Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12452 del 16/06/2016


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Cassazione civile sez. I, 16/06/2016, (ud. 21/01/2016, dep. 16/06/2016), n.12452

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FORTE Fabrizio – Presidente –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

L.M. e D.F., elettivamente domiciliate in

Roma, alla via Donatello n. 23, presso l’avv. PIERGIORGIO VILLA,

dal quale, unitamente all’avv. AUGUSTO COLUCCI del foro di Milano,

sono rappresentate e difese in virtù di procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

BANCA POPOLARE DI MILANO SOC. COOP. A R.L., rappresentata da Fabio

Faina e Massimiliano Lovati, in virtù di procura per notaio

Alfonso Ajello del 26 gennaio 2010, rep. n. 539896, elettivamente

domiciliata in Roma, alla via Nizza n. 59, presso l’avv. ASTOLFO

DI AMATO, dal quale, unitamente all’avv. VINCENZO MARICONDA del

foro di Milano, è rappresentata e difesa in virtù di procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 3420/08,

pubblicata il 16 dicembre 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21

gennaio 2016 dal Consigliere dott. Guido Mercolino;

udito l’avv. Villa per le ricorrenti e l’avv. Alessio Di Amato

per delega del difensore della controricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. PATRONE Ignazio, il quale ha concluso per la

dichiarazione d’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – L.M. e D.F. convennero in giudizio la Banca Popolare di Milano Soc. Coop. a r.l., per sentir dichiarare la nullità di un’operazione di acquisto di titoli posta in essere il 16 settembre 1998 sul conto corrente n. (OMISSIS), in quanto autorizzata da persona estranea al conto, e per sentir condannare la convenuta alla restituzione del relativo importo nonchè al risarcimento dei danni cagionati da altre due operazioni di acquisto di titoli poste in essere il 21 marzo 2000 sul medesimo conto e sul conto n. (OMISSIS), in quanto compiute in violazione della disciplina dell’intermediazione finanziaria.

1.1. – Con sentenza del 15 settembre 2004, il Tribunale di Milano dichiarò inammissibile, in quanto proposta soltanto all’udienza di precisazione delle conclusioni, la domanda di accertamento della nullità di tutte le operazioni compiute, e rigettò quella di accertamento della nullità dell’operazione posta in essere il 16 settembre 1998 e quella di risarcimento dei danni.

2. – L’impugnazione proposta dalle attrici è stata rigettata dalla Corte d’Appello di Milano con sentenza del 16 dicembre 2008.

A fondamento della decisione, la Corte ha confermato innanzitutto la novità della domanda di accertamento della nullità di tutte le operazioni compiute dalle attrici, escludendo la possibilità di ravvisarvi una mera sollecitazione all’esercizio del potere di rilevare d’ufficio la nullità, il quale non trova applicazione quando l’invalidità dell’atto si ponga come elemento costitutivo della domanda. Ha ribadito inoltre l’infondatezza della domanda di accertamento della nullità dell’operazione compiuta il 16 settembre 1998, ribadendo che la convenuta aveva prodotto la delega a tal fine rilasciata a tale C.M., la quale, non recando limitazioni, comprendeva anche il potere di effettuare la predetta operazione.

Premesso poi che a sostegno della domanda di risarcimento dei danni le attrici avevano dedotto la violazione da parte della Banca dell’obbligo di fornire informazioni adeguate sulla natura e sui rischi delle operazioni di acquisto, aventi ad oggetto titoli di Stato dell’Argentina, con particolare riguardo al rischio di default connesso alla situazione economica in cui versava quel Paese all’epoca del compimento delle operazioni, la Corte ha escluso la novità del riferimento all’obbligo d’informazione riguardante l’andamento economico dell’Argentina, contenuto nella memoria depositata ai sensi dell’art. 183 c.p.c., in quanto configurabile come mera precisazione. Ha tuttavia rilevato che le attrici non avevano neppure allegato quale fosse la situazione economica dell’Argentina che avrebbe sconsigliato l’acquisto dei titoli, aggiungendo che dalla documentazione prodotta risultava che detto rischio era emerso in epoca successiva al compimento delle operazioni, in quanto nel mese di agosto 2000 le obbligazioni erano ancora classificate soltanto come titoli molto speculativi, mentre soltanto nel mese di luglio 2001 le agenzie di rating avevano segnalato il rischio d’insolvenza.

3. – Avverso la predetta sentenza la L. e la D. hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi. La Banca ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo d’impugnazione, le ricorrenti denunciano l’omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, osservando che, dopo aver individuato la causa petendi della domanda nella violazione dell’obbligo di fornire informazioni in ordine alla natura, ai rischi ed alle implicazioni delle specifiche operazioni, la sentenza impugnata si è limitata a prendere in considerazione soltanto la mancata previsione del rischio di default. Aggiungono che l’affermazione secondo cui la Banca non disponeva di elementi utili ai fini della valutazione della rischiosità delle operazioni si pone in contrasto con la citazione dei dati forniti dalle agenzie di rating, dai quali emergeva il carattere speculativo dei titoli acquistati, che offrivano scarse garanzie di rimborso alla scadenza.

