Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12453 del 16/06/2016


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Cassazione civile sez. I, 16/06/2016, (ud. 10/02/2016, dep. 16/06/2016), n.12453

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

B.P., elettivamente domiciliato in Roma, alla via degli

Scipioni n. 235, presso l’avv. EMILIO PERSICHETTI, dal quale è

rappresentato e difeso in virtù di procura speciale per notaio

Davide Ferrando del 26 gennaio 2016, rep. n. 5583;

– ricorrente –

contro

BANCA CARIGE S.P.A. – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA,

rappresentata da F.G., in virtù di procura dell’11

maggio 2010, elettivamente domiciliata in Roma, alla via U. de

Carolis n. 34/b, presso l’avv. MAURIZIO CECCONI, dal quale,

unitamente all’avv. GIORGIO VILLANI del foro di Genova, è

rappresentata e difesa in virtù di procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova n. 601/10,

pubblicata il 15 maggio 2010;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10

febbraio 2016 dal Consigliere dott. Guido Mercolino;

udito l’avv. Persichetti per il ricorrente e l’avv. Cecconi per

la controricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. DEL CORE Sergio, il quale ha concluso per la

dichiarazione d’inammissibilità ed in subordine per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – B.P. ed P.E., già intestatari di un conto corrente e di una polizza di custodia titoli presso la Banca Carige S.p.a. – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, la convennero in giudizio per sentir dichiarare la nullità o l’inefficacia o pronunciare l’annullamento delle operazioni finanziarie compiute per loro conto, per violazione di norme imperative, e per sentir accertare l’inadempimento da parte della convenuta degli obblighi di correttezza, buona fede ed informazione posti a suo carico, con la condanna al risarcimento dei danni cagionati dalle predette operazioni.

Premesso di aver conferito alla convenuta mandato per il compimento di operazioni in titoli, esposero che i funzionari della Banca, dopo averli indotti a chiedere un fido di Lire 200.000.000, in seguito più volte incrementato fino a Lire 730.000.000, avevano fatto sottoscrivere loro un mandato a vendere ed altri fogli in bianco, senza rilasciare copia della relativa documentazione; aggiunsero che i medesimi funzionari li avevano spinti, sotto la minaccia della revoca del fido, ad acquistare azioni della medesima Carige e della Carige Vita Nuova Assicurazioni, a vendere altri titoli per acquistare azioni ed obbligazioni della Carige ed a trasferire presso la stessa i titoli detenuti presso altra Banca, omettendo di informarli sulla natura delle operazioni e di acquisire le prescritte informazioni in ordine alla loro esperienza, ai loro obiettivi d’investimento ed alla loro propensione al rischio; riferirono infine che, con telegrammi del 15 ottobre 2012, la Banca aveva disposto la revoca dell’affidamento concesso, senza il dovuto preavviso e comunque senza giustificato motivo, intimando loro l’immediato pagamento della somma di Euro 353.801,89 e procedendo il giorno stesso alla vendita dei titoli di loro proprietà, in conflitto d’interessi con essi rappresentati.

Si costituì la Banca, e resistette alla domanda, della quale chiese il rigetto.

1.1. – Con sentenza del 12 gennaio 2007, il Tribunale di Genova rigettò la domanda.

2. – L’impugnazione proposta dagli attori è stata rigettata dalla Corte d’Appello di Genova con sentenza del 15 maggio 2010.

A fondamento della decisione, la Corte ha innanzitutto escluso l’avvenuta violazione dei principi di correttezza e buona fede, ritenendo non provata la dedotta sottoscrizione di fogli in bianco da parte degli attori, per effetto della decadenza di questi ultimi dalla prova testimoniale ammessa in primo grado, determinata dalla mancata indicazione dei nomi dei testimoni.

Quanto all’obbligo della Banca d’informare i clienti in ordine alla natura delle operazioni loro suggerite, la Corte ha escluso che il relativo inadempimento potesse comportare la nullità delle operazioni effettuate, osservando che la violazione degli obblighi di cui alla L. 2 gennaio 1991, n. 1, art. 6 così come di quelli previsti dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, non si traduce nella contrarietà del con tratto a norme imperative prevista dall’art. 1418 c.c., comma 1, la quale riguarda esclusivamente elementi intrinseci del contratto, e non si estende ai comportamenti tenuti dalle parti nel corso delle trattative o nella fase di esecuzione.

