Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12450 del 20/05/2010
Cassazione civile sez. III, 20/05/2010, (ud. 08/04/2010, dep. 20/05/2010), n.12450
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 16002/2009 proposto da:
IMMOBILIARE F.P. SRL, in persona del suo legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARFIDIO VICINO 5,
presso lo studio dell’avvocato FRANCO MERLINO, rappresentata e difesa
dall’avvocato MERLO Carmelo, giusta mandato speciale a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
M.G., C.D.L.R., elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA MAGNA GRECIA 13, presso lo studio
dell’avvocato SEBASTIANO DILASCIO, rappresentati e difesi
dall’avvocato BUCCA Domenico, giusta mandato speciale a margine del
controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 63/2009 della CORTE D’APPELLO di MESSINA del
22/01/09, depositata il 28/01/09;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio
dell’08/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;
è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.
La Corte:
Fatto
PREMESSO IN FATTO
Il giorno 26 febbraio 2010 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:
“1.- Con sentenza n. 63/2009 la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Patti, che ha respinto la domanda di risoluzione per inadempimento di un contratto preliminare di compravendita immobiliare, proposta dalla s.r.l. Immobiliare FP contro i promessi acquirenti, M. G. e C.D.L.R.. Ha altresì accolto la domanda dei convenuti di riduzione del prezzo, a causa di difformità e gravi difetti dell’immobile.
La Immobiliare FP propone tre motivi di ricorso per cassazione.
Resistono gli intimati con controricorso.
2.- Il primo motivo, con cui la ricorrente denuncia la violazione di varie norme del codice civile in tema di risoluzione per inadempimento e di interpretazione del contratto, nonchè della L. n. 47 del 1985, art. 40, è inammissibile ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., poichè manca del tutto la formulazione del quesito di diritto.
3.- Il secondo motivo, con cui si denuncia la nullità della sentenza o del procedimento, per avere i coniugi M.- C. eletto domicilio in Barcellona Pozzo di Gotto e non nella circoscrizione del Tribunale di Patti, ove era pendente la causa, è manifestamente infondato, in quanto la mancata elezione di domicilio nella circoscrizione del giudice adito non comporta la nullità della sentenza o del procedimento, ma solo la conseguenza che comunicazioni e notificazioni relative al procedimento vadano effettuate all’interessato presso la Cancelleria del giudice adito.
4.- Il terzo motivo, con cui la ricorrente lamenta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, è anch’esso inammissibile sia per la mancata specificazione delle ragioni per cui la motivazione si dovrebbe ritenere viziata, tramite una proposizione sintetica, analoga al quesito di diritto (cfr. Cass. Civ. S.U. 18 giugno 2008 n. 16258; Cass. Civ. Sez. 3^, 7 aprile 2008 n. 8897;
Cass. Civ. 25 marzo 2009 n. 7197); sia perchè le censure manifestano esclusivamente il dissenso della ricorrente dal merito della sentenza impugnata; non evidenziano alcun vizio dell’iter logico e argomentativo che a tale decisione ha condotto, sì da giustificare il riesame della sentenza in sede di legittimità (cfr. fra le altre, Cass. Civ. 11 luglio 2007 n. 15489; Cass. Civ. 2 luglio 2008 n. 18119).
5.- Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, con procedimento in Camera di consiglio”. – La decisione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.
Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione.
2.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
3.- Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali, liquidate complessivamente in Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.500,00 per onorari di avvocato; oltre al rimborso delle spese generali e degli accessori previdenziali e fiscali di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 8 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2010