Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12457 del 08/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 08/06/2011, (ud. 30/03/2011, dep. 08/06/2011), n.12457

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17318/2007 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE MICHELANGELO

9, presso lo studio TRIFIRO’ & PARTNERS, rappresentata e

difesa

dall’avvocato BERETTA Stefano, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI

BETTOLO 4, presso lo studio dell’avvocato BROCHIERO MAGRONE Fabrizio,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FAGLIARELLO

ANGELO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 390/2006 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 07/06/2006 R.G.N. 1573/04;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

30/03/2011 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito l’Avvocato ZUCCHINALI PAOLO per delega BERETTA STEFANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto; che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società Poste Italiane appellava la sentenza del Tribunale di Monza, che aveva ritenuto inefficace la sanzione disciplinare irrogata al dipendente A.A., per essere stata proposta la richiesta all’u.p.l.m.o. per la convocazione della commissione di conciliazione ex art. 410 c.p.c., oltre il termine di dieci giorni di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 7, penultimo comma.

Il primo giudice riteneva infatti che, al fine di conciliare il rispetto delle regole di cui all’art. 7 (avendo l’ A. promosso la costituzione del collegio di conciliazione ed arbitrato di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 7) con quelle dell’art. 410 c.p.c., il datore di lavoro, ricevuta la comunicazione della direzione provinciale del lavoro, con invito a nominare il proprio rappresentante, qualora avesse inteso agire in giudizio aveva l’onere di far pervenire alla commissione di cui all’art. 410 c.p.c., la richiesta del tentativo di conciliazione nei 10 giorni successivi.

L’appellante sosteneva di aver rispettato i termini come risultava documentalmente, avendo ricevuto l’invito a nominare l’arbitro da parte della D.P.L. il 2 agosto 2002; che nel termine di dieci giorni, intendendo adire l’autorità giudiziaria, aveva inviato la richiesta di espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione alla commissione, non ritenendo peraltro che in tale termine l’atto dovesse anche giungere a destinazione; nel merito, sosteneva che la sanzione doveva ritenersi legittima e congrua avendo il lavoratore fruito delle ferie al di fuori di ogni programmazione e senza autorizzazione. Si costituiva l’ A., resistendo al gravame. La Corte d’appello di Milano, all’udienza del 2 marzo 2005, confermava la sentenza di primo grado.

Propone ricorso per cassazione la società Poste, affidato a due motivi, poi illustrati con memoria. Resiste l’ A. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. -Con il primo motivo la società Poste denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7 e dell’art. 410 c.p.c., ritenendo che la corte di merito aveva erroneamente ritenuto che il termine di 10 giorni (previsto per la nomina del proprio rappresentante in seno al collegio di conciliazione ed arbitrato di cui all’art. 7 ed applicato anche per la proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione) non fosse stato rispettato, laddove la società, declinando la definizione arbitrale della controversia, aveva inteso adire l’autorità giudiziaria, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 7 del citato art. 7 L. n. 300 del 1970.

Si doleva la società Poste che la corte territoriale aveva ritenuto tardiva la sua richiesta del tentativo obbligatorio di conciliazione, datata 9 agosto 2002, dovendo aversi riguardo al momento in cui essa era pervenuta alla commissione.

La corte milanese, in sostanza, ritenne la società decaduta dalla proposizione dell’azione giudiziaria, non avendo essa rispettato il termine perentorio di 10 giorni decorrente dalla ricezione della richiesta dell’ufficio del lavoro di nomina del proprio arbitro (datata 24 luglio 2002), per manifestare la volontà di adire il giudice promovendo (a sua volta) il prescritto tentativo di conciliazione (con lettera del 9 agosto 2002).

La corte di merito, interpretando la L. n. 300 del 1970, art. 7, comma 7, in relazione alla nuova disciplina di cui all’art. 410 c.p.c., aveva erroneamente ritenuto che, ai fini del computo del termine di 10 giorni si dovesse fare riferimento al momento della ricezione da parte dell’UPLMO della richiesta del tentativo di conciliazione e non al suo invio.

2. -Con secondo motivo la società Poste lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., deducendo che la corte di merito ritenne gravare su di essa l’onere di fornire la prova del mancato rispetto dei termini di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 7, comma 7, affermando in particolare che sarebbe stato suo onere provare: a) la data di ricezione della lettera 24 luglio 2002 dell’ufficio del lavoro, da cui fare decorrere il termine di dieci giorni (pur avendo accertato che su tale lettera risultava apposto un timbro della stessa società con data del 2 agosto 2002, sicchè la comunicazione alla commissione di conciliazione del 9 agosto 2002 risultava tempestiva), ed inoltre, b), la data di effettivo ricevimento della richiesta del tentativo obbligatorio di conciliazione.

3. – I motivi, stante la loro connessione, possono essere congiuntamente trattati e risultano fondati.

Seppure è vero, (cfr. C. Cost. n. 586 del 1989, che ha ritenuto infondata la questione di legittimità dell’art. 7 nella parte in cui non prevede alcun termine di decadenza per l’impugnazione in sede giurisdizionale delle sanzioni disciplinari, interpretandolo nel senso che il datore di lavoro ha l’onere di ricorrere al giudice ordinario entro 10 giorni dall’invito dell’u.p.l.m.o. a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di conciliazione ed arbitrato), che il datore di lavoro destinatario della richiesta di decisione arbitrale ex art. 7 ha l’onere di ricorrere al giudice ordinario entro i detti 10 giorni, non v’è dubbio che tale onere sia soddisfatto con la sola richiesta del tentativo obbligatorio di conciliazione (ex art. 410 c.p.c.), non occorrendo che nello stesso lasso di tempo essa pervenga alla commissione.