Tali dati, testimoniando che il rischio era ben noto agli operatori del settore già all’epoca del compimento delle operazioni di acquisto, confermano l’inadempimento dell’obbligo di fornire informazioni adeguate alle caratteristiche delle specifiche operazioni, la cui configurabilità non può ritenersi esclusa dalla circostanza che queste ultime avessero ad oggetto il reinvestimento in titoli già acquistati in precedenza, trattandosi di operazioni diverse, anche se aventi ad oggetto i medesimi titoli.

2. – Con il secondo motivo, le ricorrenti deducono la violazione e/o la falsa applicazione di norme di diritto, nonchè l’omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, sostenendo che, nell’escludere la responsabilità della Banca, la sentenza impugnata non ha considerato che nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati nello svolgimento di servizi d’investimento il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 23 pone a carico dell’intermediario finanziario l’onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta. Nel valutare l’adempimento dell’obbligo di diligenza posto a carico della Banca, la Corte di merito si è limitata a porre in risalto l’indisponibilità di elementi che consentissero di prevedere il rischio di default, senza tener conto dell’obbligo, previsto dall’art. 28 del regolamento Consob n. 11522 del 1 luglio 1998, di fornire informazioni anche in ordine alla natura altamente speculativa dei titoli in questione.

3. – Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c. (abrogato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d, ma tuttora applicabile all’impugnazione delle sentenze pronunciate in data anteriore all’entrata in vigore di detta disposizione, ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell’art. 58, comma 5 cit.

Legge), non rispettando le prescrizioni dettate da tale disposizione ai fini della deduzione dei vizi previsti rispettivamente dall’art. 360 c.p.c., nn. 1 – 4 e n. 5. L’illustrazione delle censure, oltre a cumulare in un unico contesto la denuncia di violazioni di legge e vizi di motivazione, non risulta infatti accompagnata dall’indicazione dei fatti controversi in relazione ai quali la ricorrente lamenta l’omissione o la contraddittorietà della motivazione e dalla specificazione delle ragioni per cui la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione adottata, nè, per quanto riguarda il secondo motivo, dalla formulazione di un distinto quesito di diritto, idoneo a puntualizzare la questione interpretativa sottoposta a questa Corte.

L’assenza delle predette indicazioni rende impossibile orientarsi tra le argomentazioni in base alle quali la ricorrente chiede a questa Corte di cassare la sentenza impugnata, in tal modo tradendo la funzione propria dei requisiti prescritti dall’art. 366-bis cit., la quale, com’è noto, consiste per il quesito di diritto nell’agevolare l’esercizio della funzione nomofilattica del Giudice di legittimità, soddisfacendo nel contempo l’interesse della parte ad una decisione della lite diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata, e per la specificazione del fatto controverso nel circoscrivere puntualmente i limiti delle censure proposte, al fine di evitare che la formulazione del ricorso ingeneri incertezze in sede di valutazione della sua ammissibilità e fondatezza. Il conseguimento della prima finalità presuppone infatti che il motivo d’impugnazione sia corredato da una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta all’esame della Corte, funzionale all’enunciazione del principio di diritto applicabile alla fattispecie, e quindi formulata in termini tali per cui dalla risposta, negativa od affermativa, che ad esso si dia, discenda in modo univoco l’accoglimento od il rigetto dell’impugnazione (cfr. Cass., Sez. Un., 12 marzo 2008, n. 6530; 11 marzo 2008, n. 6420; 28 settembre 2007, n. 20360). La realizzazione del secondo obiettivo, pur non richiedendo l’osservanza di rigidi canoni formali, postula invece che in una parte del motivo o comunque del ricorso a ciò specificamente e riassuntivamente destinata il ricorrente enuclei, dal complesso delle argomentazioni svolte a sostegno della censura, il fatto al cui accertamento la stessa si riferisce e le ragioni che la sorreggono, in modo da consentire di individuare ictu oculi la questione sottoposta all’esame del Giudice di legittimità (cfr. Cass., Sez. 3, 30 dicembre 2009, n. 27680;

Cass., Sez. lav., 25 febbraio 2009, n. 4556). Il diverso ambito del sindacato a quest’ultimo consentito rispettivamente in ordine alla ricostruzione dei fatti ed all’applicazione delle norme giuridiche risultanti dalla sentenza impugnata impone poi, anche nel caso in cui le stesse vengano censurate cumulativamente, di isolare la questione di diritto dalle critiche rivolte alla motivazione in fatto, attraverso la distinta enunciazione del quesito richiesto dalla prima parte dell’art. 366-bis e del momento di sintesi prescritto dalla seconda parte (cfr. Cass., Sez. 3, 20 maggio 2013, n. 12248; Cass., Sez. 2, 23 aprile 2013, n. 9793).

Tali esigenze non possono ritenersi soddisfatte allorquando, come nella specie, l’identificazione delle predette questioni non costituisca oggetto di un’opera di puntualizzazione compiuta dallo stesso ricorrente, ma sia possibile soltanto attraverso la lettura completa della complessiva illustrazione dei motivi, configurandosi quindi come il risultato di un’attività interpretativa rimessa al lettore.

4. – Il ricorso va dichiarato pertanto inammissibile, con la conseguente condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, e condanna L. M. e D.F. al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro 7.200,00, ivi compresi Euro 7.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 21 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2016

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