Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12455 del 12/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 12/05/2021, (ud. 18/11/2020, dep. 12/05/2021), n.12455

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10627-2017 proposto da:

IL COR SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCREZIO CARO, 62,

presso lo studio dell’avvocato SEBASTIANO RIBAUDO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato DANILO CONTI;

– ricorrente –

contro

REGIONE LOMBARDIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 34, presso lo studio dell’avvocato CRISTIANO BOSIN,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARCO CEDERLE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5501/2016 della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA,

depositata il 25/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/11/2020 dal Consigliere Dott. LIBERATO PAOLITTO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – con sentenza n. 5501/2016, depositata il 25 ottobre 2016, la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha accolto l’appello della Regione Lombardia, così pronunciando in integrale riforma della decisione di prime cure che, per suo conto, aveva annullato gli avvisi di accertamento emessi relativamente alla tassa automobilistica dovuta per l’anno 2010;

– il giudice del gravame ha rilevato che soggetti passivi della tassa dovevano considerarsi, a fronte di locazione finanziaria, tanto il concedente quanto l’utilizzatore, con vincolo solidale tra di loro, ai sensi del D.L. n. 953 del 1982, art. 5, comma 32, conv. in L. n. 53 del 1983, considerato che la disposizione di interpretazione autentica posta dal D.L. n. 78 del 2015, art. 9, comma 9 bis, conv. in L. n. 125 del 2015, – quanto alla individuazione nel solo utilizzatore del soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica, – era stata abrogata ad opera del D.L. n. 113 del 2016, art. 10, comma 6, conv. in L. n. 160 del 2016, e che una siffatta abrogazione non poteva “condurre a far retroagire l’efficacia della norma abrogata” che, pertanto, aveva ricevuto vigenza limitata al periodo dal 15 agosto 2015 al 25 giugno 2016;

2. – Il Cor S.r.l. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi, illustrati da memoria;

– resiste con controricorso la Regione Lombardia.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. – col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al D.L. n. 113 del 2016, art. 10, conv. in L. n. 160 del 2016, ed agli artt. 11 e 15 preleggi, assumendo, in sintesi, che alla abrogazione della disposizione di interpretazione autentica non poteva affatto riconoscersi la rilevata efficacia retroattiva, le leggi (e, per di più, quelle tributarie) non potendo d’ordinario che disporre solo per il futuro;

– il secondo motivo, anch’esso formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, espone la denuncia di violazione e falsa applicazione del D.L. n. 953 del 1982, art. 5, comma 32, come modificato dalla L. n. 99 del 2009, art. 7, comma 2, sull’assunto che, ad ogni modo, per l’annualità in contestazione, – ed in ragione della modifica normativa operata dall’art. 7, comma 2, cit. (a decorrere dal 15 agosto 2009), – il soggetto passivo della tassa automobilistica andava individuato esclusivamente nell’utilizzatore;

2. – la sentenza impugnata va senz’altro cassata senza rinvio;

– va dichiarata, difatti, la cessazione, tra le parti, della materia del contendere, avendo la Regione Lombardia annullato, in autotutela, gli avvisi di accertamento impugnati;

– la Corte ha già rilevato che l’annullamento, in autotutela, dell’atto recante la pretesa fiscale è causa di estinzione del giudizio (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46) per cessazione della materia del contendere che, nel giudizio di cassazione, “va dichiarata con sentenza che operi alla stregua di cassazione senza rinvio, in quanto l’avvenuta composizione della controversia, per il venir meno di ragioni di contrasto fra le parti, impone la rimozione delle sentenze emesse non più attuali, perchè inidonee a regolare il rapporto fra le parti.” (v. Cass., 23 settembre 2011, n. 19533 cui adde Cass., 18 aprile 2017, n. 9753; in tema di definizione negoziale della res controversa v., altresì, Cass., 2 ottobre 2019, n. 24632; Cass., 18 ottobre 2018, n. 26299; Cass. Sez. U., 11 aprile 2018, n. 8980; Cass., 13 settembre 2007, n. 19160);

3. – le spese del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti (v. Cass., 23 ottobre 2020, n. 23272; Cass., 26 giugno 2020, n. 12756; Cass., 6 marzo 2020, n. 6500), avuto riguardo alle antinomie interpretative emerse, nella giurisprudenza di merito, sulla quaestio iuris dirimente nel giudizio, allo stratificarsi nel tempo dei relativi interventi normativi (v. Corte Cost., 26 febbraio 2020, n. 33) ed allo stesso sopravvenire, in corso di causa, della pertinente giurisprudenza della Corte (v. Cass., 16 maggio 2019, n. 13131);

– non ricorrono i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perchè lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071) e, oltretutto, operando nella fattispecie causa estintiva del giudizio conseguente ad iniziativa della parte controricorrente.

P.Q.M.

La Corte, dichiara l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere e cassa senza rinvio la sentenza impugnata; compensa integralmente, tra le parti, le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenuta da remoto, il 18 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021

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