Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12451 del 11/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 11/05/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 11/05/2021), n.12451

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 31191/2019 R.G., proposto da:

la “CLEANPOWER SOGLIO S.r.l.” (già “CLEANPOWER Soc. Cons. p.A.”), in

liquidazione, con sede in Venezia – Mestre, in persona del

liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.

Massimiliano Leonetti, con studio in Venezia, e dal Prof. Avv.

Giuseppe Marini, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata,

giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente

procedimento;

– ricorrente –

contro

l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con sede in Roma, in persona

del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa

dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per

legge domiciliata;

– controricorrente –

Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

del Lazio – Sezione Staccata di Latina il 12 marzo 2019 n.

1464/18/2019, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio non

partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28

ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, convertito nella L. 18

dicembre 2020, n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso

dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del

Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 28 gennaio 2021

dal Dott. Lo Sardo Giuseppe.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La “CLEANPOWER SOGLIO S.r.l.” (già “CLEANPOWER Soc. Cons. p.A.”), in liquidazione, ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio – Sezione Staccata di Latina il 12 marzo 2019 n. 1464/18/2019, non notificata, la quale, in controversia su impugnazione di avviso di pagamento per l’accisa sull’energia elettrica somministrata nella Provincia di Latina ai propri consorziati per gli anni 2005, 2006 e 2007, ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Latina il 28 novembre 2016 n. 1855/04/2016, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di prime cure sul presupposto che l’esenzione dall’addizionale spettasse soltanto per l’energia elettrica consumata dallo stesso produttore, ma non anche per l’energia elettrica consumata da soggetti diversi dal produttore. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si è costituita con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. In vista dell’odierna adunanza non sono state presentate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 53, comma 2, lett. b, e del D.Lgs. 16 marzo 1990, n. 79, art. 2, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto che i consorzi e le società consortili non potessero beneficiare dell’esenzione dall’accisa sull’imposta di consumo per gli autoproduttori di fonti rinnovabili di energia elettrica, nel caso di erogazione a titolo oneroso alle imprese ed alle società consorziate.

2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto della L. 27 luglio 2000, n. 212, artt. 10 e 11, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto che l’affidamento ingenerato dalla risposta dell’amministrazione finanziaria ad interpello della contribuente potesse giustificare soltanto l’inesigibilità degli interessi e delle sanzioni, ma non anche l’inesigibilità del tributo.

Ritenuto che:

1. Il primo motivo è infondato.

1.1 Facendo riferimento alla più recente giurisprudenza di questa Corte in subiecta materia (Cass., Sez. 5″, 11 settembre 2020, n. 18863; Cass., Sez. 5”, 30 settembre 2020, n. 20819), si rende opportuna una rapida ricognizione della normativa applicabile ratione temporis alla fattispecie, anche a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26, al D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, in attuazione, con decorrenza dall’1 giugno 2007, della Direttiva del Consiglio dell’Unione Europea n. 2003/96/CE del 27 ottobre 2003, che ha ristrutturato il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità. I testi normativi che si vanno ad esaminare non hanno subito modifiche rilevanti in questa sede ad opera del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, nella L. 26 aprile 2012, n. 44.

1.2 Ai sensi del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 52, comma 1, “l’energia elettrica (codice NC 2716) è sottoposta ad accisa, con l’applicazione delle aliquote di cui all’allegato I, al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al momento del consumo per l’energia elettrica prodotta per uso proprio”.

1.3 Obbligati al pagamento dell’accisa sono, tra gli altri, anche “gli esercenti le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio” (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 53, comma 1, lett. b), purchè non esclusi dal pagamento dell’imposta ai sensi del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 52, comma 2.

Per quanto interessa in questa sede, non è sottoposta ad accisa solo l’energia elettrica “prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza non superiore a 20 kw” (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 52, comma 2, lett. a).

1.4 L’officina di produzione è “costituita dal complesso degli apparati di produzione, accumulazione, trasformazione e distribuzione dell’energia elettrica esercitati da una medesima ditta, anche quando gli apparati di accumulazione, trasformazione e distribuzione sono collocati in luoghi distinti da quelli in cui si trovano gli apparati di produzione, pur se ubicati in comuni diversi” (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 54, comma 1).

1.5 I soggetti obbligati al pagamento delle accise e, in particolare, gli esercenti officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio, “hanno l’obbligo di denunciare preventivamente la propria attività all’Ufficio dell’Agenzia delle dogane competente per territorio e di dichiarare ogni variazione (…)” (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 53, comma 4).

