Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12455 del 17/05/2017

Cassazione civile, sez. VI, 17/05/2017, (ud. 23/03/2017, dep.17/05/2017),  n. 12455

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28465/2015 proposto da:

SVILUPPO ITALIA CAMPANIA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE – C.F. e P.I.

(OMISSIS), in persona del liquidatore e legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E. Q. VISCONTI 20,

presso lo studio dell’avvocato ANDREA DE VIVO (studio Piacci De Vivo

Petracca) che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

D.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati

ANTONIO SCUOTTO e GAETANO SCUOTTO in virtù di procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2449/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 26/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 23/03/2017 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 23.5.2015, la Corte d’appello di Napoli rigettava il gravame proposto dalla S.p.a. Sviluppo Italia Campania in liquidazione avverso la sentenza del Tribunale si S. Maria C. Vetere, che aveva accertato l’esistenza d’un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra la suddetta società e D.C., dalla data di stipula della prima assunzione con il contratto di somministrazione del (OMISSIS), con condanna della società al risarcimento del danno da quantificarsi in separato giudizio;

che di tale sentenza chiede la cassazione della S.p.A. Sviluppo Italia Campania in liquidazione, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui ha opposto difese, con controricorso, il D.;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio, in prossimità della quale la ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;

2.1. che, con il primo motivo, si lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 20, 21, 22 e 27, sul rilievo che la sentenza impugnata ha negato la legittimità della causale indicata nei contratti di somministrazione lavoro intervenuti tra la S.p.A. Obiettivo Lavoro Agenzia per il Lavoro (somministratore) e la società ricorrente (utilizzatore), ritenendosi che erroneamente la Corte abbia reputato necessaria l’indicazione puntuale e specifica delle ragioni giustificatrici del ricorso alla somministrazione a tempo determinato, laddove le ragioni erano sempre state indicate nei contratti, avendo considerato come applicabile nel caso di specie la disciplina propria del lavoro a termine di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, ed altrettanto erroneamente abbia ritenuto necessaria la specificazione della causale, anzichè la sua mera indicazione fra le causali consentite dalla legge anche in relazione all’ordinaria attività dell’utilizzatore;

2.2. che, con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 20, artt. 2697 e 2729 c.c. e artt. 167, 414, 416, 115 e 116 c.p.c., con riferimento alla violazione del principio di non contestazione delle risultanze documentali in riferimento alle mansioni del lavoratore e alla sussistenza d’un picco di produzione eziologicamente derivante dall’intensificazione dell’attività aziendale in ragione dell’incremento delle domande di finanziamento per l’autoimpiego e l’imprenditorialità giovanile;

2.3. che, con il terzo motivo, si censura la decisione per violazione e falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, nonchè della norma di interpretazione autentica di cui alla L. 28 giugno 2012, n. 91, art. 1, comma 13, in combinato disposto con il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 27, osservandosi che erroneamente è stata confermata anche la statuizione relativa alla condanna al risarcimento dei danni senza applicare la L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, intervenuta nelle more del giudizio di primo grado e della quale era stata chiesta l’applicazione;

3. che il ricorso è qualificabile come inammissibile alla luce della recente pronunzia di questa Corte in relazione alla portata applicativa dell’art. 360 bis c.p.c. (Cass. s. u. 7155/2017);

3.1. che vanno in questa sede ribadite le considerazioni, qui interamente condivise, svolte in Cass. 18046/14 (considerazioni ribadite da Cass. 6.4.2016 n. 6606), su questioni analogamente prospettate;

che è stato evidenziato che, se pure la somministrazione di lavoro trova nel D.Lgs n. 276 del 2003, artt. 20 e segg. – e non nel D.Lgs. n. 368 del 2001 – la propria specifica disciplina, in ogni caso, la mera astratta legittimità della causale indicata nel contratto di somministrazione non basta a rendere legittima l’apposizione di un termine al rapporto, dovendo anche sussistere, in concreto, una rispondenza tra la causale enunciata e la concreta assegnazione del lavoratore a mansioni ad essa confacenti (cfr. Cass. 9.9.13 n. 20598);

