Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12451 del 16/06/2016

Cassazione civile sez. lav., 16/06/2016, (ud. 20/04/2016, dep. 16/06/2016), n.12451

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29523-2010 proposto da:

M.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA TACITO 50, presso lo studio dell’avvocato

TIZIANA COLAMONICO, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA

CONCETTA GUERRA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE;

– intimato –

Nonchè da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati MAURO

RICCI, ANTONELLA PATTERI, CLEMENTINA PULLI, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

M.A. C.F. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 796/2010 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 17/06/2010 R.G.N. 2361/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/04/2016 dal Consigliere Dott. ADRIANA DORONZO;

udito l’Avvocato RICCI MAURO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per l’inammissibilità o

rigetto ricorso principale, accoglimento ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza depositata il 17 giugno 2010, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Crotone, ha dichiarato il diritto di M.A. all’assegno mensile di assistenza a far tempo dal 1/1/2008 e ha condannato l’Inps al relativo pagamento. Ha compensato delle spese del giudizio d’appello, confermando nel resto l’impugnata sentenza.

2. La Corte ha ritenuto, per quel che ancora d’interesse, che, in ragione dell’entrata in vigore della L. 24 dicembre 2007, n. 247, art. 1, comma 35, è stata abolita la necessità del requisito della incollocazione per l’assegno di invalidità, sicchè a partire dalla data di entrata in vigore della norma (1/1/2008) non c’è più necessità della prova della iscrizione dell’assistibile nelle liste del collocamento previsto dalla L. n. 482 del 1968.

3. Contro la sentenza, la M. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi, cui resiste con controricorso I’INPS, il quale propone ricorso incidentale fondato su un unico motivo. La ricorrente deposita memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso della M. è fondato su due motivi: con il primo deduce l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, sostenendo di aver depositato la “certificazione necessaria”, inclusa quella relativa all’iscrizione nelle liste speciali datata 27/4/2004, che era allegata al ricorso di primo grado. Tale circostanza era stata accertata anche dalla sentenza del Tribunale ed era stata messa in rilievo nella sua memoria difensiva in appello.

2. Con il secondo motivo si denuncia la nullità della sentenza e del procedimento, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, asserendo che la Corte d’appello, sulla base del documento prodotto, avrebbe dovuto rigettare l’impugnazione proposta dall’Inps, sicchè il difetto di motivazione sul punto rendeva evidente l’insanabile contrasto tra gli argomenti addotti dal giudice e gli allegati prodotti.

3. Con l’unico motivo, l’Inps denuncia la violazione e l’errata applicazione della L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 13 nel testo sostituito dalla L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 35, nonchè dell’art. 2697 c.c.. Assume l’erroneità della decisione nella parte in cui ha ritenuto non necessario l’accertamento del requisito socio-

economico dell’incollocazione lavoro ai fini del riconoscimento del diritto all’assegno mensile previsto dall’art. 13 cit., dovendosi peraltro rilevare, da un lato, l’insufficienza della autodichiarazione resa dalla parte con riguardo al detto requisito e, per altro verso, la perdurante necessità, anche alla luce della L. n. 247 del 2007, della prova della incollocazione al lavoro, quale elemento costitutivo del diritto, da provarsi dal soggetto che abbia già compiuto i cinquantacinque anni di età e non ancora i sessantacinque.

4. Entrambi motivi di ricorso proposti dalla M., che si affrontano congiuntamente per l’evidente connessione che li lega, sono inammissibili. La ricorrente, invero, non solo non trascrive nè riporta il contenuto della certificazione, attestante la sua iscrizione nelle liste speciali del collocamento, ma non la deposita unitamente al ricorso per cassazione nè fornisce precise indicazioni per una sua facile reperibilità nei fascicoli, d’ufficio o di parte, della presente fase del giudizio.

