Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12454 del 12/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 12/05/2021, (ud. 11/11/2020, dep. 12/05/2021), n.12454

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3876/2014 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

SA.BI. SYSTEM DI B.A. (già SA.BI. SYSTEM SANCINETO

S.A.S.), in persona dell’omonimo titolare, rappresentata e difesa

dall’Avv. Claudio Lucisano e dall’Avv. Maria Sonia Vulcano giusta

procura a margine della memoria di costituzione di nuovo difensore

in sostituzione del precedente datata 26 luglio 2019, con domicilio

eletto presso il loro studio in Roma, via Crescenzio 91;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del

Piemonte, n. 107/38/2013 depositata il 2 luglio 2013, non

notificata. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale dell’U

novembre 2020 dal consigliere Pierpaolo Gori.

 

Fatto

RILEVATO

che:

-Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte veniva accolto l’appello proposto da B.A., quale titolare dell’omonima ditta individuale, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Torino n. 67/12/2011 la quale, a sua volta, aveva rigettato il ricorso del contribuente contro un diniego di condono L. n. 289 del 2002, ex art. 12 a seguito di rilevata tardività del pagamento della seconda rata della c.d. rottamazione dei ruoli, procedura di definizione agevolata intrapresa dalla contribuente a seguito della notifica di cartella di pagamento in relazione all’anno di imposta 1996.

– La CTR riteneva di non condividere la decisione di primo grado, in quanto il provvedimento di diniego era stato notificato alla società Sa.Bi. System Sancineto S.a.s. quando questa era ormai cessata da circa tre anni, con conseguente impossibilità di intraprendere l’azione erariale dopo un anno dalla cancellazione della società dal registro delle imprese.

– Avverso la decisione propone ricorso l’Agenzia delle Entrate per due motivi, cui replica la contribuente con controricorso e ricorso incidentale affidato a due motivi.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con il primo motivo del ricorso principale, l’Agenzia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 per aver la CTR violato il principio di divieto di ius novorum circa il fatto che la società al momento della notifica del diniego di condono fosse estinta (con riferimento al motivo di appello della contribuente, a sua volta nuovo in quanto non contenuto nel ricorso introduttivo, avente ad oggetto l’art. 2495 c.c. e art. 112 c.p.c., nonchè il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11).

– Con il secondo motivo del ricorso principale, l’Agenzia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2495,2312 e 2324 c.c., sulla cancellazione della società dal registro delle imprese e sulla responsabilità dei soci, in quanto il provvedimento di diniego della definizione dei carichi di ruolo è stato regolarmente notificato ad B.A. n. q. di socio accomandatario illimitatamente responsabile della Sa.Bi. System Sancineto S.a.s..

– I motivi possono essere affrontati congiuntamente, in quanto connessi, e sono destituiti di fondamento. Questa Corte ha ripetutamente chiarito, con riferimento sia a diverse tipologie di enti collettivi (società di capitali, società di persone, associazioni non riconosciute) che a diverse tipologie di atti impositivi (avvisi di accertamento, cartelle di pagamento), che in tema di contenzioso tributario, la cancellazione dal registro delle imprese, con estinzione della società prima della notifica dell’avviso di accertamento e dell’instaurazione del giudizio di primo grado, determina il difetto della sua capacità processuale e il difetto di legittimazione a rappresentarla dell’ex liquidatore, sicchè eliminandosi ogni possibilità di prosecuzione dell’azione, ricorre un vizio insanabile originario del processo, che avrebbe dovuto condurre da subito ad una pronuncia declinatoria di merito, trattandosi di impugnazione improponibile, poichè l’inesistenza del ricorrente è rilevabile anche d’ufficio (Cass. sez. V, 5736/16, 20252/15, 21188/14). Tale difetto originario non lascia spazio per ulteriori valutazioni circa la sorte dell’atto impugnato, proprio per il fatto di essere stato emesso nei confronti di un soggetto già estinto (Cass. sez. V, n. 4778/17, (arg. a contrario n. 4786/17), n. 2444/17; Cass. sez. VI-5, n. 19142/16; v. anche, implicitamente, Cass. Sez. U., n. 3452/17, p.to 1.1; cfr. Cass. nn. 23029/17, 4853/15, 21188/14, 22863/11, 14266/06, 2517/00) e, da ultimo, Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 16362 del 30/07/2020.

-Nessun dubbio che il difetto originario sia rilevabile di ufficio anche in sede di legittimità (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21188 del 08/10/2014, Rv. 632893 – 01; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20252 del 09/10/2015, Rv. 636861 – 01) e, a maggior ragione, in grado di appello, con conseguente infondatezza della denunciata novità della questione, indipendentemente dal fatto che essa fosse stata originariamente contenuta nel ricorso introduttivo o meno. Inoltre, l’Agenzia in ricorso allega di aver notificato il diniego impugnato non solo alla società con il vizio di cui si è dato conto, ma anche ad B.A. n. q di socio. Tuttavia, l’allegazione in fatto non è dimostrata attraverso la riproduzione della copia della relata di notifica, che si rende necessaria nel caso di specie in quanto strettamente funzionale (cfr. Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 1150 del 17/01/2019) alla comprensione del secondo motivo di ricorso principale, dal momento che la sentenza impugnata non accerta in alcun modo la circostanza e, a pag.8 del controricorso, è specificamente contestato che il diniego sia pervenuto direttamente al socio.

-Il rigetto del ricorso principale determina l’assorbimento del ricorso incidentale, con il quale, nelle due censure ivi articolatelsono riproposti vizi già contenuti nell’appello incidentale e in relazione ai quali la contribuente non ha più interesse per effetto del rigetto integrale del ricorso principale.

-In conclusione, rigettato il ricorso principale e assorbito quello incidentale, la sentenza impugnata dev’essere confermata e le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, in presenza di soccombenza della parte ammessa alla prenotazione a debito, non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale, e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 14450,00 per compensi, oltre Spese forfetarie 15%, Iva e Cpa.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021

 

 

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