Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12457 del 16/06/2016


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Cassazione civile sez. I, 16/06/2016, (ud. 24/05/2016, dep. 16/06/2016), n.12457

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12138-2010 proposto da:

COMUNE DI BLEGGIO SUPERIORE, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 11, presso

l’avvocato PAOLO STELLA RICHTER, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati MARCO DALLA FIOR, BEATRICE TOMASONI,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COSTRUZIONI EDILI P. DI P.N. E R. S.N.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 62/2009 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 21/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/05/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato PAOLO STELLA RICHTER che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS Luisa, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto di citazione notificato il 14 novembre 2002, l’impresa Costruzioni Edili P. di P. Nicola e Rocco s.n.c. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Trento, il Comune di Bleggio Superiore, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti, per effetto dell’illegittima sospensione dei lavori, disposta dalal stazione appaltante e protrattasi per ben 311 giorni (dal 30 agosto 1996 al 6 luglio 1997), nell’esecuzione dell’appalto per le opere di ampliamento e ristrutturazione delle scuole elementari comunali. L’ente pubblico si costituiva, opponendosi alla domanda attorea, e proponendo domanda riconvenzionale di condanna dell’impresa all’eliminazione dei vizi dell’opera ed al risarcimento dei danni subiti. Il Tribunale adito, con sentenza n. 33/2007, depositata il 17 aprile 2007, accoglieva in parte entrambe le domande, compensando per metà le spese di lite.

2. Avverso tale decisione proponeva appello principale il Comune di Bleggio Superiore ed appello incidentale l’impresa P., che venivano entrambi disattesi dalla Corte di Appello di Trento, con sentenza n. 62/2009, depositata il 21 marzo 2009, con la quale il giudice del gravame, per un verso, riteneva tempestiva e fondata la riserva formulata dall’impresa ed inapplicabile, in ordine alla quantificazione dei danni, la normativa sopravvenuta di cui al D.M. n. 145 del 2000, per altro verso, disattendeva la censura della ricorrente in via incidentale, circa la quantificazione degli interessi legali e moratori effettuata dal giudice di prime cure.

3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto, quindi, ricorso il Comune di Bleggio Superiore nei confronti della Costruzioni Edili P. di P. Nicola e Rocco s.n.c., affidato a sei motivi.

4. L’intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il quarto e quinto motivo di ricorso – che per il loro carattere assorbente vanno esaminati con priorità rispetto a tutti gli altri motivi – il Comune di Bleggio Superiore denuncia la violazione e falsa applicazione del R.D. 5 maggio 1895, n. 350, artt. 52, 54 e 89 e art. 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

1.1. Il ricorrente lamenta che la Corte di merito non abbia ritenuto tardiva la riserva apposta dall’impresa, senza peraltro esplicarla, nel solo verbale di ripresa dei lavori del 7 luglio 1997, benchè le ragioni della sospensione (necessità di effettuare una perizia di variante, con conseguente indizione delle gare per gli appalti, in relazione alle opere di impiantistica e di falegnameria prodromiche ed indispensabili alla realizzazione dell’opera pubblica), e del pregiudizio che ne sarebbe conseguito, fossero alla appaltatrice ben note ab origine, ovverosia fin da quando la sospensione era stata disposta (30 agosto 1996) dall’amministrazione committente. Sicchè la riserva in questione avrebbe dovuto essere inserita nello stesso verbale di sospensione dei lavori e, dipoi, iscritta nel registro di contabilità, allorquando la ditta appaltatrice lo avesse sottoscritto, ripetendo quindi la medesima riserva nel verbale di ripresa e nel registro di contabilità successivamente firmato, ovvero avrebbe dovuto essere proposta – al più tardi – all’atto della sottoscrizione del sesto stato di avanzamento dei lavori, sottoscritto, invece, senza riserva alcuna, in data 23 dicembre 1996.

Ben al contrario, la Costruzioni Edili P. s.n.c. avrebbe perfino omesso di formulare compiutamente la riserva in questione al momento della sottoscrizione del registro di contabilità finale, avvenuta in data 22 dicembre 1997, avendo la medesima esplicato detta riserva solo in data 23 gennaio 1998, ossia ben oltre il termine di quindici giorni dalla sottoscrizione della contabilità, previsto dal R.D. n. 350 del 1895, art. 54.

1.2. Avrebbe, peraltro, errato la Corte di Appello anche nel considerare nuova e, quindi, improponibile nel giudizio di secondo grado ex art. 345 c.p.c., la predetta eccezione di tardività, per omessa iscrizione della riserva nel registro di contabilità relativamente al sesto stato di avanzamento dei lavori, giacchè si tratterebbe, non di una eccezione nuova, inammissibile in appello, bensì di una mera difesa ulteriore, come tale del tutto ammissibile anche nel giudizio di seconde cure.