Precisato inoltre che le informazioni prescritte dall’art. 6 cit. non riguardano la natura e l’oggetto del contratto, ma solo elementi utili per valutare la convenienza dell’operazione, ha affermato che l’inosservanza dei predetti obblighi non può comportare la nullità del contratto neppure per difetto di uno dei requisiti essenziali previsti dall’art. 1325 c.c., ma può dar luogo soltanto a responsabilità precontrattuale, ove la violazione abbia luogo nella fase anteriore o coincidente con la stipulazione del contratto d’intermediazione finanziaria, oppure a responsabilità contrattuale e quindi alla risoluzione, ove riguardi operazioni compiute in esecuzione di un contratto quadro: in proposito, ha tuttavia rilevato che la domanda di risoluzione, dichiarata inammissibile in primo grado in quanto tardiva, era stata riproposta in appello senza che fosse stata censurata la relativa statuizione, mentre la domanda di accertamento dell’inefficacia, anch’essa proposta con l’atto di appello, non era accompagnata dall’individuazione della relativa fattispecie. La Corte ha poi rigettato la domanda di annullamento delle operazioni per conflitto d’interessi, osservando che ai fini dell’accoglimento della stessa non è sufficiente la mera negoziazione di titoli in contropartita diretta, ma occorre la prova che ne sia conseguito un danno per il risparmiatore, nella specie non solo rimasto indimostrato, ma neppure allegato dagli attori.

In ordine all’invalidità dell’autorizzazione alla vendita dei titoli, ha infine rilevato che l’accertamento compiuto dalla sentenza di primo grado, secondo cui la Banca aveva operato nell’ambito dei poteri ad essa conferiti dai clienti, non era stato specificamente censurato dagli appellanti, i quali si erano limitati ad insistere sulla sottoscrizione in bianco della relativa scrittura, già esclusa, senza contestare una successiva scrittura, della quale avevano fatto valere la nullità per contrasto con norme imperative, senza indicare le norme violate. Rilevato comunque che il contratto di conto corrente attribuiva alla Banca un diritto di pegno su tutti i titoli detenuti per conto dei correntisti, con facoltà di recedere dall’apertura di credito con preavviso di un giorno, mentre il contratto di apertura di credito le consentiva di recedere con effetto immediato anche prima della scadenza del relativo termine, in presenza di una delle ipotesi di cui all’art. 1186 c.c. o di una giusta causa, ha osservato che gli appellanti non avevano spiegato la ragione per cui, in luogo della disciplina dettata dal D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, avrebbero dovuto trovare applicazione le norme del D.Lgs. n. 58 del 1998 e del regolamento Consob n. 11522 del 1 luglio 1998.

3. – Avverso la predetta sentenza il B. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, illustrato anche con memoria. La Banca ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico motivo d’impugnazione, il ricorrente denuncia l’omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, censurando la sentenza impugnata per aver omesso di esaminare la domanda di risarcimento dei danni derivanti dall’inosservanza degli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23, u.c., e dagli artt. 28 e 29 del regolamento Consob n. 11522 del 1998. Ribadisce infatti che la Banca ha omesso d’informare i clienti in ordine alla natura delle operazioni loro suggerite e di acquisire informazioni in ordine alla loro esperienza, ai loro obiettivi d’investimento ed alla loro propensione al rischio, non avendo provveduto alla consegna del prospetto informativo e non avendo prodotto alcun documento dal quale risultasse il rifiuto dei clienti di fornire le predette notizie.

Precisa al riguardo che la violazione dei predetti obblighi, se verificatasi nella fase anteriore alla conclusione del contratto, può determinare una responsabilità precontrattuale, indipendentemente dall’avvenuta stipulazione, mentre qualora abbia luogo nella fase successiva può comportare una responsabilità contrattuale, in ogni caso con conseguenze risarcitorie, in ordine alle quali la sentenza impugnata ha omesso di pronunciare.

