Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12453 del 17/05/2017

Cassazione civile, sez. VI, 17/05/2017, (ud. 07/04/2017, dep.17/05/2017),  n. 12453

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al n. RG. 24491-2016

sollevato dal Tribunale di Imperia con provvedimento RG 1418/16VG

depositato il 28/10/2016 nel procedimento vertente tra:

TRIBUNALE TORINO TUTELA (OMISSIS);

M.R.;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 07/04/2017 dal Consigliere Dott. LOREDANA NAZZICONE.

Lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Francesca Ceroni che chiede che si dichiari la

competenza territoriale del Giudice Tutelare presso il Tribunale di

Torino, con le conseguenti determinazioni di legge.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Il giudice tutelare del Tribunale di Imperia ha richiesto il regolamento di competenza in seguito alla trasmissione al suo ufficio, da parte del giudice tutelare del Tribunale di Torino, degli atti riguardanti la tutela dell’interdetto legale M.R., già detenuto nella casa circondariale di Torino ed ora di Sanremo, ritenendosi incompetente in favore del Tribunale di Palermo, dove il predetto risulta residente.

L’interdetto non ha svolto attività difensiva.

Il procuratore generale, nelle sue conclusioni, ha rilevato che la tutela è stata aperta con decreto del Tribunale di Torino in data 23 marzo 2006 e che, con il successivo decreto del 19 febbraio 2007, la tutela dell’interdetto è stata attribuita all’assessorato all’assistenza del Comune di Torino, onde, ai sensi dell’art. 5 c.p.c., ha chiesto dichiararsi la competenza territoriale del giudice tutelare presso il Tribunale di detta città.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Il ricorso è ammissibile.

Secondo l’art. 45 c.p.c., sul “conflitto di competenza”, quando dopo il provvedimento declaratorio della incompetenza del giudice alto per ragione di materia o per territorio la causa “nei termini di cui all’art. 50 è riassunta davanti ad altro giudice, questi, se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede d’ufficio il regolamento di competenza”.

La lettera della norma, perchè sussista conflitto negativo virtuale di competenza, da risolvere con il regolamento d’ufficio secondo la fattispecie delineata dall’art. 45 c.p.c., richiede dunque alcuni presupposti:

1) che un giudice, preventivamente alto, si ritenga e si dichiari incompetente, indicando altro giudice competente;

2) che il secondo giudice, indicato dal primo, sia investito dello stesso processo nell’unico modo previsto dell’art. 45 c.p.c., comma 2 e cioè con la riassunzione nei termini dell’art. 30 c.p.c., ad opera della parte;

3) che il secondo giudice, ritenendosi a sua volta incompetente, prevenga il conflitto reale sollevando regolamento d’ufficio (sulla base, quindi, di un conflitto negativo virtuale).

Nonostante la lettera della norma, tuttavia, risulta superato l’orientamento secondo cui il potere di richiedere d’ufficio il regolamento di competenza presuppone necessariamente che il secondo giudice, indicato come competente, sia investito della stessa controversia con la riassunzione.

Si è, infatti, consolidato l’orientamento opposto, secondo cui, nei procedimenti in cui è richiesto un intervento d’ufficio del giudice, la mera trasmissione del fascicolo processuale da un Ufficio giudiziario ad un altro, con finalità dismissive della propria ed attributive ad altri della competenza giurisdizionale, legittima l’Ufficio che abbia ricevuto gli atti, ove si ritenga a sua volta incompetente, a sollevare conflitto di competenza e chiedere il regolamento d’ufficio (cfr. Cass., ord. 11 aprile 2013, n. 8875; 11 febbraio 2005, n. 2877; ord. 11 febbraio 2005, n. 2877; 26 febbraio 2002, n. 2765; sez. un., 1 agosto 1999, n. 7194; 16 marzo 1994, n. 2520).

2. – Deve affermarsi la competenza del giudice tutelare di Palermo.

2.1. – Occorre, anzitutto, ricostruire il sistema normativo che disciplina il caso in esame.

Per gli art. 19 c.p., comma 1, n. 3 e art. 32 c.p., il condannato all’ergastolo ed il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni è, durante la pena, in stato d’interdizione legale; il comma 3, dispone che a questa si applicano le norme in tema di interdizione giudiziale, previste dal codice civile, vale a dire gli artt. 424 c.c. e segg..

Inoltre, l’art. 662 c.p.p., stabilisce che, nel caso previsto dal citato art. 32 c.p., “il pubblico ministero trasmette l’estratto della sentenza al giudice civile competente”.

Sotto questo profilo, l’art. 424 c.c., comma 1, prevede che le disposizioni sulla tutela dei minori – ovvero, gli artt. 343 c.c. e segg. – si applichino anche alla tutela degli interdetti.

E, secondo l’art. 343 c.c., la tutela si apre presso il tribunale del circondario dove è la “sede principale degli affari e interessi” del soggetto tutelato – che costituisce la nozione di domicilio – stabilendosi inoltre che, se il tutore è domiciliato o se trasferisce il domicilio in altro circondario, la tutela può essere ivi trasferita, con decreto del tribunale.