5. Al riguardo, non può ritenersi sufficiente, come invece sostiene la ricorrente nella memoria ex art. 378 c.p.c., l’indicazione della sede di produzione del certificato (ricorso di primo grado) e la data del suo rilascio, in mancanza di deposito del documento unitamente al ricorso per cassazione (art. 369 c.p.c., comma 1, n. 4) e della puntuale specificazione del luogo in cui attualmente il documento si trova: tali adempimenti sono volti a consentire, nel rispetto del principio della strumentalità delle forme, che il giudice di legittimità effettui una valutazione di decisività del documento sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative da svolgersi al di fuori del contraddittorio e con il rischio di “soggettivismo giudiziario” (Cass., 4 aprile 2005, n. 6972; Cass., ord. 30 luglio 2010, n. 17915).

6. Non risulta così adempiuto il duplice onere imposto, a pena di inammissibilità del ricorso, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e, a pena di improcedibilità, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, di indicare esattamente nell’atto introduttivo in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento posto a base fondamento del ricorso, e di evidenziarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nei suoi esatti termini, al fine di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo, senza dover procedere all’esame dei fascicoli d’ufficio o di parte (v. da ultimo, Cass., 12 dicembre 2014, n. 26174; Cass., 7 febbraio 2011, n. 2966).

7. Neppure sussiste nullità della sentenza o del procedimento nell’ipotesi in cui il giudice di merito non abbia vagliato ed esaminato un documento ritenuto fondamentale ai fini della decisione, comportando al più questo vizio un difetto di motivazione o un errore revocatorio da far valere con lo specifico strumento della revocazione. Si è infatti affermato che il vizio di omesso esame di un documento decisivo non è deducibile in cassazione se il giudice di merito ha accertato che quel documento non è stato prodotto in giudizio, non essendo configurabile un difetto di attività del giudice circa l’efficacia determinante, ai fini della decisione della causa, di un documento non portato alla sua cognizione. Se la parte assume, invece, che il giudice abbia errato nel ritenere non prodotto in giudizio il documento decisivo, può far valere tale preteso errore soltanto in sede di revocazione, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, sempre che ne ricorrano le condizioni (Cass., 1 giugno 2007, n. 12904; Cass., 19 febbraio 2009, n. 4056).

8. Il ricorso dell’INPS è invece fondato nei limiti di cui si dirà.

La questione ha formato oggetto di numerose decisioni e da ultimo è stata espressamente affrontata da Cass., 28 agosto 2013, n. 19833, che qui si richiama per darvi continuità.

9. Il quadro normativo è più volte variato nel tempo.

La norma base è costituita dalla L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 13.

Tale articolo è stato modificato nel 2007, ma la modifica non si applica al caso in esame, in cui il ricorso è stato presentato in data 4/8/2004 e che deve pertanto essere deciso in base al testo previgènte, per il quale: “Ai mutilati ed invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo ed il sessantacinquesimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74%, incollocati al lavoro e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso a carico dello stato ed a cura del ministero dell’interno, un assegno mensile di Lire 12.000 per tredici mensilità, con le stesse condizioni e modalità previste per l’assegnazione della pensione di cui allo articolo precedente”. La norma richiede, oltre al requisito sanitario, che il soggetto sia “incollocato al lavoro”.

10.Con la modifica introdotta dalla L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 35, il requisito occupazionale è cambiato: non si richiede più la “incollocazione al lavoro”, ma semplicemente lo stato di inoccupazione, in quanto la legge individua il requisito in questi termini: disabili “che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste”.

11. Tra i due concetti vi è differenza, nel senso che il disabile incollocato al lavoro deve intendersi come il disabile che, essendo privo di lavoro, si è iscritto o ha chiesto di iscriversi negli elenchi speciali per l’avviamento al lavoro. Ha cioè attivato il meccanismo per l’assunzione obbligatoria.

12. Anche quest’ultima disciplina è tuttavia cambiata negli ultimi anni, in quanto la normativa dettata dalla L. n. 482 del 1968 è stata totalmente modificata dalla L. n. 68 del 1999 ed il cambiamento normativo riguarda anche il caso in esame, essendo intervenuto sin dal 1999.

