Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12452 del 08/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 08/06/2011, (ud. 15/04/2011, dep. 08/06/2011), n.12452

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

srl Technological Development Company – TE.DE.CO., elettivamente

domiciliata in Roma, Via Tigrè 37, presso lo studio dell’avv.

CAFFARELLI Francesco, rappresentata e difesa per procura in atti

dall’avv. Umberto Cenni;

– ricorrente –

contro

spa Ravenna Riscossione, elettivamente domiciliata in Roma, Via A.

Farnese 7, presso lo studio dell’avv. BERLIRI Claudio, che la

rappresenta e difende per procura in atti unitamente all’avv. Piera

Filippi;

– controricorrente –

Agenzia delle Entrate;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di

Bologna, n. 90 del 15/6 – 6/7/2005.

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

15/4/2011 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Tirelli;

Uditi gli avvocati Caffarelli e Berliri;

Sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per la dichiarazione d’inammissibilità

del ricorso.

La Corte:

Fatto

OSSERVA

quanto segue:

Con atto notificato il 2/10/2006, la srl Technological Development Company – TE.DE.CO. ha proposto ricorso contro la sentenza in epigrafe indicata, chiedendone la cassazione con ogni consequenziale statuizione.

Mentre l’Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva, la spa Ravenna Riscossione (già SORIT Ravenna) ha resistito con controricorso e la controversia è stata decisa all’esito della pubblica udienza del 15/4/2011.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dalla lettura della sentenza impugnata emerge; in fatto che a seguito della notificazione di un avviso di mora al proprio liquidatore M.P., la srl Technological Development Company TE.DE.CO. si è rivolta alla Commissione Tributaria Regionale di Ravenna, deducendo, per quanto ancora interessa in questa sede, che la cartella esattoriale a monte era stata irritualmente notificata presso la sede sociale ai sensi all’art. 140 c.p.c., anzichè personalmente al liquidatore.

Il giudice adito ha accolto il ricorso con sentenza che, su gravame dell’Ufficio, è stata però riformata dalla Commissione Regionale perchè la notificazione era stata effettuata a norma di Legge.

La srl TE.DE.CO. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con l’unico – motivo “la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, artt. 140 e 145 c.p.c., nonchè omessa o insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia, in quanto i giudici a quo non avevano addotto argomenti capaci di rendere comprensibile il procedimento logico giuridico in forza del quale avevano emesso la sentenza impugnata che, in ogni caso, doveva essere cassata perchè aveva ritenuto valida una notificazione che, invece, risultava insanabilmente nulla per mancato rispetto delle formalità previste dall’art. 140 c.p.c., avendo l’incaricato omesso di affiggere l’avviso di deposito alla porta del destinatario e di dargliene comunicazione mediante lettera raccomandata. La sola spa Ravenna Riscossione ha depositato controricorso, con il quale ha concluso per il rigetto della doglianza avversa perchè infondata ed, ancor prima, inammissibile.

Così riassunte le rispettive posizioni delle parti, osserva innanzitutto il Collegio che davanti alla Corte di Cassazione non è ammessa la citazione di soggetti che non hanno partecipato alle fasi di merito (C. Cass. 2003/5158), nè è consentita la prospettazione di nuove questioni di diritto o nuovi temi d’indagine non affrontati, nei precedenti gradi del giudizio (v., fra le altre, C. Cass. 2006/5620 e 2007/1474).

Dichiarata perciò l’inammissibilità del ricorso proposto contro l’Agenzia delle Entrate che non risulta fra le parti del precedente grado del giudizio e premesso, altresì, che il difetto di motivazione può essere dedotto solo con riferimento ad una questione di fatto e non di diritto, quale, per l’appunto, quella oggetto del presente giudizio (C. Cass. 2034/10922, 2006/8612 e 2008/28054), limane unicamente da aggiungere che secondo la sentenza impugnata, la srl TE.DE.CO. aveva lamentato la nullità della notificazione della cartella unicamente perchè compiuta presso la sede sociale anzichè presso il liquidatore. Soltanto questo è stato perciò l’aspetto esaminato dai giudici a quo, che l’hanno superato con una serie di argomentazioni che la TE.DE.CO. non ha confutato perchè abbandonando la precedente impostazione, si è limitata in questa sede ad insistere sulla nullità della notificazione esclusivamente perchè Li messo incaricato non aveva provveduto a dare corso agli adempimenti previsti dall’art. 140 c.p.c..

Trattandosi di questione basata su presupposti od accertamenti di fatto diversi da quelli oggetto del giudizio di appello, ne consegue che in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, la TE.DE.CO. non avrebbe potuto accontentarsi di dedurla, in quanto avrebbe dovuto ancor prima preoccuparsi di chiarire in quale atto ed in quali termini l’aveva già sollevata in giudizio (C. Cass. 2007/18410).

Poichè, invece, la ricorrente non ha fornito indicazioni circa i tempi e i modi di proposizione della questione, che da un controllo dei fascicoli, non risulta comunque prospettata nè nel ricorso introduttivo nè in alcuno degli altri altri a disposizione, anche il ricorso contro la Ravenna Riscossioni dev’essere dichiarato inammissibile.

Consegue la condanna della TE.DE.CO. al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi Euro 2.700,00, Euro 200,00 dei quali per esborsi, oltre gli accessori di legge.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara il ricorso inammissibile e condanna la srl TE.DE.CO al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 2.700,00, Euro 200,00 dei quali per esborsi, oltre gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2011

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