1.3. Le censure sono fondate.

1.3.1. Questa Corte ha, invero, avuto più volte modo di chiarire che, in tema di appalto di opera pubblica, l’appaltatore che pretenda un maggiore compenso o rimborso, rispetto al prezzo contrattualmente pattuito, a causa dei pregiudizi o dei maggiori esborsi conseguenti alla sospensione dei lavori disposta o protratta dall’Amministrazione, ha l’onere, ai sensi del combinato disposto del R.D. 25 maggio 1895, n. 350, artt. 53, 54 e 64 (applicabile “ratione temporis”), di iscrivere la relativa riserva nel momento in cui emerga, secondo una valutazione riservata al giudice del merito, la concreta idoneità del fatto a produrre i suddetti pregiudizi o esborsi.

Al riguardo, si deve, pertanto, distinguere il momento nel quale il danno sia presumibilmente configurabile da quello in cui esso sia precisamente quantificabile, sorgendo l’onere di iscrivere la riserva fin dal primo di tali momenti e potendo, invece, la specifica quantificazione operarsi nelle successive registrazioni. Ne consegue che, nel caso in cui la sospensione possa ritenersi illegittima sin dall’inizio, l’appaltatore deve inserire la sua riserva nello stesso verbale di sospensione e dovrà poi iscrivere regolare riserva o domanda nel registro di contabilità, quando egli successivamente lo sottoscriva, ripetendo quindi la riserva stessa nel verbale di ripresa e nel registro di contabilità successivamente firmato. o con le altre modalità contrattualmente convenute. Per converso, sia nel caso in cui la sospensione dei lavori non presenti immediata rilevanza onerosa, giacchè l’idoneità del fatto a produrre il conseguente pregiudizio o esborso emerga soltanto all’atto della cessazione della sospensione medesima, sia nel caso in cui quest’ultima, originariamente legittima, diventi solo successivamente illegittima, la relativa riserva non potrà che essere apposta nel verbale di ripresa dei lavori o, in mancanza di tale verbale (la cui compilazione è rimessa all’iniziativa dell’appaltante), nel registro di contabilità successivamente firmato, ovvero, in caso di ulteriore mancanza anche di quest’ultimo registro, essa deve essere tempestivamente comunicata all’Amministrazione mediante apposito atto scritto (Cass. 17630/2007; 15693/2008).

1.3.2. Ne discende che, nell’ipotesi di sospensione dei lavori, deve ritenersi tempestiva la formulazione di riserva nel verbale di ripresa, o in un qualsiasi atto successivo al verbale che dispone la sospensione delle opere, solo quando questa non si presenti immediatamente come onerosa per l’appaltatore, ovvero quando la sospensione stessa, legittima inizialmente, sia divenuta illegittima per la sua eccessiva protrazione, con il conseguente collegamento del danno a tale illegittimo protrarsi, giacchè, in siffatta ipotesi, la rilevanza causale del fatto illegittimo dell’appaltante rispetto ai maggiori oneri derivati all’appaltatore è accertabile solo al momento della ripresa dei lavori. E tuttavia, considerata la menzionata distinzione operabile tra il momento nel quale il danno sia presumibilmente configurabile e quello in cui esso sia precisamente quantificabile, resta salva la facoltà dell’appaltatore – una volta formulata tempestivamente la riserva – di precisare l’entità del pregiudizio subito nelle successive registrazioni o in chiusura del conto finale (cfr. Cass. 3167/1981; 6911/1982;

9396/1987; 746/1997; 15485/2000; 23670/2006).

1.3.3. Tutto ciò premesso in via di principio, va rilevato che, nel caso di specie, dall’esame degli atti del presente giudizio e della sentenza impugnata, si evince che la sospensione dei lavori era stata originata dall’esigenza per la stazione appaltante di effettuare una perizia di variante, con conseguente indizione delle gare per gli appalti, in relazione alle opere di impiantistica e di falegnameria, prodromiche ed indispensabili alla realizzazione dell’opera pubblica.

Di conseguenza la sospensione dei lavori era stata disposta – come accertato già dal giudice di prime cure (p. 9 del ricorso) – “fino a nuovo ordine”, ovverosia a tempo indeterminato; fino a quando, cioè, l’esigenza di attendere la realizzazione dell’impiantistica in questione si fosse materialmente protratta.

Se ne deve necessariamente inferire che l’impresa appaltatrice era ab origine in condizioni di percepire l’illegittimità della sospensione – in quanto imputabile alla negligenza ed imprevidenza dell’amministrazione nel progettare l’opera pubblica – e la sua potenziale idoneità, proprio per l’indeterminatezza del tempo di sospensione, ad arrecare alla medesima un pregiudizio economico rilevante, fatta salva la sua successiva quantificazione. Tanto si desume con evidenza dalla stessa riserva in parola, laddove l’impresa, rilevata rimpossibilità di dare corso agli appalti delle opere scorporate, nei termini prefissi”, prendeva atto che ciò avrebbe determinato il “conseguente slittamento dei termini di esecuzione dei lavori”, e ne deduceva l’illegittimità, non essendo tale motivazione “riconducibile a nessuna delle fattispecie contemplate dall’art. 30 del Capitolato generale di Appalto”. Non può revocarsi in dubbio, pertanto, che la riserva in questione avrebbe dovuto essere formulata dall’impresa fin dal verbale di sospensione dei lavori, in data 30 agosto 1996.

