Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1245 del 22/01/2010

Cassazione civile sez. I, 22/01/2010, (ud. 23/11/2009, dep. 22/01/2010), n.1245

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

Dott. SALVATO Luigi – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.S., con domicilio eletto in Roma, Via Rodi n. 32, presso

l’Avv. Martino U. Chiocci, rappresentato e difeso dall’Avv. MONACELLI

Mario, come da procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura Generale dello

Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via dei

Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Firenze

depositato il 1 aprile 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 23 novembre 2009 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.S. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che ha accolto parzialmente il suo ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi in primo grado avanti al Tribunale e quindi avanti la Corte d’appello di Perugia.

Resiste l’Amministrazione con controricorso.

La causa è stata assegnata alla Camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con fa quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso con cui si deduce violazione e falsa applicazione di legge avendo errato il giudice del merito nel suddividere il giudizio di primo grado in due “spezzoni” al fine del calcolo della ragionevole durata, è ammissibile, ritenendo il Collegio sufficientemente chiaro il quesito proposto, e manifestamente fondato dal momento che l’intervento in causa di un terzo (nella fattispecie l’INPS che ha esercitato l’azione di rivalsa), anche quando consista in un intervento principale non da luogo ad un diverso giudizio anche nel caso in cui l’interveniente proponga un’autonoma domanda, attività che costituisce anzi l’essenza stessa del suo intervento e che trova solo il limite nella necessaria accettazione dello stato in cui si trova il procedimento (Sez. 3^, Sentenza n. 15787 del 28/07/2005).

Con il secondo e il quarto motivo, che per la loro connessione possono essere trattati congiuntamente, si censura l’impugnato decreto laddove ha ritenuto congrua una durata di sei anni e cinque mesi per il primo “spezzone” del giudizio di primo grado in considerazione della pluralità dei convenuti, della necessità di chiamare in causa altri soggetti, della necessità di indagini peritali, nell’escussione di numerosi testimoni, senza chiarire perchè tali adempimenti avessero comportato difficoltà tali da richiedere un tempo eccedente quello normalmente ritenuto necessario per il primo grado.

Il secondo motivo, con cui si deduce violazione di legge, è inammissibile in quanto, una volta che, come nella fattispecie, il giudice abbia dato conto delle ragioni in base alle quali ha ritenuto il procedimento di tale complessità da sfuggire agli ordinari parametri indicando i fatti processuali che hanno inciso a suo avviso in modo straordinario sulla durata, è questione di fatto, e quindi censurabile solo sotto il profilo della congruità della motivazione, la concreta attitudine di tali eventi a comportare un impegno diverso da quello ordinario (Cassazione civile, sez. 1^, 2 agosto 2006, n. 17552; Cassazione civile, sez. 1^, 11 luglio 2006, n. 15750;

Cassazione civile, sez. 1^, 25 novembre 2005, n. 25008).

Il quarto motivo, che critica l’apparato motivazionale sul punto, è invece manifestamente fondato dal momento che il giudice del merito si è limitato ad elencare eventi processuali di per sè non straordinari ma ha omesso di motivare adeguatamente circa le ragioni per cui, nella concreta fattispecie, tali eventi per la loro particolare imponenza abbiano comportato un dispiego di tempi processuali diversi e maggiori di quelli già considerati nell’individuazione dello standard medio di durata che, per il primo grado, è di tre anni.

Con il terzo motivo si censura l’impugnato decreto sotto il profilo della violazione di legge e, in particolare, dei parametri fissati dalla Corte europea per i diritti dell’uomo, per avere il giudice del merito scomputato dalla complessiva durata del processo rilevante ai fine della decisione sull’equo indennizzo il periodo intercorso tra la pronuncia di primo grado e la proposizione dell’appello addebitandolo all’inerzia della parte.

