Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12450 del 11/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 11/05/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 11/05/2021), n.12450

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 30802/2019 R.G., proposto da:

l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, con sede in Roma, in persona

del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa

dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per

legge domiciliata;

– ricorrente –

contro

la “I.M.A.C. S.r.l.”, con sede in Milano, in persona

dell’amministratore unico pro tempore, rappresentata e difesa

dall’Avv. Carmelina Adamo, con studio in Milano, elettivamente

domiciliata presso l’Avv. Primo D’Urso, con studio in Roma, giusta

procura in calce al controricorso di costituzione nel presente

procedimento;

– controricorrente –

Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

della Lombardia il 7 marzo 2019 n. 1049/22/2019, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio non

partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28

ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, convertito nella L. 18

dicembre 2020, n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso

dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del

Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 28 gennaio 2021

dal Dott. Lo Sardo Giuseppe.

 

Fatto

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle Entrate – Riscossione ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia il 7 marzo 2019 n. 1049/22/2019, non notificata, la quale, in controversia su impugnazione di intimazione di pagamento in relazione a quattro cartelle esattoriali, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dalla medesima nei confronti della “I.M.A.C. S.r.l.” avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano il 22 febbraio 2017 n. 1686/11/2017, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello per tardiva proposizione, essendo stato notificato il ricorso al difensore sostituito dalla contribuente nel corso del giudizio di prime cure. La “I.M.A.C. S.r.l.” si è costituita con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. In vista dell’odierna adunanza non sono state presentate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con unico motivo, si denuncia violazione degli artt. 156,327,291 e 330 c.p.c., nonchè del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 17 e 20, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver erroneamente ritenuto che la notifica al difensore sostituito fosse inidonea ad interrompere il termine di decadenza per la proposizione dell’appello.

Ritenuto che:

1. Il motivo è infondato.

1.1 Secondo l’accertamento fattone dal giudice di merito, la contribuente aveva comunicato la propria domiciliazione presso il nuovo difensore con nota notificata il 7 aprile 2017, mentre il termine lungo per la proposizione dell’appello avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano il 22 febbraio 2017 n. 1686/11/2017 era ancora pendente, essendo venuto poi a scadenza il 23 settembre 2017. L’atto di appello è stato notificato dall’amministrazione finanziaria presso il difensore sostituito dal contribuente il 4 agosto 2017.

1.2 Ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 17, la variazione del domicilio eletto ha effetto dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata notificata alla Segreteria della Commissione e alle parti costituite.

Nella specie, l’amministrazione finanziaria non si era costituita nel giudizio di primo grado, per cui la variazione del domicilio eletto era efficace (anche nei confronti della parte contumace) con decorrenza dal 17 aprile 2017, cioè dal decimo giorno successivo alla notifica presso la Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Milano. Dunque, a partire da tale momento, l’atto di appello doveva essere notificato dall’amministrazione finanziaria al domicilio eletto dalla contribuente presso il nuovo difensore.

1.3 Posto che il gravame è stato erroneamente notificato al difensore revocato e non al difensore nominato in sostituzione, si tratta di stabilire quale conseguenza giuridica derivi da tale evidente vizio procedurale e, in particolare, se si tratti di una notifica inesistente, quindi causa di inammissibilità dell’appello, ovvero di una notifica nulla, e perciò implicante la rinnovazione della medesima ex art. 291 c.p.c..

Nonostante un precedente sezionale nel primo senso (Cass., Sez. 6-5, 11 gennaio 2017, n. 529), il collegio valuta di seguire la seconda soluzione, essendo la medesima più aderente alla prevalente giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. 6-5, 9 novembre 2017, n. 26615; Cass., Sez. 6-5, 24 gennaio 2018, n. 1798; Cass., Sez. 2, 26 agosto 2019, n. 21704) e, in particolare, conforme ai principi generali per cui: 1) l’inesistenza della notificazione del ricorso è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa, in senso lato, come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa (Cass., Sez. Un., 20 luglio 2016, n. 14916); 2) il luogo in cui la notificazione del ricorso viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, sicchè i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c. (Cass., Sez. Un., 20 luglio 2016, n. 14916).

E’ chiaro che, nel caso di specie, vi siano gli elementi sostanziali minimi per ritenere l’atto notificatorio de quo “giuridicamente esistente”, secondo le indicazioni di cui al primo principio di diritto, così come un almeno “minimo” riferimento al destinatario deve ravvisarsi nel domicilio del suo primo difensore, secondo quanto affermato nel secondo principio di diritto di cui a tale arresto giurisprudenziale.

La notifica de qua deve, pertanto, ritenersi non “inesistente”, bensì “nulla” e, in quanto tale, rinnovabile.

1.4 Ciò non di meno, la nullità della notifica dell’atto di appello poteva essere sanata soltanto con la rinnovazione al domicilio eletto dalla contribuente presso il nuovo difensore ovvero dalla costituzione in giudizio dell’appellato, purchè prima della scadenza del termine lungo di impugnazione e, quindi, prima del passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Difatti, la sanatoria della notifica affetta da nullità è preclusa dalla consumazione medio tempore del termine lungo per la proposizione dell’impugnazione.

Difatti, è pacifico che la contribuente si è costituita nel giudizio di appello – eccependo l’inammissibilità del ricorso – soltanto il 23 febbraio 2018, allorquando l’amministrazione finanziaria era ormai decaduta dalla proponibilità dell’impugnazione sin dal 23 settembre 2017.

2. Pertanto, valutandosi l’infondatezza del motivo dedotto, il ricorso deve essere rigettato.

3. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella somma complessiva di Euro 10.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie ed altri accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2021

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