A seguito della denuncia, l’ufficio competente, verificata la sussistenza di tutte le condizioni previste dalla legge ed effettuati i necessari controlli, rilascia alle officine di produzione di energia elettrica una licenza di esercizio (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 53, comma 7) e queste ultime sono tenute a presentare, entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce, “una dichiarazione di consumo annuale, contenente, (…), tutti gli elementi necessari per l’accertamento del debito d’imposta relativo ad ogni mese solare, nonchè l’energia elettrica prodotta, prelevata o immessa nella rete di trasmissione o distribuzione” (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 53, commi 8 e 9).

1.6 Ai sensi del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 55, comma 1, l’accertamento e la liquidazione dell’accisa sono effettuati proprio sulla base della menzionata dichiarazione di consumo annuale, mentre “il termine di prescrizione per il recupero dell’imposta è di cinque anni dalla data in cui è avvenuto il consumo”, salva la sussistenza di fatti illeciti (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 57, comma 2).

1.7 Infine, ai sensi del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 52, comma 3, lett. b, è esentata da accise l’energia elettrica “prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile superiore a 20 kw, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni”.

1.8 La formulazione della disposizione riprende, sostanzialmente, il testo della L. 13 maggio 1999, n. 133, art. 10, comma 6, che, con riferimento alle addizionali erariali, così recita: “Al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di cui al Protocollo sui cambiamenti climatici, adottato a Kyoto il 10 dicembre 1997, l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, consumata dalle imprese di autoproduzione e per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni è esclusa dall’applicazione delle addizionali erariali (…)”. Le menzionate addizionali erariali sono state poi abrogate dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 28, comma 1, che, peraltro, estende all’imposta erariale di consumo di cui al D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 52, “tutte le agevolazioni previste, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, per l’addizionale erariale sull’energia elettrica” (L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 28, comma 3), con disposizione poi assorbita dal D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 52, nel testo riformulato dal D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26, art. 1, comma 10, lett. m.

1.9 Va, infine, ricordato che, il D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79, art. 2, comma 2, attuativo della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea n. 96/92/CE del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, stabilisce che: “Autoproduttore è la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante, nonchè per uso dei soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell’energia elettrica di cui alla L. 6 dicembre 1962, n. 1643, art. 4, n. 8, degli appartenenti ai consorzi o società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e per gli usi di fornitura autorizzati nei siti industriali anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

1.10 Dalla lettura coordinata delle superiori disposizioni si evince che, ai fini della presente controversia, tutte le officine di produzione di energia elettrica per uso proprio sono soggetti obbligati al pagamento delle accise e devono denunciare preventivamente la propria attività, ottenere il rilascio di una licenza di esercizio e depositare annualmente una dichiarazione di consumo.

1.11 Sono, dunque, soggetti obbligati al pagamento delle accise anche gli autoproduttori indicati dal D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79, art. 2, comma 2, e, specificamente, quei soggetti che producono energia elettrica e la utilizzano in misura non inferiore al settanta per cento annuo per uso proprio ovvero per uso degli appartenenti ai consorzi o alle società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili.

1.12 Invero, sono esentate dal pagamento delle accise unicamente le officine di produzione che producono energia elettrica per uso proprio a condizione che: a) la produzione avvenga con impianti azionati da fonti rinnovabili; b) detti impianti abbiano una potenza disponibile superiore a 20 kw; c) l’energia autoprodotta venga anche autoconsumata per usi differenti da quello abitativo.

1.13 La nozione di autoproduzione di cuì al D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79, art. 2, comma 2, non è idonea ad individuare i soggetti esentati dal pagamento delle accise ai sensi del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 52, comma 3, lett. b, i quali non rientrano nella menzionata definizione.

