Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1245 del 20/01/2011

Cassazione civile sez. lav., 20/01/2011, (ud. 14/12/2010, dep. 20/01/2011), n.1245

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4504/2007 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLA

LIBERTA’1 N. 20, presso lo studio dell’avvocato LIOI Michele Rosario

Luca, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato SANGUINI

Massimo, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 134/2006 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 08/02/2006 R.G.N. 1344/04;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

14/12/2010 dal Consigliere Dott. MAURA LA TERZA;

udito l’Avvocato CRISTINA GERARDIS;

udito l’Avvocato VITI STEFANO per delega LIOI MICHELE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Ministero della Giustizia impugnava davanti alla Corte d’appello di Milano la sentenza del locale Tribunale che, in accoglimento del ricorso di B.A., dipendente in qualità originariamente di operatore Unep inquadrato in B2 (ex qualifica 5^), aveva condannato il Ministero medesimo a pagargli – per il periodo dal primo luglio 1998 al 30 aprile 1999 – differenze retributive con l’inquadramento in B3, avendo riconosciuto, alla stregua dell’istruttoria svolta, che l’attività espletata era quella propria dell’ufficiale giudiziario B3. Il Ministero appellante affermava che l’ufficiale giudiziario inquadrato in B2 si limita a coadiuvare le professionalità superiori e che era mancata la prova della prevalenza nello svolgimento delle superiori mansioni, in quanto era prevista la turnazione tra gli operatori per tre o quattro mattinate.

La Corte di Milano confermava la statuizione di primo grado, negando solo il cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi, sul rilievo che il B. aveva svolto in detto periodo in maniera prevalente mansioni che erano proprie della qualifica dell’ufficiale giudiziario B3, come la “notifica” di atti esecutivi rientranti senza dubbio nella competenza dell’ufficiale giudiziario e non dei suoi coadiutori. Oltre alla attestazione scritta confermata dall’estensore circa lo svolgimento quotidiano dell’attività di “accettazione” di atti, vi erano le dichiarazioni di altri addetti che avevano svolto analoghe mansioni e le cui deposizioni non potevano essere disattese per avere promosso controversie di analogo contenuto. Costoro avevano precisato la natura delle operazioni ed anche il numero delle giornate in cui queste venivano richieste, oscillanti tra 2/3 e 3/4 giorni su sei e quindi nella media superiore alla metà, mentre negli altri giorni il B. aveva svolto attività preparatorie riguardanti i problemi che insorgevano e che erano rese in piena autonomia stante le frequenti assenze dell’ufficiale giudiziario responsabile. Avverso detta sentenza il Ministero ricorre con un motivo. Resiste il B. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo si denunzia violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, dell’art. 25 del CCNI 5 aprile 2000, del CCNL 25 febbraio 1999, del D.P.R. n. 44 del 1990 profili 294 e 295 e degli artt. 115 e 166 cod. proc. civ., perchè dalle prove esperite emergerebbe che il B. si occupava della ricezione di f atti che è attività diversa dalla notifica di atti esecutivi e che comunque mancava la prova nella prevalenza.

Il ricorso non merita accoglimento.

In primo luogo la sentenza impugnata ha fatto riferimento, per descrivere le mansioni svolte, sia alle funzioni di “accettazione” di atti, sia alle funzioni di “notifica” ed ha affermato che entrambe ricedevano nella declaratoria B3. Il ricorrente censura ora la sentenza per violazione non solo delle disposizioni del CCNL, che questa Corte conosce e interpreta direttamente, D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 63, comma 5, senza necessità di deposito e di loro riproduzione in atti, stante la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 47, comma 8 (cfr. Cass. SU n. 23329 del 04/11/2009), ma anche per violazione del CCNI, ossia del contratto collettivo integrativo, senza però riprodurne le clausole. Ebbene, nel CCNL del Comparto Ministeri la descrizione delle posizioni economica B2 e B3 è quanto mai generica, includendosi nella prima “discreta complessità dei processi e della problematiche da gestire” e nella seconda “capacità di coordinamento di unità operative con assunzione di responsabilità dei risultati” nonchè gestione delle relazioni dirette con gli utenti”.

Maggiore specificazione per quanto riguarda l’inquadramento degli ufficiali giudiziari si trova nell’apposito contratto collettivo integrativo, le cui disposizioni si assumono violate dal ricorrente, ma che non sono state riportate in ricorso, e che la Corte di legittimità non conosce nè interpreta direttamente a differenza di quanto accade per il contratto nazionale. Il ricorso pecca quindi di autosufficienza, perchè, non riportando le declaratorie del contratto integrativo, non consente alla Corte la verifica della correttezza della sentenza impugnata che ha inquadrato il B. in B3 per il fatto che compiva attività di accettazione di atti di esecuzione. Nè è dato sapere se la norma contrattuale richiedesse, per detto inquadramento, anche il fatto che le mansioni venissero svolte in via prevalente. Il ricorso va quindi rigettato. Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 12,00 oltre Euro duemila per onorari con accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2011

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