13. La L. del 1968 (con la quale si coordinava la legge sulla invalidità civile del 1971 nel suo testo originario) consentiva all’invalido di chiedere l’iscrizione negli elenchi mediante la presentazione di una domanda munita della necessaria documentazione attestante la sussistenza dei requisiti. In questo contesto, l’incollocato al lavoro era l’invalido privo di occupazione che, mediante la presentazione della domanda di iscrizione negli elenchi, si era reso disponibile all’assunzione obbligatoria.

14. Ricostruendo il quadro normativo dell’epoca, le Sezioni unite affermarono: “Ai fini del diritto all’assegno d’invalidità previsto dalla L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 13, l’invalido è da ritenersi “incollocato al lavoro” non per effetto del mero stato di disoccupazione o non occupazione ma solo quando, essendo iscritto (o avendo presentato domanda d’iscrizione ai sensi della L. n. 482 del 1968, art. 19) nelle speciali liste degli aventi diritto al collocamento obbligatorio, non abbia conseguito un’occupazione in mansioni compatibili”. (Cass., Sez. Un., 10/01/1992, n. 203).

15.La normativa sulle assunzioni dei disabili introdotta nel 1999 è più complessa, perchè si può richiedere l’iscrizione negli elenchi previsti dalla L. n. 68 del 1999, art. 8, solo se è stata esperita una fase preliminare volta all’accertamento dei requisiti sanitari previsti dall’art. 1, comma 1 (minorazioni che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, o situazioni analoghe previste dalle ulteriori lettere del medesimo articolo).

16. Per espressa previsione dell’art. 1, comma 4, il diritto ad accedere al sistema per l’inserimento lavorativo dei disabili (e quindi la possibilità di fare la domanda di iscrizione nelle liste) sorge solo dopo l’accertamento dei requisiti sanitari su indicati ad opera delle commissioni mediche previste dalla L. n. 104 del 1992, art. 4.

17. Questa fase è stata pertanto definita “rigorosamente propedeutica” (Cass. 9502 del 2012): se non viene esaurita, se la riduzione della capacità lavorativa non è stata “accertata” (L. n. 68 del 1999, art. 1, commi 1 e 4) il disabile non può chiedere l’iscrizione nelle liste. E la legge non fissa termini alla commissione medica per il suo espletamento.

18. Può accadere che la commissione Impieghi del tempo per accertare che il disabile presenta i requisiti sanitari per l’iscrizione negli elenchi. Sino a quel momento il disabile non ha diritto di proporre la domanda per essere iscritto negli elenchi, perchè quel diritto nasce solo a seguito dell’accertamento positivo della commissione.

Una domanda quando l’accertamento ancora non è stato effettuato sarebbe inutile per il disabile e dannosa per l’amministrazione, che dovrebbe esaminare e congelare istanze in parte destinate a non avere seguito.

19. L’assetto normativo su ricostruito, se applicato continuando a collegare il requisito della incollocazione al lavoro alla iscrizione negli elenchi o anche semplicemente alla domanda di iscrizione, comporterebbe un serio problema di compatibilità con i principi fissati dall’art. 38 Cost..

20. La Corte costituzionale ha ritenuto incostituzionali, sotto il profilo della ragionevolezza coordinato con i principi dell’art. 38 Cost., previsioni che fissavano la decorrenza di una prestazione previdenziale alla data del rilascio di un certificato, il quale può ritardare oltre i tempi tecnici occorrenti per l’accertamento, a causa di disfunzioni dell’apparato burocratico. Il giudice delle leggi ha ritenuto che, quando all’atto della introduzione del procedimento amministrativo sussistono tutti i presupposti del diritto alla prestazione previdenziale, la durata del procedimento non deve andare a detrimento delle ragioni fatte valere con la domanda (Corte cost., sentenza n. 483 del 1995).