In proposito, valgano le seguenti considerazioni: a) il D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79, art. 2, comma 1, afferma che le definizioni di cui ai successivi commi valgono ai soli fini del medesimo decreto e, pertanto, la definizione di autoproduzione di cui al comma 2 trova un limite applicativo testuale; b) le finalità del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea n. 96/92/CE del 19 dicembre 1996, sono quelle di perseguire un mercato concorrenziale dell’energia elettrica mentre l’obiettivo del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26, art. 1, comma 10, lett. m, in attuazione della Direttiva del Consiglio dell’Unione Europea n. 2003/96/CE del 27 ottobre 2003, ha come obiettivo l’armonizzazione della tassazione degli Stati membri dell’Unione Europea in materia di accise sui prodotti energetici: in questo contesto, la definizione di autoproduzione di cui al D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79, deve fare i conti con la qualifica di soggetti obbligati al pagamento delle accise che hanno le officine di produzione di energia elettrica per uso proprio ai sensi del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504; c) l’esenzione prevista dal D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 52, comma 3, lett. b, con riferimento all’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili è limitata all’utilizzazione che fa dell’energia medesima il soggetto autoproduttore ed è di stretta interpretazione: deve, pertanto, riconoscersi l’esenzione unicamente alla società consortile che produce l’energia, nei limiti del consumo dalla stessa praticato, e non già per l’ipotesi in cui la società consortile ceda l’energia elettrica a distinti soggetti giuridici quali sono i consorziati (nello stesso senso, sebbene con riferimento alle addizionali locali sull’energia elettrica: Cass., Sez. 5, 12 settembre 2008, n. 23529; Cass., Sez. 5, 9 aprile 2014, n. 8293), pena facili ed intuibili elusioni della disposizione agevolativa; d) la giurisprudenza riguardante la traslazione delle agevolazioni I.V.A. spettanti alla società consortile sui singoli consorziati attraverso il meccanismo del cd. ribaltamento dei costi e dei ricavi (Cass., Sez. 5, 26 luglio 2017, n. 18437; Cass., Sez. 5, 9 febbraio 2018, n. 3166; Cass., Sez. 5, 4 ottobre 2018, n. 24320) segue uno schema differente, in quanto, nelle fattispecie considerate, il contratto di appalto stipulato dal committente con la società consortile è direttamente imputabile alle società consorziate, con conseguente neutralità del consorzio, che non esercita attività commerciale in proprio; nel caso dell’autoproduzione, invece, è la società consortile a svolgere, legittimamente (Cass., Sez. Un., 14 giugno 2016, n. 12190), attività commerciale in proprio e a cedere il prodotto ai consorziati: laddove lo scopo consortile non è certo quello di godere della agevolazione fiscale, ma quello di approvvigionarsi di energia elettrica a costi contenuti.

1.14 Aggiungasi che la L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 911, applicabile solo con riferimento all’anno d’imposta 2016 (e, pertanto, non alla presente controversia), ha previsto che “il D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 52, comma 3, lett. b), si applica anche all’energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile superiore a 20 kw, consumata dai soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell’energia elettrica di cui alla L. 6 dicembre 1962, n. 1643, art. 4, n. 8), in locali e luoghi diversi dalle abitazioni”.

1.15 La menzionata disposizione richiama pedissequamente solo la prima parte del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79, art. 2, comma 2, includendo, pertanto, nell’esenzione i soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell’energia elettrica, ma non estendendo l’esenzione agli appartenenti ai consorzi o società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili.

Tale innovazione offre un ulteriore spunto argomentativo per confermare la tesi per cui l’estensione dell’esenzione alle sole società cooperative di cui al D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79, art. 2, comma 2, implica a contrario che i consorzi e le società consortili, già esclusi, rimangono fuori dal campo applicativo della norma anche per gli anni d’imposta successivi al 2016. Si deve, dunque, ribadire che, in tema di accise sull’energia elettrica, la società consortile che autoproduce energia elettrica da fonte rinnovabile, con impianti dalla potenza disponibile superiore a 20 kw, beneficia dell’esenzione prevista dal D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 52, comma 3, lett. b (nella formulazione applicabile ratione temporis) limitatamente all’energia prodotta e consumata in proprio e non anche a quella prodotta e ceduta ai singoli consorziati.

2. Anche il secondo motivo è infondato.

2.1 Come è noto, la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 11, comma 3, commina la nullità degli atti a contenuto impositivo o sanzionatorio che l’amministrazione finanziaria abbia posto in essere in difformità dalla risposta, espressa o tacita, ad interpello proposto dal contribuente in presenza di “condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione” di disposizioni tributarie da applicare a fattispecie concrete.

2.2 Nella specie, la contribuente invoca l’inesigibilità del tributo sul rilievo di aver conformato la propria condotta alle indicazioni desumibili da una nota trasmessa dall’amministrazione finanziaria il 7 dicembre 2007 n. 4911/V, con la quale essa aveva sollecitato un parere sulla questione dell’esenzione per l’energia elettrica fornita da società consortile alle imprese ed alle società consorziate.

2.3 Tuttavia, secondo l’accertamento fattone del giudice di merito, il documento in questione si era limitato a confermare “quanto sostenuto dalla medesima ditta, e cioè che le norme di cui alla L. n. 133 del 1999, art. 10, e del T.U.A. n. 504 del 1995, art. 52, indicano come sia esente dall’accisa l’energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni”, senza prendere in alcuna considerazione la questione specifica dell’estensione dell’esenzione alla fornitura di energia elettrica da parte di società consortili a favore di imprese e società consorziate.

2.4 Per cui, se ne deve escludere la vincolatività per l’amministrazione finanziaria con riguardo all’applicazione dell’esenzione dall’accisa per l’energia elettrica che non sia stata autoconsumata dalla contribuente negli anni 2005, 2006 e 2007.

3. Stante l’infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato.

4. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

5. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, che liquida nella misura complessiva di Euro 300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; dà atto dell’obbligo, a carico della ricorrente, di pagare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2021

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