Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12453 del 24/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/06/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 24/06/2020), n.12453

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MARCHEIS BESSO Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 3550-2019 proposto da:

L.U., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BRUNO BUOZZI N. 99,

presso lo studio dell’avvocato CARMINE PUNZI, rappresentato e difeso

dall’avvocato ILARIA BONSIGNORI D’ACHILLE;

– ricorrente –

contro

L.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RIBOTY, 3, presso

lo studio dell’avvocato BARBARA CUFARI, rappresentata e difesa

dall’avvocato CARLO BERTI;

– controricorrente –

contro

L.G., L.A.;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 30706/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 27/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

TEDESCO.

Fatto

RILEVATO

che:

L.U. (n. nel 1957) ha proposto ricorso per revocazione contro la sentenza di questa Corte n. 30706 del 2018, con il quale è stato rigettato il ricorso proposto dal medesimo contro la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 1621 del 2014 resa nel contraddittorio di B.O., L.D. e L.U. (n. nel 1926).

La corte d’appello, in una causa di impugnazione di testamento olografo per difetto di autenticità, promossa dall’odierno ricorrente, aveva confermato la sentenza di primo grado, che aveva rigettato la domanda, rilevando che l’attore non aveva proposto querela di falso contro il testamento.

La Corte di Cassazione, investita con apposito motivo di ricorso, ha riconosciuto che l’argomentazione della corte di merito non era corretta, in considerazione dell’evoluzione della giurisprudenza di legittimità in ordine al rimedio utilizzabile per contestare l’autenticità del testamento olografo. Ha tuttavia rigettato la censura con correzione della motivazione. In particolare, dopo avere il criterio di riparto dell’onere probatorio applicabile in materia alla luce di quella stessa evoluzione giurisprudenziale, ha affermato che l’attore “non addusse in causa altra prova al riguardo”.

Il motivo di revocazione per errore di fatto investe tale statuizione. Si assume che fu chiesta in primo grado una prova per testimoni, che la prova non fu ammessa e che la richiesta fu reiterata in grado d’appello.

L.D. ha resistito con controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso per inesistenza o nullità della notificazione sotto una molteplicità di profili.

La causa è stata fissata dinanzi alla sesta sezione civile della Corte con proposta di rimessione alla pubblica udienza non ravvisandosi l’ipotesi della inammissibilità del ricorso.

Le parti costituite hanno depositato memoria.

Il collegio rileva che le eccezioni sulla ritualità della notificazione, sollevate dalla ricorrente, non hanno carattere decisivo sull’esito del ricorso, tenuto conto che il ricorso è stato notificato a L.D. presso i difensori nel giudizio di cassazione (Cass. n. 24334/2014); che la stessa L.D. è costituita nel giudizio di revocazione; che il ricorso è stato notificato collettivamente e impersonalmente agli eredi di B.O.; che esso è stato notificato gli eredi di Ugo Lenzi (n. nel 1926) L.A. e L.G. (a quest’ultimo all’indirizzo Pec estratto dall’indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese dei professionisti).

Il ricorso, inoltre, non presenta prima facie profili di inammissibilità in rapporto alla natura dell’errore dedotto, che potrebbe in effetti preludere a un confronto fra l’affermazione contenuta nella sentenza e gli atti del giudizio di cassazione, avuto riguardo al fatto che la esistenza di istanze istruttorie è menzionata nella sentenza d’appello oggetto del ricorso definito con la sentenza di cui si chiede la revocazione.

Si conferma quindi la proposta del relatore di rinvio della causa alla pubblica udienza della sezione semplice tabellarmente competente.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la discussione in pubblica

udienza presso la Sezione II civile, tabellarmente competente.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione

civile della Corte suprema di cassazione, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2020

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