21. Nel caso in esame, il tenore delle disposizioni consente di operare una interpretazione che eviti il contrasto con i principi su richiamati, affermando, in conformità a Cass. 12 giugno 2012, n. 9502, che, ai fini della sussistenza del requisito dell’incollocazione al lavoro, è sufficiente la prova della richiesta (non di iscrizione negli elenchi, ma anche solo) di essere sottoposto agli accertamenti medici da parte delle commissioni previste dalla L. n. 104 del 1992, art. 4 (che, nel sistema della L. n. 68 del 1999, sono condizione necessaria per poter chiedere l’iscrizione negli elenchi).

22. Il disabile in tal caso dovrà comunque fornire anche la prova di non aver lavorato in quel periodo. Tale prova, in giudizio, potrà essere data con qualsiasi mezzo, anche mediante presunzioni. L’unico limite è costituito dal fatto che non potrà essere fornita con una mera dichiarazione dell’interessato, anche se rilasciata con formalità previste dalla legge per le autocertificazioni, che può assumere rilievo solo nei rapporti amministrativi ed è, invece, priva di efficacia probatoria in sede giurisdizionale (Cass., ord., 20/12/2010, n. 25800).

23. Deve poi aggiungersi che, se l’interessato propone la domanda amministrativa per ottenere l’assegno d’invalidità civile dopo che le commissioni mediche si sono già espresse dichiarandolo idoneo alla iscrizione degli elenchi, allora rimane ferma la necessità della prova di aver richiesto l’iscrizione negli elenchi. Parimenti rimane ferma la necessità di tale prova nel caso in cui il requisito sanitario della invalidità del 74% o superiore venga accertato in giudizio con decorrenza (differita) successiva all’accertamento delle commissioni ex lege n. 104 del 1992. Anche in questo caso l’interessato dovrà dimostrare che, ricevuto tale accertamento positivo, si è attivato per ottenere l’iscrizione negli elenchi.

24. In conclusione, dalla entrata in vigore della L. n. 68 del 1999 sino a quando la L. n. 247 del 2007 non ha trasformato il requisito occupazionale da incollocazione al lavoro in mera mancanza di occupazione, il disabile che richiede l’assegno d’invalidità civile deve provare non solo di non aver lavorato, ma anche di essersi attivato per essere avviato al lavoro nelle forme riservate ai disabili. Questa attivazione, sino a quando le commissioni mediche competenti all’accertamento delle condizioni sanitarie per l’iscrizione negli elenchi non si sono pronunciate, può essere provato dimostrando di aver richiesto detto accertamento; una volta intervenuto l’accertamento positivo, dimostrando di essere stato iscritto negli elenchi o quanto meno di aver richiesto l’iscrizione.

25.La controversia in esame, deve pertanto essere decisa in base al seguente principio di diritto: “Il requisito della incollocazione al lavoro, nello specifico contesto normativo che caratterizza il periodo di tempo tra l’entrata in vigore della L. n. 68 del 1999 e l’entrata in vigore della L. n. 247 del 2007, può dirsi sussistente qualora l’interessato, che ne ha l’onere, provi: 1) di non aver svolto attività lavorativa e 2) di aver richiesto l’accertamento di una riduzione dell’attività lavorativa, in misura tale da consentirgli l’iscrizione negli elenchi della L. 12 marzo 1999, n. 68, art. 8, da parte delle commissioni mediche competenti a tal fine.

Nel caso in cui tale accertamento sia precedente rispetto alla data di decorrenza del requisito sanitario per l’invalidità (riduzione della capacità lavorativa del 74% o superiore), sarà necessaria la prova di aver ottenuto o quanto meno richiesto l’iscrizione negli elenchi di cui alla L. n. 68 del 1999, art. 8”.

26. Alla luce di questo principio, il ricorso dell’INPS deve essere accolto. All’accoglimento del ricorso consegue la cassazione della sentenza ed il suo rinvio ad altro giudice d’appello che riesaminerà la controversia in forza del principio di diritto su specificato e provvederà anche alle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso incidentale e dichiara inammissibile il ricorso principale; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2016

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