Secondo la corte di merito la irritualità derivava dalla circostanza che il termine “comunicazione”, di cui all’art. 410 c.p.c. (a differenza del termine presentazione di cui all’art. 410 bis), significava “dare notizia, partecipare e presupponeva, quindi, l’avvenuta ricezione da parte del destinatario”.

Osserva di contro la Corte che, a seguito della nota pronuncia della Corte Cost. n. 477 del 2002, alla parte può essere chiesto il compimento solo dell’attività a sè riferibile, rimanendo fuori del suo controllo l’eventuale inerzia o ritardo di soggetti diversi (nella specie l’ufficio postale). Il giudice delle leggi ha ritenuto palesemente irragionevole che un effetto di decadenza possa discendere dal ritardo nel compimento di un’attività riferibile non al notificante, ma a soggetti diversi, e perciò del tutto estranea alla sfera di disponibilità del primo.

Sotto questo profilo giova richiamare la recente sentenza delle sezioni unite di questa Corte (n. 8830 del 14 aprile 2010), secondo cui l’impugnazione del licenziamento ai sensi della L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 6, formulata mediante dichiarazione spedita al datore di lavoro con missiva raccomandata a mezzo del servizio postale, deve intendersi tempestivamente effettuata allorchè la spedizione avvenga entro sessanta giorni dalla comunicazione del licenziamento o dei relativi motivi, anche se la dichiarazione medesima sia ricevuta dal datore di lavoro oltre detto termine, atteso che – in base ai principi generali in tema di decadenza, enunciati dalla giurisprudenza di legittimità e affermati, con riferimento alla notificazione degli atti processuali, dalla Corte costituzionale – l’effetto di impedimento della decadenza si collega, di regola, al compimento, da parte del soggetto onerato, dell’attività necessaria ad avviare il procedimento di comunicazione demandato ad un servizio – idoneo a garantire un adeguato affidamento – sottratto alla sua ingerenza.

Inoltre, con più specifico riferimento al caso di specie, questa Corte, superando un precedente contrario orientamento (Cass. 5 maggio 2006 n. 11116), ha ritenuto che alla luce di una lettura costituzionalmente orientata (v. Corte cost. n. 276 del 2000 e n. 477 del 2002) delle norme applicabili in materia di decadenza dal potere di impugnare il licenziamento, non è necessario che l’atto di impugnazione giunga a conoscenza del destinatario nel predetto termine, ovvero, in particolare, che esso pervenga all’indirizzo del datore di lavoro entro i sessanta giorni previsti dalla L. n. 604 del 1966, art. 6, in quanto, ai sensi dell’art. 410 cod. proc. civ., secondo comma (così come modificato dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 36), il predetto termine (processuale con riflessi di natura sostanziale) si sospende a partire dal deposito dell’istanza di espletamento della procedura obbligatoria di conciliazione, contenente l’impugnativa scritta del licenziamento, presso la Commissione di conciliazione e divenendo irrilevante, in quanto estraneo alla sfera di controllo del lavoratore, il momento in cui l’ufficio provinciale del lavoro provveda a comunicare al datore di lavoro la convocazione per il tentativo di conciliazione. Cass. 22 luglio 2010 n. 17231, Cass. 19 giugno 2006 n. 14087.

A parti invertite, lo stesso principio deve applicarsi nella specie, sicchè, a differenza di quanto affermato nella sentenza impugnata, la comunicazione da parte della società Poste del tentativo obbligatorio di conciliazione doveva valutarsi con riferimento al momento della richiesta (avvenuta entro i prescritti dieci giorni) e non già a quello della ricezione.

Risulta peraltro fondato anche il secondo motivo, inerente l’onere della prova, non potendosi addossare alla medesima parte l’onere di fornire la prova della violazione, da parte sua, dei termini di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 7, comma 7, trattandosi evidentemente di eccezione di cui doveva fornire la prova la parte eccepiente (nella specie il lavoratore), tanto più avendo la corte di merito accertato che sulla lettera 24 luglio 2002 dell’ufficio del lavoro risultava apposto un timbro della società con data del 2 agosto 2002.

Avendo la società ricorrente inviato la richiesta del tentativo obbligatorio di conciliazione il 9 agosto 2002, spettava al lavoratore dimostrarne la tardività, restando in ogni caso irrilevante la data di ricevimento della richiesta, rilevando solo quella di invio.

Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio, anche per le spese, ad altro giudice, in dispositivo indicato, il quale procederà all’ulteriore esame della controversia alla luce del seguente principio: “La L. n. 300 del 1970, art. 7, comma 7, – nel prescrivere al datore, che abbia inflitto al prestatore di lavoro una sanzione disciplinare, di nominare un proprio rappresentante in seno al collegio di conciliazione ed arbitrato entro dieci giorni dall’invito rivoltogli dall’ufficio del lavoro- impone al medesimo datore di lavoro che intenda declinare la competenza arbitrale ricorrendo al giudice ordinario, di promuovere entro lo stesso termine di dieci giorni il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all’art. 410 c.p.c., comminando una decadenza che viene impedita con la tempestiva consegna della lettera all’ufficio postale, restando irrilevante la data di ricezione”.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2011

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