Infine, l’art. 45 c.c., comma 3, dispone che “l’interdetto ha il domicilio del tutore”. Peraltro, quando il tutore non è stato ancora nominato, si pone il problema della individuazione del giudice competente tenuto conto della sede principale degli affari e interessi del detenuto.

2.2. – Ciò posto, il giudice tutelare, competente per l’interdetto condannato a pena detentiva, potrebbe essere alternativamente in astratto determinato: a) nel luogo dell’ultima residenza anagrafica (o, ove sussista la prova della diversa sede, dell’ultimo domicilio); b) nel luogo in cui è sito il carcere ove il reo sia internato in esecuzione della condanna comportante la pena accessoria.

Sulla base di tale disciplina la prima soluzione appare quella corretta.

Il collegio reputa convincente, invero, l’orientamento (il cui progressivo consolidarsi esime da una rimessione alle Sezioni unite), secondo cui ai fini dell’attribuzione della competenza sulla tutela dell’interdetto legale al tribunale del luogo in cui è la sede principale degli affari ed interessi rileva in concreto il criterio della residenza anagrafica, quale dato presuntivo della collocazione geografica di quei rapporti ed interessi: criterio superabile, come è proprio delle presunzioni, in presenza di prova contraria.

Ciò perchè “il giudice competente per la apertura della tutela dell’interdetto è indicato dalla legge nel giudice tutelare presso il tribunale del circondario ove è la sede principale degli affari e interessi dell’interdetto (artt. 343 e 424 c.c.)” e “tale definizione normativa, che richiama la no pione di domicilio (art. 43 c.c., comma 1), deve tuttavia, nel caso in cui la persona della cui tutela si tratta si trovi in stato di detenzione in esecuzione di sentenza definitiva, intendersi riferita al luogo di ultima dimora abituale (ossia di residenza: art. 43 c.c., comma 3) prima dell’inizio dello stato detentivo, inapplicabile apparendo il criterio del domicilio che presuppone l’elemento soggettivo del volontario stabilimento” (cfr. le ordinanze Cass. 28 gennaio 2016, n. 1631; 12 ottobre 2015, n. 20471; 10 luglio 2014, n. 15776; 7 gennaio 2014, n. 109; 3 maggio 2013, n. 10373; 11 aprile 2013, n. 8875; 14 gennaio 2008, n. 588; 28 luglio 2006, n. 17235).

L’orientamento indicato si fonda, oltre che sugli indici normativi menzionati, sull’argomento teleologico, secondo cui si soddisfa così l’esigenza “d’individuare un criterio di radicamento della competenza dotato d’intrinseca stabilità, sufficientemente predeterminabile e non soggetto a mutamenti frequenti quali quelli derivanti dalle decisioni di natura pubblicistica, prevalentemente svincolate dalle esigenze o dalla volontà del detenuto, relative ai mutamenti di ubicazione della casa circondariale ove scontare la pena”.

Si deve, infatti, considerare che, pur essendo fattuali le nozioni di domicilio e di residenza, la ricerca è agevolata dal ricorso alla c.d. residenza amministrativa anagrafica (ed alla disciplina sul trasferimento di residenza ex art. 44 c.c.), che ha rilievo preminente ed è idonea a fondare la presunzione semplice di coincidenza con il vero luogo di dimora abituale, pur superabile con ogni mezzo di prova contraria.

Trattandosi, con riguardo alla competenza giurisdizionale sulla tutela dell’incapace, di questione afferente il processo civile, trova applicazione l’art. 5 c.p.c., secondo cui il momento determinante della competenza ha riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, restando irrilevanti i successivi mutamenti.

In tal modo, la competenza viene individuata in modo sicuro e non soggetto a modifiche, neppure in presenza di successivi provvedimenti organizzativi delle modalità di espiazione della pena detentiva da parte del reo.

In definiva, il sistema normativo vigente conduce ad enunciare il principio di diritto secondo cui la competenza del giudice tutelare nei confronti del condannato in istato di interdizione legale – da individuare al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna e destinato a non subire mutamenti in coincidenza di trasferimenti restrittivi del reo, secondo l’art. 5 c.p.c. – si determina sulla base dell’ultima residenza anagrafica anteriore all’instaurazione dello stato detentivo, salvo che risulti provato, in contrario alla presunzione di coincidenza con detta residenza, un diverso domicilio, quale centro dei suoi affari ed interessi, non identificabile però in sè nel luogo in cui è stata eseguita la pena detentiva, che non viene dal medesimo prescelto.

2.3. – Nella specie, deve ritenersi competente dunque il Tribunale di Palermo, dove, come risulta dal provvedimento che solleva il conflitto di competenza, il reo aveva la sua residenza e dimora effettiva prima di essere ristretto in carcere ed avendo il provvedimento medesimo affermato l’insussistenza di prove circa un diverso domicilio.

PQM

La Corte dichiara la competenza del tribunale di Palermo, in funzione di giudice tutelare.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2017

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