che, quanto alla contestazione della necessità dell’ esigenza di specificità che giustifica il ricorso allo specifico strumento contrattuale, sostenendone la ricorrente la rilevanza solo con riguardo al contratto a termine “diretto”, è sufficiente osservare che la straordinarietà o eccezionalità dell’esigenza rispetto alla ordinaria attività dell’utilizzatore è cosa diversa dalla permanente necessità del carattere temporaneo dell’esigenza produttiva, che è richiesta anche per tale tipologia contrattuale;

che non osta a tale ricostruzione – come sottolineato da Cass. L 8. 2014 n. 17540, seppure a diversi fini – la sentenza della CGUE 11.4.13, Della Rocca, emessa in sede di rinvio pregiudiziale, che ha escluso che la direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato si applichi anche al contratto a tempo determinato che si accompagni ad un contratto interinale derivando tale inapplicabilità solo dal tenore del preambolo dell’accordo quadro e dall’esistenza di altra più specifica regolamentazione (la direttiva 2008/104) per il contratto a teunine che si accompagni ad un contratto interinale o di somministrazione e non già da una ritenuta sua incompatibilità ontologica, a tutti gli effetti, con un puro e semplice contratto a tempo determinato (cfr., in tali termini Cass. 17540/2014 cit.);

che, nella specie, la Corte ha rilevato che la causale, con specifico riguardo alla prestazione resa presso l’utilizzatrice, non conteneva alcun riferimento all’effettivo contenuto dell’incremento di attività a partire dal 2005, per effetto della ripresa dei finanziamenti e delle erogazioni di fondi pubblici, con riguardo in particolare alla incidenza di tale incremento rispetto alla posizione del controricorrente che ne giustificassero l’utilizzo a mezzo della somministrazione, non essendo stato rinvenuto alcun riferimento ai “picchi di attività” invocati ed essendosi proceduto ad una vuota e formalistica riproduzione del dato normativo con riferimento al D.Lgs. n. 185 del 2000, con conseguente ritenuta irrilevanza ed inammissibilità della prova testimoniale addotta su tali generiche circostanze, peraltro dedotte soltanto negli scritti difensivi;

che la mancanza di idonea specificazione delle esigenze impedisce, in conclusione, al lavoratore prima ed al giudice poi, di verificare la riferibilità della causale alle ragioni previste dalla legge come legittimanti il ricorso alla somministrazione di lavoro temporaneo e che le argomentazioni svolte al riguardo dal giudice del gravame risultano congrue ed immuni da vizi di carattere logico-giuridico;

3.2. che sostiene, poi, la società ricorrente che tale rispondenza sarebbe invece emersa dalla mancata contestazione, da parte dei lavoratori, delle risultanze documentali in base alle quali doveva considerarsi provata, in riferimento alle mansioni del lavoratore, la sussistenza d’un picco di produzione eziologicamente derivante dall’intensificazione dell’attività aziendale in ragione dell’incremento delle domande di finanziamento per l’autoimpiego e l’imprenditorialità giovanile;

che va, tuttavia, osservato – in conformità a quanto affermato da Cass. 18046/2014 cit. – che la doglianza muove da un’errata ricostruzione del principio di non contestazione che governa il rito speciale e ora, dopo la novella dell’art. 115 c.p.c., ad opera della L. n. 69 del 2009, art. 45, anche quello ordinario. Invero, fin dal proprio ricorso introduttivo di lite il lavoratore aveva già negato che nel proprio caso vi fossero in concreto ragioni che avrebbero giustificato il ricorso alla somministrazione di lavoro, di guisa che non doveva formulare altra specifica contestazione a fronte delle contrarie allegazioni della società convenuta;

che, in altre parole, la contestazione da parte del convenuto dei fatti già affermati o già negati dall’attore nell’atto introduttivo del giudizio non ribalta sull’attore medesimo l’onere di “contestare la altrui contestazione”, dal momento che egli ha già esposto la propria posizione a riguardo;

