Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12455 del 08/06/2011
Cassazione civile sez. un., 08/06/2011, (ud. 19/04/2011, dep. 08/06/2011), n.12455
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente aggiunto –
Dott. PROTO Vincenzo – Presidente di sezione –
Dott. D’ALONZO Michele – rel. Consigliere –
Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –
Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
S.M.d.G., elettivamente domiciliato in
Roma al Viale Mazzini n. 11 presso lo studio dell’avv. STELLA RICTER
Paolo che lo rappresenta e difende insieme con l’avv. Marcello M.
FRACANZANI in forza della procura rilasciata a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
la Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte
dei Conti per il Friuli Venezia Giulia, in persona del Procuratore
pro tempore;
– controricorrente –
nella causa, pendente tra le parti innanzi alla sezione
giurisdizionale della Corte dei Conti per il Friuli Venezia Giulia
(RG n. 12127/07), nella quale il 25 gennaio 2010 è stata depositata
l’ordinanza n. 9/10 con la quale detta sezione ha “dichiara(to)” la
sua “giurisdizione”.
La Corte:
Fatto
FATTO E DIRITTO
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 19 aprile 2011 dal Cons. Dr. Michele D’ALONZO. Letto il ricorso con cui S.M.d.G. chiede di “dichiarare il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti nei processi di responsabilità per danno all’immagine quando vi sia sentenza di condanna per reato diverso da quelli di cui al capo 1, titolo 2, libro 2, del codice penale (D.L. n. 78 del 2009, art. 11, comma 30 ter, e smi, c.d. Lodo Bernardo)”, ovverosia “in assenza di condanna irrevocabile per uno dei reati di cui agli artt. 314 a 335 bis c.p.”;
– il controricorso del Procuratore Regionale presso la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale del Friuli Venezia-Giulia, secondo cui l’avversa “deduzione evidenzia una questione di proponibilità dell’azione … (e, quindi, concerne i limiti interni della …
giurisdizione” della Corte dei Conti) “e non una questione di giurisdizione (… limiti esterni delle attribuzioni giurisdizionali …)” della stessa Corte;
lette le conclusioni scritte depositate dal P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Umberto APICE, di declaratoria della giurisdizione della Corte dei Conti;
ritenuto dover prospettare alle parti ed al P.G., in applicazione dell’art. 384 c.p.c., comma 3, che l’esame del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione potrebbe incontrare un ostacolo nella “ordinanza” della sezione regionale della Corte dei Conti indicata in epigrafe, se la stessa fosse da riguardare come sentenza parziale, per essersi pronunziata in senso affermativo sull’ammissibilità dell’azione di responsabilità e negativo sulla sua intervenuta improcedibilità.
P.Q.M.
La Corte riserva la decisione ed assegna al P.M. e alle parti il termine di venti (20) giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per il deposito di osservazioni sulla questione indicata in motivazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2011