INPS di rigetto della domanda del N. (non essendo neanche l’acquisita esecutività di un provvedimento amministrativo ricognitivo del diritto dell’assicurato ostativo al riconoscimento in sede giudiziaria del diritto dello stesso, e non venendo meno l’interesse dell’INPS ad ottenere in sede giurisdizionale l’accertamento dell’insussistenza dei presupposti di legge richiesti per la concessione del beneficio – cfr., tra le altre, Cass. 3540/2013), non può non rilevarsi che è stato omesso l’esame del detto provvedimento amministrativo che avrebbe potuto acquistare decisività ai fini di un eventuale riconoscimento del diritto azionato, sia pure a far data da epoca successiva a quella ritenuta in primo grado;

3.2. che le altre censure sono assorbite;

4. che, pertanto, essendo nella sostanza da condividere la proposta del relatore, il ricorso va accolto con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5, dovendo la sentenza impugnata essere cassata, con rinvio alla Corte di appello indicata in dispositivo per nuovo esame degli atti alla luce anche dell’avvenuto riconoscimento in sede di revisione triennale della sussistenza del requisito sanitario e del conseguente diritto a percepire a partire dal mese di dicembre 2012 l’assegno ordinario di invalidità;

5. che la Corte designata provvederà anche alla determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Catanzaro.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2017

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