Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12455 del 24/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/06/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 24/06/2020), n.12455

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 36124-2018 proposto da:

PREFETTURA UTG PESARO E URBINO 80006690418, in persona del Prefetto

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.E.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PIETRO DELLA VALLE 2, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

SCHILLACI, rappresentata e difesa dall’avvocato MARCO CASSIANI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 535/2018 del TRIBUNALE di PESARO, depositata

il 15/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA

GIANNACCARI.

Fatto

RILEVATO

che:

– la questione di diritto posta all’esame del collegio attiene ei momento della consumazione dell’illecito amministrativo con riferimento all’emissione di assegni privi di autorizzazione della banca trattaria, qualora il titolo sia incompleto e l’autorizzazione sia stata revocata; i precedenti di questa Corte riguardano l’ipotesi di emissione di assegni privi di provvista (Cass. Civ. 4.5.2011 n. 9788 e Cass. Civ. 23.8.2006, n. 18345); l’unico precedente relativo all’emissione di assegno privo di autorizzazione della banca trattaria (Cass. Civ. 20.6.2007 n. 14322) non affronta in modo specifico l’ipotesi in cui intervenga la revoca dell’autorizzazione della banca trattaria ed il titolo sia incompleto dei suoi elementi essenziali;

le questioni evidenziate hanno valenza nomofilattica e la causa va, pertanto, rimessa alla pubblica udienza

P.Q.M.

Dispone la romsione della causa alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile -2 della Corte di cassazione, il 23 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2020

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