La decisione della Corte di Appello, che ha liquidato in poche battute la questione, assumendo che “è ragionevole che l’imprenditore abbia inserito la riserva solo nel verbale di ripresa dei lavori”, avendo il medesimo solo in tale data percepito la possibilità di valutare lo squilibrio nel rapporto sinallagmatico, non può, pertanto, non essere ritenuta totalmente erronea e non condivisibile.

1.3.4. In ogni caso – a tutto concedere – la medesima riserva avrebbe dovuto essere proposta, quanto meno, all’atto della sottoscrizione del sesto stato di avanzamento dei lavori, redatto dopo quattro mesi dalla sospensione, ossia in data 23 dicembre 1996, e non alla sottoscrizione dello stato di avanzamento successivo, avvenuta dopo la ripresa dei lavori (7 luglio 1997), essendo del tutto evidente che alla data del sesto stato di avanzamento la potenziale dannosità della disposta sospensione non poteva non essere del tutto evidente per l’impresa P..

In tal senso, in recenti decisioni questa Corte – nel ribadire che, nei pubblici appalti, è obbligo dell’impresa inserire una riserva nella contabilità contestualmente all’insorgenza e percezione del fatto dannoso – ha, in particolare, affermato che, in relazione ai fatti produttivi di danno continuativo, la riserva va iscritta contestualmente o immediatamente dopo l’insorgenza del fatto lesivo, percepibile con la normale diligenza, mentre il “quantum” può essere successivamente indicato. Con la conseguenza che, ove l’appaltatore non abbia la necessità di attendere la concreta esecuzione dei lavori per avere consapevolezza del preteso maggior onere che tale fatto dannoso comporta, è tardiva la riserva formulata solo nello stato di avanzamento dei lavori successivo (cfr. Cass. 10949/2014;

5253/2016).

1.3.5. Nè può condividersi l’assunto della Corte territoriale, secondo la quale l’eccezione di tardività, per omessa iscrizione della riserva nel registro di contabilità relativamente al sesto stato di avanzamento dei lavori, sarebbe da considerarsi tardiva, poichè proposta per la prima volta in appello, in violazione dell’art. 345 c.p.c.. Le eccezioni vietate in secondo grado, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., comma 2, sono, invero, soltanto quelle in senso proprio, ovvero “non rilevabili d’ufficio”, e non, indiscriminatamente, tutte le difese, comunque svolte dalle parti per resistere alle pretese o alle eccezioni di controparte, ben potendo i fatti su cui esse si basano e risultanti dalle acquisizioni processuali essere rilevati d’ufficio dal giudice, alla stregua delle eccezioni cd. “in senso lato” o “improprie” (cfr. ex plurimis, Cass. 11774/2007; 11015/2011). E’ del tutto evidente, pertanto, che – nel caso concreto – la deduzione di un ulteriore profilo di tardività della riserva formulata dall’impresa, inerente alla medesima eccezione di decadenza proposta dal Comune di Bleggio Superiore fin dal primo grado del giudizio, come si evince dalla stessa sentenza di appello (p. 5), in quanto costituente una mera difesa aggiuntiva dell’ente, non può reputarsi in alcun modo preclusa dal disposto dell’art. 345 c.p.c., comma 2.

1.4. Per tutte le ragioni che precedono, dunque, i motivi in esame devono essere accolti.

2. Ne discende l’assorbimento degli altri motivi di ricorso, aventi ad oggetto (i primi tre) la pretesa legittimità della sospensione disposta dalla stazione appaltante, in difetto di prova contraria da parte dell’appaltatrice, nonchè (l’ultimo) la quantificazione dei danni conseguenti alla medesima sospensione, questioni tutte assorbite dall’affermata tardività della relativa riserva.

3. L’accoglimento del quarto e quinto motivo di ricorso comporta la cassazione della sentenza di appello. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la Corte, nell’esercizio del potere di decisione nel merito di cui all’art. 384 c.p.c., comma 2, rigetta la domanda proposta dalla Costruzioni Edili P. di P. Nicola e Rocco s.n.c..

4. Concorrono giusti motivi, tenuto conto delle ragioni della decisione, per una integrale compensazione tra le parti delle spese di tutti i gradi del giudizio.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione;

accoglie il quarto e quinto motivo di ricorso, assorbiti gli altri;

cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta dalla Costruzioni Edili P. di P. Nicola e Rocco s.n.c.; dichiara compensate fra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 24 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2016

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