Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12455 del 16/06/2016


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Cassazione civile sez. I, 16/06/2016, (ud. 02/03/2016, dep. 16/06/2016), n.12455

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FORTE Fabrizio – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Maria Rosa – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7134-2011 proposto da:

GWEN S.R.L., (C.F./P.I. (OMISSIS)), in persona

dell’Amministratore Unico e legale rappresentante GIANNELLI VALTER,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NEMORENSE 18, presso

l’avvocato GIUNIO RIZZELLI, rappresentata e difesa dall’avvocato

SALVATORE ABATE, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MPS GESTIONE CREDITI BANCA S.P.A., non in proprio ma in nome e per

conto della MONTE DEI PASCHI DI SIENA LEASING & FACTORING –

BANCA

PER I SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FABIO MASSIMO 107, presso l’avvocato GIANFRANCO TORINO,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIAMPAOLO SALVATORE, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO GWEN S.R.L., PROCURATORE GENERALE PRESSO LA

CORTE DI APPELLO DI LECCE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4/2011 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 03/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/03/2016 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SALVATO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Gwen s.r.l. proponeva reclamo avverso la sentenza in data 26 luglio 2010 del Tribunale di Lecce che ne aveva dichiarato il fallimento su istanza di Monte Paschi di Siena Gestione Crediti Banca s.p.a. Sosteneva tra l’altro che difettavano nella specie i requisiti di fallibilità di cui alla L. Fall., art. 1, evidenziando come il limite di Euro 300.000 dovesse considerarsi rispettato, tenendo presente, da un lato, la prodotta dichiarazione dei redditi relativi al 2008 che indicava in Euro 272.143,00 il totale del proprio attivo patrimoniale, dall’altro la inutilizzabilità del maggior dato (Euro 306.174,00) emergente dal bilancio dell’esercizio sociale 2008 relativamente all’attivo patrimoniale, nel quale figurava erroneamente compreso l’importo, imputato alla voce “ratei e risconti attivi”, del canone iniziale del contratto di locazione, che ormai non poteva più essere ripartito per competenza negli esercizi successivi essendo venuta a mancare, con il sequestro preventivo del complesso aziendale eseguito nel luglio 2008 dalla Guardia di Finanza, ogni prospettiva di continuazione dell’attività.

La Corte d’appello di Lecce rigettava il gravame, osservando – per quanto ancora rileva – che il criterio normativo per definire il concetto di attivo patrimoniale è fornito dall’art. 2424 c.c., nella cui precisa elencazione figura compresa (alla lett. d) la voce “ratei e risconti attivi”; e che del resto il riferimento alle risultanze del bilancio per individuare l’area della fallibilità deve ritenersi coerente con la funzione del bilancio stesso di documento rappresentativo, al termine di ciascun esercizio sociale, della situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa e del risultato economico della stessa, a tutela anche dei terzi in genere e dei creditori in particolare, i quali da tale documento possono agevolmente trarre dati certi.

Avverso tale provvedimento, depositato il 3 febbraio 2011, la Gwen s.r.l., in persona del suo amministratore unico, ha proposto ricorso a questa Corte affidato a quattro motivi, cui resiste con controricorso Monte Paschi di Siena Gestione Crediti Banca s.p.a.

La intimata Curatela del fallimento Gwen non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Nei quattro motivi di ricorso il ricorrente lamenta che la Corte leccese, rifiutando di accertare – anche dando corso alla richiesta consulenza tecnica d’ufficio – che l’effettivo ammontare del proprio attivo patrimoniale al 31.12.2008 non era quello indicato nel bilancio dell’esercizio bensì quello riportato nella dichiarazione dei redditi, avrebbe violato o falsamente applicato la L. Fall., art. 1, comma 2, lett. a nel testo vigente, l’art. 2709 c.c. (che fa derivare dalle risultanze delle scritture contabili sfavorevoli all’imprenditore solo una presunzione semplice di veridicità), l’art. 2424 c.c., lett. d (che non indica il contenuto, i presupposti ed il reale significato della voce ratei e risconti attivi, nè preclude la dimostrazione in concreto della erroneità della relativa appostazione di bilancio); e sarebbe infine incorsa in vizio di motivazione.

2. Tali doglianze, esaminabili congiuntamente in quanto strettamente connesse, sono prive di fondamento.

La Corte di Lecce, nella sentenza impugnata, non si è discostata dall’orientamento della giurisprudenza di questa Corte, che ha già avuto modo di chiarire (cfr. Sez. 1 n. 19654/15; n. 22146/10; n. 4738/12; n. 17553/09) come il Legislatore nell’art. 1, comma 2, lett. a (già nel testo introdotto dal D.Lgs. n. 5 del 2006 ed ancor più in quello sostituito dal D.Lgs. n. 169 del 2007 qui applicabile) faccia implicito ma inequivoco richiamo ai principi contabili, dei quali è espressione il disposto dell’art. 2424 c.c. che, nel determinare il contenuto del bilancio di esercizio, indica tra le componenti dell’attivo patrimoniale la voce ratei e risconti attivi, nella quale (cfr. art. 2424 bis c.c., comma 6) debbono iscriversi, tra l’altro, i costi sostenuti nell’esercizio che siano di competenza di esercizi successivi. Nella sopra citata pronuncia del 2010 si è anche precisato che il riferimento al bilancio di esercizio, oltre a trovare riscontro nell’obbligo di deposito previsto dalla L. Fall., artt. 14 e 15, è contenuto nella Relazione ministeriale al D.Lgs. n. 5 del 2006, e trova spiegazione non solo nella considerazione, ivi espressa, della agevole accertabilità in sede prefallimentare dei dati in esso indicati, ma anche nella generale conoscibilità di tali dati, oltre che nel carattere vincolante dei criteri di valutazione dettati dal Legislatore, in corrispondenza peraltro dei principi contabili elaborato, dall’Organismo Italiano di Contabilità.

Non utile dunque essendo il riferimento alle risultanze della sola dichiarazione dei redditi, resta da esaminare la tesi del ricorrente tendente ad affermare la erroneità della appostazione nell’attivo patrimoniale del bilancio 2008 della somma corrispondente ad un costo (maxicanone di locazione) sostenuto nell’esercizio ma di competenza degli esercizi successivi. Il perno di tale tesi è che, nella redazione del bilancio in questione, si sarebbe dovuto considerare che, con il sequestro del complesso aziendale in cui veniva esercitata l’impresa, ogni prospettiva di continuazione dell’attività era venuta a mancare, sì da precludere la ripartizione di quel costo tra più esercizi. Tale tesi è priva di fondamento giuridico, perchè non considera che il bilancio di esercizio deve essere redatto (art. 2423 bis c.c., n. 1), a differenza del bilancio di liquidazione (art. 2490 c.c., comma 1), nella prospettiva della continuazione dell’attività della società, sì che eventuali fatti incompatibili con tale continuazione, in difetto di apertura della liquidazione, non possono assumere rilevanza ai fini della applicazione delle norme regolanti il bilancio stesso (cfr. Cass. n. 1265/14).

3. Il rigetto del ricorso si impone dunque, con la conseguente condanna alle spese, che si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al rimborso in favore della parte resistente delle spese di questo giudizio di cassazione, in Euro 6.500,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) oltre spese generali forfetarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile della Corte Suprema di Cassazione, il 2 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2016

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