La censura è manifestamente infondata. La Corte ha già affermato che è corretto scomputare dalla durata complessiva del giudizio il lasso di tempo non riconducibile all’esercizio del diritto di difesa, posto che la parte vittoriosa che non eserciti una facoltà, quale quella della notificazione della sentenza a sè favorevole a fini sollecitatori, lasciando decorrere tutto il termine lungo per la proposizione della impugnazione non può pretendere che l’intero termine decorso venga addebitato alla organizzazione giudiziaria, dovendo il lasso temporale trascorso per detta scelta processuale essere riferito alla stessa parte (Cassazione civile, sez. 1^, 7 marzo 2007, n. 5212). A tale giurisprudenza il Collegio intende dare continuità in base alla considerazione che altro è il tempo che la legge individua come utile per il compimento di determinati atti processuali e altro è quello da valutare ai fini del computo della ragionevole durata del processo. Posto che quest’ultima deve essere intesa come quella ordinariamente necessaria per lo svolgersi dell’attività processuale destinata a fornire risposta alla domanda formulata da chi ha assunto l’iniziativa e comprensiva quindi dei tempi necessari per lo svolgimento dell’attività difensiva delle parti deve considerasi che per lo svolgimento di tale attività in sede di impugnazione il legislatore considera sufficienti i termini di cui all’art. 325 c.p.c., non essendo evidentemente sostenibile che lo spazio congruo concesso all’attività difensiva sia quello lungo di cui all’art. 327 c.p.c., e che questo possa essere compresso per l’iniziativa della controparte che provvede alla notificazione del provvedimento da impugnare. Ma se così è ne consegue che sia la parte soccombente che, a maggior ragione, la parte vincitrice che non deve compiere alcuna attività difensiva che comporti uno studio del provvedimento e la redazione di un atto di censura allo stesso se possono utilizzare tutto il termine lungo per lo svolgimento dell’attività che ritengono opportuna non possono pretendere che la loro opzione difensiva, eccedente il limite temporale ritenuto necessario dalla legge, possa essere considerato in termini di inefficienza dell’organizzazione giudiziaria e quindi valutabile ai fini della durata ragionevole del processo.

Il quinto motivo con il quale si deduce violazione della L. n. 89 del 2001 e della Convenzione nonchè difetto di motivazione in relazione alla quantificazione del danno non patrimoniale che il giudice del merito ha determinato in Euro 750,00 per ogni anno eccedente il periodo ritenuto ragionevole è manifestamente fondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito come la valutazione dell’indennizzo per danno non patrimoniale resti soggetta – a fronte dello specifico rinvio contenuto nella L. n. 89 del 2001, art. 2 – all’art. 6 della Convenzione, nell’interpretazione giurisprudenziale resa dalla Corte di Strasburgo, e, dunque, debba conformarsi, per quanto possibile, alle liquidazioni effettuate in casi similari dal Giudice europeo, sia pure in senso sostanziale e non meramente formalistico, con la facoltà di apportare le deroghe che siano suggerite dalla singola vicenda, purchè in misura ragionevole (Cass., Sez. Un., 26 gennaio 2004, n. 1340); in particolare, detta Corte, con decisioni adottate a carico dell’Italia il 10 novembre 2004 (v., in particolare, le pronunce sul ricorso n. 62361/01 proposto da Riccardi Pizzati e sul ricorso n. 64897/01 Zullo), ha individuato nell’importo compreso fra Euro 1.000,00 ed Euro 1.500,00 per anno la base di partenza per la quantificazione dell’indennizzo, ferma restando la possibilità di discostarsi da tali limiti, minimo e massimo, in relazione alle particolarità della fattispecie, quali l’entità della posta in gioco e il comportamento della parte istante (cfr., ex multis, Cass., Sez. 1^, 26 gennaio 2006, n. 1630). Di tali principi non ha fatto corretto governo il giudice del merito che ha liquidato una cifra inferiore senza darsi carico di motivare lo scostamento.

L’ulteriore censura relativa alla regolamentazione delle spese del primo grado è assorbita.

Il ricorso deve dunque essere e la causa rinviata, anche per le spese, alla stessa Corte d’appello in diversa composizione.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2010

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