Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12451 del 17/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 17/05/2017, (ud. 04/04/2017, dep.17/05/2017),  n. 12451

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 8548/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G.O., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI

NICOTERA 29, presso lo studio dell’avvocato GIANMARCO TARDELLA, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5105/21/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata l’1/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 04/04/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON.

Letta la memoria del contro ricorrente.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– sulla emendabilità delle opzioni negoziali nelle dichiarazioni fiscali dopo SU 13378/2016 (p. 23) accanto ad un orientamento tradizionalmente restrittivo (Sez. 6-5, 26317/2016, Sez. 5, 2395/2017) se ne sta delineando uno meno rigoroso (Sez. 5, 26550/2016, 24876/2016);

– con il D.L. n. 193 del 2016, art. 5, comma 1, lett. a)-b), vi è stato recepimento normativo del principio di diritto di cui a detta sentenza delle SU di questa Corte, la cui portata va dunque anch’essa interpretata, tenendosi conto che il caso di specie indubbiamente attiene ad una parte “negoziale” della dichiarazione fiscale de qua, trattandosi dell’opzione per l’adeguamento allo studio di settore esercitata con la compilazione del quadro VA42, che il contribuente asserisce appunto erronea e ritiene emendabile, anche, per effetto del novum normativo citato.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– la causa va rimessa alla pubblica udienza della Sezione semplice Quinta civile ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 3, non essendo decidibile ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, nn. 1-5 (v. anche Linee Guida per il funzionamento della Sesta sezione civile, p. 1.2-1.3).

PQM

La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della Sezione Quinta Civile.

Così deciso in Roma, il 4 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2017

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