1.1. – Il motivo è inammissibile.

Come si evince dalla lettura delle conclusioni rassegnate nell’atto di citazione in primo grado e di quelle precisate all’esito del giudizio d’appello, testualmente riportate nel ricorso, la domanda di risarcimento dei danni proposta dagli attori, originariamente collegata in modo alquanto generico al compimento di operazioni di acquisto e di vendita di titoli in violazione delle norme che disciplinano lo svolgimento dell’attività d’intermediazione finanziaria, è stata in seguito specificata attraverso un più puntuale riferimento a) all’invalidità delle predette operazioni, in quanto compiute in violazione di norme imperative di legge e di norme regolamentari, b) all’inadempimento degli obblighi informativi previsti dalla legge, dal Regolamento Consob e dalla polizza di custodia dei titoli, c) all’illegittimità della risoluzione dei rapporti tra le parti e della vendita dei titoli in custodia, asseritamente avvenute in conformità di clausole vessatorie. Il confronto di tali domande con i fatti esposti nella narrativa dell’atto di citazione, anch’essa trascritta nel ricorso, rende peraltro evidente che, indipendentemente dalla pluralità delle causae petendi addotte a sostegno della pretesa risarcitoria, il danno lamentato dagli attori non consisteva nella perdita totale o parziale delle somme investite, per effetto dell’insufficienza delle informazioni fornite agl’investitori o dell’inadeguatezza delle operazioni consigliate rispetto al loro profilo di rischio, ma nel pregiudizio economico derivante dalla vendita dei titoli, effettuata dalla Banca a seguito dell’inopinato recesso dai rapporti di conto corrente ed apertura di credito. Tale pregiudizio non era in alcun modo ricollegabile all’inadempimento degli obblighi informativi posti a carico dell’intermediario finanziario, la cui deduzione da parte degli attori, finalizzata al conseguimento della dichiarazione di nullità o della pronuncia di annullamento o risoluzione del contratto, è stata correttamente interpretata in tal senso dalla sentenza impugnata; quest’ultima si è conseguentemente limitata a rigettare le prime due domande ed a dichiarare inammissibile la terza, affermando, conformemente all’orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’inidoneità del predetto inadempimento a tradursi nella mancanza di requisiti essenziali del contratto o nella contrarietà dello stesso a norme imperative, e dando atto della mancata impugnazione della sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva ritenuto tardiva la domanda di risoluzione.

E’ in quest’ottica che dev’essere inteso anche il riferimento della Corte di merito alla responsabilità precontrattuale o contrattuale dell’intermediario finanziario, il quale, lungi dal configurarsi come la premessa giuridica di un accertamento in fatto specificamente richiesto dagli attori e rimasto inesitato, costituisce null’altro che un chiarimento reso necessario dalla errata identificazione delle conseguenze astrattamente ricollegabili alla violazione degli obblighi informativi previsti dalla legge o dal Regolamento Consob.

La decisione sulla domanda di risarcimento dei danni dev’essere invece individuata nella parte della sentenza impugnata in cui la Corte di merito ha escluso la responsabilità della Banca per il pregiudizio lamentato dagli attori, rilevando che la vendita dei titoli era stata espressamente autorizzata da questi ultimi, i quali li avevano costituiti in pegno a garanzia dei crediti derivanti dai rapporti di conto corrente ed apertura di credito, la cui risoluzione aveva a sua volta avuto luogo legittimamente, per effetto dell’esercizio da parte della Banca della facoltà di recesso accordatale dai relativi contratti. In quanto estraneo all’osservanza degli obblighi informativi posti a carico della Banca nello svolgimento dell’attività d’intermediazione finanziaria, tale accertamento non risulta in alcun modo scalfito dalle censure proposte dal ricorrente, la cui riferibilità ad una domanda diversa da quella presa in esame dalla Corte di merito ne esclude la pertinenza alla ratio decidendi della statuizione impugnata, incentrata esclusivamente sul rispetto della disciplina contrattuale concordata dalle parti.

2. – Il ricorso va dichiarato pertanto inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, e condanna B. P. al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro 8.200,00, ivi compresi Euro 8.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 10 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2016

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