Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1245 del 22/01/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 1245 Anno 2014
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: MELONI MARINA

SENTENZA

sul ricorso 30778-2007 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

TRANSVAL SRL IN FALLIMENTO;
– intimato –

avverso

la

sentenza

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.
10/10/2006;

n.

di FOGGIA,

119/2006

della

depositata il

Data pubblicazione: 22/01/2014

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/10/2013 dal Consigliere Dott. MARINA
MELONI;
udito per il ricorrente l’Avvocato PALATIELLO che
deposita in udienza avvisi di notifica e chiede

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

l’accoglimento;

Svolgimento del processo

A seguito di processo verbale di constatazione

10 febbraio 1986, l’Ufficio provinciale IVA di
Foggia notificava alla società Transval srl avviso
di irrogazione di sanzioni afferenti l’IVA relativa
all’anno di imposta 1982 per avere la società
usufruito di prestazioni di servizio costituite da
scorta valori, fatturate per il complessivo importo
di lire 458.828.000, senza addebito di imposta sul
valore aggiunto poiché ritenute operazioni esenti
da iva ex art. 10 nr. 26 decreto 633/1972.
Avverso l’avviso di irrogazione di sanzioni la
società contribuente presentava ricorso davanti
alla Commissione Tributaria di 1 ° grado di Foggia
la quale accoglieva l’impugnazione con sentenza
successivamente appellata dall’Ufficio Provinciale
IVA e confermata dalla Commissione Tributaria
Regionale delle Puglie,con sentenza nr.119/27/06.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria
regionale delle Puglie ha proposto ricorso per
cassazione la Agenzia delle Entrate con due motivi.

1

redatto dalla Guardia di Finanza di Foggia in data

La società contribuente non ha spiegato difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente

contraddittoria motivazione su fatto controverso e
decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360
comma 1 nr.5 cpc perché i giudici di appello hanno
ritenuto che la società contribuente fosse
l’erogatrice di prestazioni di scorta valori
forniti dalla Transval srl ai propri clienti
mentre, al contrario, la società era la
beneficiaria delle suddette prestazioni,rese a
favore di propri clienti, e quindi non direttamente
collegate alle prestazioni di vigilanza di
proprietà mobiliari ed immobiliari per conto di
privati.
Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente
Agenzia delle Entrate lamenta violazione e falsa
10 nr.26 DPR 633 del

applicazione dell’art.

26/10/72 in relazione all’art. 360

comma l nr.3

cpc in quanto la CTR, contravvenendo alla circolare
nr. 75 del 1/10/1982 del Ministero delle Finanze,
ha ritenuto che l’esenzione IVA fosse prevista non
solo per le prestazioni di vigilanza, ma anche per
2

Agenzia delle Entrate lamenta insufficiente e

i servizi di trasporto valori eventualmente svolti
da istituti di vigilanza sebbene questi ultimi
servizi costituiscano di per sé operazioni autonome
rispetto a quelle della vigilanza.

essere accolto. Infatti è vero che l’art. 10 punto
26 DPR 26/10/1972 nr.
fattispecie,

633,

applicabile alla

non pone alcuna differenza tra

vigilanza in sede e vigilanza per scorta valori.
Tuttavia per consolidata giurisprudenza (vedi da
ultimo

Cass.

Sez.5,

22/07/2011 Presidente:
Olivieri

S.

Sentenza

n.

16101

Estensore:

Pivetti M.

Relatore:

del

Olivieri

S.

P.M.

Sorrentino):
“In tema di IVA, l’esenzione dall’imposta prevista
in materia di servizi di vigilanza dall’art. 10,
primo comma, n. 26, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.

Il secondo motivo di ricorso è fondato e deve

633, come modificato dall’art. 5 del d.l. 30
dicembre 1982, n. 953 (conv. in legge 28 febbraio
1983, n. 53) deve intendersi limitata alle sole
prestazioni

rese

direttamente

dalle

guardie

particolari giurate ai privati ed agli enti, in
qualità di lavoratori autonomi, mentre non spetta
relativamente alle prestazioni fornite, quand’anche
3

C’-

a mezzo di guardie

giurate,

dagli

istituti di vigilanza privata previsti dal r.d.l.
12 novembre 1936, n. 2144. Tale interpretazione è
da ritenersi confermata dall’art. 2 del d.l. 30
dicembre 1993, n. 557, conv. in 1. 26 febbraio

esplicitamente previsto l’esclusione
dall’applicazione dell’IVA delle prestazioni
comunque eseguite dalle sole guardie giurate,
rivelando in modo inequivoco l’intento del
legislatore di non comprendere in ogni caso
nell’esenzione o esclusione, né prima né dopo la
modifica normativa del 1993, le analoghe
1,
prestazioni svolte dagli istituti di vigilanza.
Nella fattispecie quindi la Transval srl non aveva
diritto all’esenzione in quanto istituto di
vigilanza privata. Nel caso poi si volesse ritenere
che le prestazioni di scorta valori non fossero
erogate dalla Transvaal srl ma dalla stessa

1994, n. 133 che, dal primo gennaio 1994, ha

ricevute, a favore dei propri clienti, in ogni caso
non risulta se la fonte erogatrice della
prestazione fosse un istituto o una guardia giurata
e pertanto in difetto di prova non è invocabile
l’esenzione.

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,

Per quanto sopra il

ricorso

deve

essere accolto in relazione al secondo motivo
assorbito il primo.
La sentenza deve essere cassata senza rinvio e la
causa può essere decisa nel merito ex art. 384 cpc

fatto, con rigetto del ricorso introduttivo.
Ricorrono giusti motivi per compensare fra le parti
le spese dei gradi del giudizio di merito, stante
l’evolversi della vicenda processuale, mentre le
spese del giudizio di legittimità vanno poste a
carico della società contribuente.
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo di ricorso,assorbito il
primo, cassa la sentenza impugnata, rigetta il
ricorso introduttivo, condanna Transval srl al
pagamento delle spese del giudizio di legittimità
a favore dell’Agenzia delle Entrate che si
liquidano in 7.500,00 oltre spese prenotate a
debito e compensa i gradi di merito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della
V sezione civile il 8/10/2013
Il consigliere estensore

nte

non richiedendo ulteriori accertamenti in punto di

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