che è stato osservato che l’onere di contestazione concerne solo le allegazioni in punto di fatto dell’avversario e non i documenti da lui prodotti (che è cosa processualmente diversa), rispetto ai quali esiste solo l’onere di eventuale disconoscimento nei casi e nei sensi di cui all’art. 214 c.p.c. o quello di proporre – se del caso – querela di falso ex art. 221 c.p.c., mentre la loro significatività o valenza probatoria può essere oggetto di discussione fra le parti in ogni momento, così come può essere autonomamente valutata dal giudice (cfr., in tali termini, Cass. 18046/14 cit.);

che, da ultimo, non gioverebbe a parte ricorrente neppure intendere il tenore della doglianza di cui al secondo motivo come sostanziale denuncia di travisamento delle risultanze processuali e/o di vizio di motivazione, trattandosi di censure non riconducibili a nessuna di quelle consentite dal vigente art. 360 c.p.c. nel testo novellato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134;

che oggi, infatti, la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (applicabile, ai sensi del cit. art. 54, comma 3, alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, cioè alle sentenze pubblicate dal 12.9.12 e, quindi, anche alla sentenza della cui impugnazione si discute) rende denunciabile per cassazione il vizio di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, nei termini in cui ciò è stato meglio chiarito nella sentenza di questa Corte a s.u. 7 aprile 2014 n. 8053;

che, nella vicenda processuale in oggetto è innegabile che il fatto allegato come ragione giustificativa del ricorso alla somministrazione di lavoro in relazione alle mansioni assegnate al D. (valutazione delle domande di finanziamento) è stato specificamente esaminato dalla Corte territoriale, le cui conclusioni restano insindacabili in sede di legittimità;

che va, poi, osservato che le causali sono state specificamente esaminate dalla Corte di appello, che ha ritenuto generiche anche le allegazioni in sede giudiziale relative al dedotto incremento di attività rispetto all’assunzione del D., con incidenza sulla stessa ammissibilità e rilevanza della prova testimoniale articolata, non riferita alla necessità delle molteplici proroghe dell’iniziale contratto e delle successive stipule, succedutesi nel tempo, di altri contratti sempre a tempo determinato, pure a fronte della persistente mole di lavoro sopravvenuta;

3.3. che il terzo motivo di ricorso deve ritenersi inammissibile, in quanto la condanna generica al risarcimento del danno (da quantificarsi in separato giudizio) imponeva di porre la questione qui proposta dinanzi al giudice del giudizio di quantificazione;

che la rilevata inammissibilità è ravvisabile anche per la mancanza di ogni riproduzione dei motivi di gravame e di idonea pertinente censura nella presente sede in ordine alla ritenuta genericità della contestazione in appello del capo relativo al risarcimento del danno;

4. che, nella specie, il decisum della Corte territoriale, è coerente con i principi giurisprudenziali richiamati e che non si rinvengono le evidenziate discrasie con riguardo alla indicazione della causale (asseritamente prima ritenuta come adeguatamente indicata nei contratti e poi contraddittoriamente con tale affermazione ritenuta come non indicata), posto che la generica riproduzione del testo legislativo, riportata a pagg. 3 e 7 della sentenza non viene reputata soddisfare le esigenze di specificità richieste anche tenuto conto di quanto osservato in ordine al protrarsi per vari anni dell’esigenza temporanea dedotta, con ciò dovendo ritenersi inidoneo ogni rilievo formulato in memoria a scalfire le conclusioni indicate nella proposta;

5. che, pertanto, essendo da condividere nella sostanza la proposta del relatore, il ricorso va dichiarato inammissibile con ordinanza, ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c.;

6. che le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza della ricorrente e si liquidano come da dispositivo; che sussistono le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

dichiara l’inammissibilità del ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 5000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonchè al rimborso delle spese generali in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis, del citato D.P.R..

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2017

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