Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12454 del 17/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 17/05/2017, (ud. 07/04/2017, dep.17/05/2017), n. 12454
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26616/2016 proposto da:
S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato MARIO DI SALVIA;
– ricorrente –
contro
G.I.;
– intimata –
per il regolamento di competenza avverso il decreto 2513/2016 del
TRIBUNALE di AVELLINO depositato il 30/09/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 07/04/2017 dal Consigliere Dott. LOREDANA NAZZICONE.
Lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Dott. ZENO Immacolata, che chiede l’accoglimento del
ricorso, con l’affermazione della competenza del Tribunale di
Avellino.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. – Con decreto del 30 settembre 2016, il Tribunale di Avellino ha dichiarato la propria incompetenza per materia in favore del Tribunale per i minorenni di Napoli, assegnando il termine per la riassunzione, con riguardo al ricorso di S.G., volto all’emissione del provvedimento di allontanamento del figlio minore dalla dimora attuale ed affidamento esclusivo a sè, a norma dell’art. 333 c.c..
Il tribunale ha ritenuto che, pur essendo pendente ivi il procedimento di modifica delle condizioni di separazione ex art. 710 c.p.c., introdotto dalla madre, esso non attrae il ricorso attuale, restando inapplicabile l’art. 38 disp. att. c.c., laddove prevede la competenza del tribunale ordinario, non essendo in tale previsione normativa – che fa riferimento alla pendenza tra le stesse parti di un giudizio di separazione o divorzio – sussumibile la pendenza dinanzi al Tribunale ordinario di Avellino del procedimento per la mera modifica delle condizioni della separazione relativamente all’affidamento delle figlie minori e all’assegnazione al padre della casa familiare.
Avverso questo decreto ha proposto ricorso S.G., chiedendo dichiararsi la competenza del Tribunale di Avellino.
L’intimata non ha svolto difese.
Il procuratore generale ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale ordinario di Avellino.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Costituisce orientamento costante di questa Corte che in simili vicende ricorre la fattispecie cui fa riferimento l’art. 38 disp. att. c.c., comma 1, seconda parte, essendo la previsione normativa della pendenza di un giudizio di separazione riferibile, in considerazione della ratio e dell’ambito di applicazione della norma, anche alla pendenza di un procedimento di modifica delle condizioni della separazione, nel quale si controverte dinanzi al tribunale dei provvedimenti riguardanti la prole conseguenti alla separazione stessa (cfr. Cass., ord. 19 maggio 2016, n. 10365; ord. 14 gennaio 2016, n. 432; ord. 26 gennaio 2015, n. 1349).
Una diversa opzione ermeneutica, che facesse acriticamente leva sul solo tenore letterale e su di una astratta non coincidenza tra il giudizio di separazione ed il successivo procedimento camerale di modifica ex art. 710 c.p.c., trascurerebbe invero la condivisa esigenza, sottesa alla modifica legislativa del 2012, di attuare una concentrazione delle tutele, onde evitare, a garanzia del preminente interesse del minore, che sulla stessa materia conflittuale possano essere aditi due organi giudiziali diversi ed essere assunte decisioni contrastanti.
2. – Nella specie, al momento del deposito del ricorso ex art. 333 c.c., era pendente innanzi al tribunale ordinario il procedimento ex art. 710 c.p.c., introdotto dalla madre e diretto alla modifica delle condizioni della separazione relativamente all’affidamento del figlio minore presso il padre ed all’assegnazione al medesimo della casa familiare: onde questo esercita la vis actractiva nei confronti del successivo ricorso.
In conclusione, occorre provvedere alla cassazione del provvedimento impugnato, con la declaratoria della competenza del Tribunale di Avellino, cu emanda altresì la liquidazione delle spese de giudizio di legittimità.
3, Occorre darsi atto della inapplicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, circa il raddoppio del versamento del contributo unificato, trattandosi di giudizio esente.
PQM
La Corte cassa il provvedimento impugnato e dichiara la competenza del Tribunale ordinario di Avellino; demanda al giudice del merito la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Dispone che, in caso di diffusione, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2017