Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1245 del 21/01/2021

Cassazione civile sez. I, 21/01/2021, (ud. 13/10/2020, dep. 21/01/2021), n.1245

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13882/2019 proposto da:

D.M., difeso dall’avv. Mario Novelli, domiciliato presso

la I sezione civile della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei

Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 15/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/10/2020 dal Cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Ancona, con decreto depositato in data 28.03.2019, ha rigettato la domanda di D.M., cittadino della (OMISSIS), volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale o, in subordine, della protezione umanitaria.

E’ stato, in primo luogo, ritenuto che difettassero in capo al ricorrente i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, non essendo riconducibili i fatti narrati agli atti persecutori previsti dalla Convenzione di Ginevra (il ricorrente aveva riferito di essersi allontanato dalla Costa d’Avorio a causa di scontri etnici che si erano scatenati nel suo villaggio per la proprietà di terreni, tra cui quello della sua famiglia, a seguito dei quali vi fu un morto e diversi feriti).

Inoltre, con riferimento alla richiesta di protezione sussidiaria, il giudice di merito ha evidenziato l’insussistenza del pericolo per il ricorrente di essere esposto a grave danno in caso di ritorno nel suo paese di provenienza.

Infine, il ricorrente non è stato comunque ritenuto meritevole del permesso per motivi umanitari, non essendo stata allegata una sua specifica situazione di vulnerabilità personale.

Ha proposto ricorso per cassazione D.M. affidandolo a quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3.

Lamenta il ricorrente che, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale di Ancona e dalla Commissione Territoriale, le sue dichiarazioni sono coerenti, genuine e plausibili. E’ stata, inoltre, omessa ogni valutazione sulla situazione generale della Costa d’Avorio.

2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c.

Lamenta il ricorrente che il giudice di primo grado ha sottovalutato la sua vicenda personale, non considerando che l’Autorità statale, e, in particolare, le forze dell’ordine, non sono state in grado di sedare i conflitti inter-etnici e di dirimere le controversie sui terreni.

Inoltre, non è stato considerato il rischio di grave danno derivante da una situazione di violenza generalizzata derivante da conflitto interno.

3. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3.

Lamenta il ricorrente che il giudice di merito non ha effettuato una sia pur minima istruttoria sulla Costa d’Avorio, omettendo la consultazione di informazioni precise ed aggiornate.

4. I primi tre motivi, da esaminare unitariamente, avendo ad oggetto questioni connesse, presentano profili di infondatezza ed inammissibilità.

Va, in primo luogo, preliminarmente osservato che, anche recentemente, questa Corte ha statuito che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c).

Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass. n. 3340 del 05/02/2019).

Nel caso di specie, la motivazione del Tribunale soddisfa il requisito del “minimo costituzionale”, secondo i principi di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 8053/2014), essendo state indicate le ragioni per le quali il richiedente non è stato ritenuto credibile (non era stata circostanziata la vicenda personale quanto a nomi, tempo e luogo; contraddittorietà sui punti principali del racconto, e, in particolare, in relazione all’individuazione del richiedente da parte dei membri dell’altra etnia, al carattere circoscritto degli scontri ed al loro superamento dopo la fase di stabilizzazione conseguente alla fine della guerra civile).

D’altra parte, il ricorrente, non ha neppure dedotto la grave anomalia motivazionale, unico vizio che, come sopra illustrato, può essere fatto valere in sede di legittimità.

Infondata è, inoltre, la censura che sarebbe stata omessa ogni valutazione sulla situazione della Costa D’Avorio e che non sarebbero state consultate fonti aggiornate.

In proposito, il Tribunale di Ancona ha ritenuto, alla luce di fonti internazionali aggiornate (quali le COI alla data 28.3.2018) l’insussistenza in Costa d’Avorio della dedotta situazione di violenza generalizzata derivante da conflitto armato.

Tale valutazione di fatto, in quanto di esclusiva competenza del giudice di merito, non è censurabile in sede di legittimità (Cass. del 12/12/2018 n. 32064). Ne consegue che le doglianze del ricorrente si appalesano come di merito, e quindi inammissibili, in quanto finalizzate a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio esaminato dal giudice di merito.

Infine, inammissibile è la censura riguardante il dedotto conflitto inter-etnico, fondandosi su una ricostruzione della realtà che il Tribunale di Ancona ha motivatamente escluso.

5. Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, nonchè del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

Evidenzia il ricorrente di essere meritevole della protezione umanitaria in ragione della grave situazione socio-politica esistente in Costa d’Avorio, in virtù della patologia di cui è affetto (epatite B), difficilmente trattabile nel suo paese, e del suo percorso di integrazione sociale.

7. Il motivo è inammissibile.

Va preliminarmente osservato che questa Corte ha già affermato che pur dovendosi partire, nella valutazione di vulnerabilità del richiedente, dalla situazione oggettiva del paese d’origine, questa deve essere necessariamente correlata alla condizione personale, atteso che, diversamente, si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti, e ciò in contrasto con il parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (in questi termini sez. 1 n. 4455 del 23/02/2018).

Nel caso di specie, il ricorrente, non ha minimamente correlato la dedotta esistenza di una situazione di insicurezza alla propria condizione personale ed ha svolto mere censure di merito alla precisa affermazione del Tribunale di Ancona secondo cui lo stesso sarebbe comunque in grado, in caso di rimpatrio, di soddisfare i bisogni e le ineludibili esigenze di vita personale.

Peraltro, quanto alla dedotta patologia, il ricorrente non si è minimamente confrontato con la precisa affermazione del giudice di merito secondo cui il certificato medico riportante l’epatite era risalente ai settembre 2018 e non vi erano stati aggiornamenti sanitari in atto, con conseguente insussistenza di una grave patologia ostativa al rimpatrio.

Infine, il richiedente si duole che non si è tenuto conto del suo percorso di integrazione, non considerando che tale elemento, secondo il costante insegnamento di questa Corte, può essere sì considerato in una valutazione comparativa al fine di verificare la sussistenza della situazione di vulnerabilità, ma non può, tuttavia, da solo esaurirne il contenuto (vedi Cass. n. 4455 del 23/02/2018).

Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano come in dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 2.100,00 oltre S.P.A.D..

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2021

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