Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12451 del 24/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/06/2020, (ud. 13/12/2019, dep. 24/06/2020), n.12451

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 2323-2019 proposto da:

G.V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARIA GRAZIA PICCININI;

– ricorrente –

contro

S.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2390/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 20/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA

GIANNACCARI.

Fatto

RITENUTO

che:

il secondo ed il quarto motivo di ricorso attengono alla valutazione della buona fede, in relazione all’eccezione di inadempimento nei contratti a prestazione corrispettive, proposta dalla parte che abbia goduto delle prestazioni ed abbia formulato l’eccezione solo in occasione del giudizio; la questione di diritto riguarda la legittimità della proposizione dell’eccezione di inadempimento, con riferimento ai legami di corrispettività e interdipendenza tra prestazioni ineseguite e prestazioni rifiutate (sulla quale si è espressa Cassazione civile sez. III, 03/11/2010, n. 22353; Cass. 7 dicembre 1994 n. 10506);

ulteriore aspetto attiene agli effetti sospensivi o liberatori dell’eccezione di inadempimento, anche se sollevata in buona fede, con riferimento alle prestazioni di cui ha goduto la parte che ha sollevato l’eccezione (Cass. Civ. Sez.III, 29.3.2019 n. 8760);

la valutazione della valutazione comparativa degli opposti inadempimenti, in correlazione con il principio di buona fede nell’esecuzione del contratto, non è caratterizzata dall’evidenza decisoria;

la causa va, pertanto, rimessa alla pubblica udienza.

P.Q.M.

Rimette la causa alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile- 2 della Corte Suprema di cassazione, il 13 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2020

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