Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12456 del 16/06/2016


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Cassazione civile sez. I, 16/06/2016, (ud. 24/05/2016, dep. 16/06/2016), n.12456

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17949-2011 proposto da:

G.G., (c.f. (OMISSIS)), G.L.

(c.f. (OMISSIS)), entrambi in proprio e nella qualità di

eredi di M.D., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

COLA DI RIENZO 180, presso l’avvocato ALBERTO MARCHETTI,

rappresentati e difesi dall’avvocato ALDO TIGANO, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

PREFETTURA DI MESSINA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO, in persona

del Prefetto pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

contro

BO.CO.GE COSTRUZIONI GENERALI S.P.A.;

– intimata –

Nonchè da:

BOCOGE S.P.A. COSTRUZIONI GENERALI (c.f. (OMISSIS)), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA A. DE PRETIS 86, presso l’avvocato LEONARDA SILIATO,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE SANTILANO, giusta

procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

G.G., G.L., PREFETTURA DI MESSINA –

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 317/2010 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 19/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/05/2016 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato LUCA SANNIO, con delega, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato

LEONARDA SILIATO che ha chiesto l’inammissibilità o il rigetto del

ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS Luisa, che ha concluso per, in via preliminare,

inammissibilità del ricorso principale per carenza di legittimazione

passiva, nel merito rigetto; accoglimento del ricorso principale per

quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 20 maggio 2005, L. e G. G. e M.D. convennero in giudizio innanzi alla Corte d’Appello di Messina il Prefetto di quella Città e la Bocoge S.p.A. Costruzioni Generali, chiedendo la condanna dei convenuti al pagamento dell’indennità di espropriazione di una loro proprietà nella misura determinata dalla Commissione espropri, ma esclusa la riduzione del 40%, che era stata ablata per decreto prefettizio dell’8.10.2001 in favore dell’Università di Messina per l’esecuzione della nuova facoltà d’Ingegneria, effettuata dalla Società convenuta.

La Corte adita, con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarò, per quanto ancora rileva, il difetto di legittimazione passiva di entrambi i convenuti, evidenziando che: a) la Società Bocoge aveva assunto gli obblighi derivanti dalla procedura espropriativa per conto dell’espropriante Università degli Studi di Messina; b) al Prefetto l’atto di citazione doveva ritenersi comunicato a titolo di litis denuntiatio.

Per la cassazione della sentenza, che compensò le spese di lite, hanno proposto ricorso con due motivi i fratelli G. anche quali aventi causa della propria madre – coi quali, rispettivamente, hanno dedotto: 1) il vizio di motivazione, in cui è incorsa la Corte nel ritenere la Società estranea alla procedura espropriativa, trattandosi di un’ipotesi di delegazione amministrativa intersoggettiva, sicchè la Società, posta in una condizione pari alla delegante, era tenuta a rispondere nei loro confronti, in solido con la Prefettura, che aveva adottato i provvedimenti espropriativi;

2) la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, non avendo la Corte messinese ordinato iussu iudicis l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Università degli Studi di Messina, pur avendo ritenuto trattarsi di un’obbligazione solidale.

Sia la Prefettura UTG di Messina, che la Bocoge S.p.A. Costruzioni Generali, hanno depositato controricorso. La Società ha, in particolare, eccepito la mancata specificazione del titolo della legittimazione ad agire dei ricorrenti in luogo della madre, ed ha proposto un motivo di ricorso incidentale, contestando la compensazione delle spese. I ricorrenti e la Società hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I motivi del ricorso principale che vanno esaminati congiuntamente e con priorità, attenendo alla ragione più liquida rispetto all’eccezione sollevata dalla Società controricorrente, sono infondati. Pur invocando le figure organizzatorie del diritto amministrativo aventi rilevanza esterna, e pur criticando l’individuazione del soggetto espropriante (id est l’Università degli Studi di Messina) operata dalla Corte territoriale sulla scorta di un documento incompleto, i ricorrenti (che omettono di trascriverlo) finiscono col convenire (pag. 6 ricorso, punto 2) che l’indicata attività espropriativa è stata eseguita in favore dell’Università.

2. Tanto basta ad affermare l’infondatezza della censura. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la legittimazione passiva nel giudizio di opposizione alla stima proposto dall’espropriato, ovvero in quello, del tutto analogo, di determinazione dell’indennità, va affermata con esclusivo riferimento al decreto di espropriazione:

parte del rapporto espropriativo ed obbligato al pagamento dell’indennità, e come tale unico legittimato passivo nel giudizio di opposizione alla stima, è, in tal caso, il soggetto espropriante, vale a dire quello a cui favore è pronunziato il decreto di espropriazione (o si è concluso il contratto di cessione). Il principio vale, pure, nell’ipotesi di concorso di più enti nell’attuazione dell’opera pubblica, dovendosi, anche allora, nei rapporti con l’espropriato aversi riguardo al soggetto che nell’atto ablatorio risulta beneficiario dell’espropriazione, salvo che dal decreto stesso non emerga (ed il caso non ricorre nella specie) che, in virtù di un’espressa previsione di legge, sia stato conferito ad altro ente il potere ed il compito di procedere all’acquisizione delle aree occorrenti e di promuovere e curare direttamente, agendo in nome proprio, le necessarie procedure espropriative, ed addossati i relativi oneri (cfr. Cass., n. 2009 del 2010; n. 10931 del 2008; n. 6959 del 1997; n. 6029 del 1991; n. 176 del 1988).

3. La partecipazione del Prefetto nell’emissione dei provvedimenti di occupazione è priva di rilevanza, essendo detto Organo, al pari di altre autorità amministrative, quali il Sindaco, il Presidente della Giunta regionale, tenuto per legge alla formale emanazione dei provvedimenti, pur essendo gli Enti di cui essi sono a capo estranei ai giudizi di opposizione alla stima dei relativi indennizzi (ovvero risarcitori).

4. Resta da aggiungere che l’individuazione del giusto contraddittore è onere della parte, diversamente a quanto mostrano di credere i ricorrenti e che il mancato esercizio dell’ordine di chiamata in causa costituisce l’espressione di un potere discrezionale sicchè, come ripetutamente affermato da questa Corte, la relativa decisione non è sindacabile in sede di legittimità, ed il relativo motivo è inammissibile.

5. Il ricorso incidentale è inammissibile. Ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo applicabile ratione temporis (prima della modifica introdotta dalla L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 1, lett. a), per i giudizi instaurati dopo il 1.3.2006, data della sua entrata in vigore), il sindacato di questa Corte è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa;

pertanto, esula da tale ambito e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione, anche se priva di motivazione, dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso di altri giusti motivi.

6. Per il principio della prevalente soccombenza, le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico dei ricorrenti ed in favore della Società, e si liquidano come da dispositivo. Non va disposta pronuncia sulle spese nel rapporto con la Prefettura UTG, nei cui confronti, come si è detto, è stata operata una mera litis denunciatio.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale, inammissibile l’incidentale.

Condanna i ricorrenti principali al pagamento in favore della Bocoge S.p.A. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per spese.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2016

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