Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1245 del 18/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 18/01/2017, (ud. 01/12/2016, dep.18/01/2017),  n. 1245

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4391-2015 proposto da:

D.E., D.M.L., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA BALDO DEGLI UBALDI 71, presso lo studio dell’avvocato

MASSIMILIANO MORICHI rappresentati e difesi dagli avvocati GIUSEPPE

MARIA FRUNZI, ANTONIO FRUNZI, giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

e contro

COMUNE di FORIO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 8171/51/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI del 4/07/2014, depositata l’01/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’01/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione ex art. 380-bis c.p.c., esaminata la memoria difensiva ex art. 378 c.p.c. di parte ricorrente, osserva quanto segue.

1. In fattispecie relativa ad impugnazione degli avvisi di liquidazione dell’ICI per gli anni 2001-2004 emessi dal Comune di Forio d’Ischia sulla scorta del classamento dell’Agenzia del territorio di Napoli, questa Corte (Cass. sez. 6-5, ord. n. 5341 del 4/3/2013) ha cassato con rinvio la sentenza della CTR Campania per omesso esame del gravarne proposto (anche) dai contribuenti avverso la decisione della CTR di Napoli – che ne aveva dichiarato inammissibile il ricorso (limitatamente alla contestazione del classamento) poichè essi si erano costituiti personalmente in una causa di valore indeterminabile, senza tuttavia assegnare loro un termine finalizzato a munirsi di difensore tecnico – per avere il giudice d’appello affermato la legittimità del provvedimento impositivo, quando su tale questione non si sarebbe potuto provvedere se non una volta acclarato pregiudizialmente che fosse legittima la nuova rendita attribuita all’immobile.

2. Nella sentenza di cassazione con rinvio si legge: “la CTR di Napoli non ha fatto esame alcuno degli appelli proposti dalle parti contribuenti e riuniti con l’appello proposto dal Comune di Forio (appelli fondati sul rilievo che il primo giudice avrebbe potuto pronunciare la inammissibilità del ricorso di primo grado solo dopo avere invitato i contribuenti a munirsi di un difensore tecnico), sicchè la causa (previa cassazione della sentenza qui impugnata) deve essere rimessa al giudice del merito affinchè torni a pronunciarsi sugli aspetti delle ragoni di gravame su cui ha omesso di soffermarsi”. Nel giudizio di rinvio, la CTR Campania ha rigettato l’appello dei contribuenti sia perchè essi, nel riassumere il giudizio, si erano limitati a dedurre la nullità processuale in cui era incorsa la CTP (mancata concessione del termine per munirsi di assistenza tecnica, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 12), sia perchè nel merito le contestazioni avverso l’atto di riclassamento erano infondate.

3. Con il primo motivo di ricorso i contribuenti deducono la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12, comma 5, art. 33 e art. 39, comma 1, lett. b), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 assumendo che la C.T.R. si sarebbe dovuta limitare a rilevare la nullità della declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo ed a rimettere la causa dinanzi alla di Napoli ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59, comma 1, lett. b), , piuttosto che procedere “arbitrariamente” all’esame del merito.

5. La censura è infondata alla luce dell’ormai consolidato orientamento di questa Corte che, sulla scorta delle pronunce di Corte Cost. 189/00 e Cass. SU n. 2261/04, in tema di processo tributario ha affermato i seguenti principi: 1) “il difetto di assistenza tecnica, a differenza di quanto avviene nel processo civile, non si traduce in difetto di rappresentanza processuale, in quanto l’incarico al difensore, a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12, comma 3, può essere conferito anche in udienza pubblica, successivamente alla proposizione del ricorso e non dà luogo, perciò, ad una nullità attinente alla costituzione del contraddittorio; 2) “l’omissione da parte del giudice adito nelle controversie di valore superiore a 2.382,28 Euro.. dell’ordine, alla parte privata che ne sia priva, di munirsi di difensore ai sensi dell’art. 12, comma 3 citato Decreto, dà luogo ad una nullità, che si riflette sulla sentenza, di natura non assoluta (non attinendo alla costituzione del contraddittorio) bensì relativa, la quale, pertanto, non essendo rilevabile d’ufficio, può eccepirsi, in sede di gravame, art. 137 c.p.c., soltanto dalla parte in cui sia stato leso il diritto all’adeguata assistenza tecnica” (Cass. n. 839/14); 3) il fatto che si tratti “di mera assistenza tecnica (e non anche di rappresentanza)… esclude la configurabilità, già in radice, di una nullità rilevabile d’ufficio e capace di determinare il rinvio della causa alla commissione provinciale, in quanto l’assistenza non riguarda alcuno dei presupposti processuali concernenti le parti (ex art. 82 c.p.c. e segg.). D’altronde, che il difetto di assistenza non possa rifluire sulla violazione del principio della regolarità del contraddittorio, cui e dedicato il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59, trova conferma nel dato che questa norma ha riguardo ad ipotesi di nullità per violazione degli artt. 101 o 102 c.p.c., nei casi in cui sia stata illegittimamente preclusa la partecipazione al giudizio di primo grado di una parte necessaria”; 4) “il verificarsi nel primo grado di giudizio della nullità in oggetto ne implica la sua deducibilità tra i motivi di appello (in forza del principio generale di conversione della causa di nullità in motivo di gravame), senza che essa incida sul decorso del termine di impugnazione della sentenza ex art. 327 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, dovendosi considerare, ex art. 22, comma 1, la parte stessa ritualmente costituita in primo grado e, quindi, a conoscenza del processo”; 5 “la solo alone così prospettata non può dirsi in contrasto con i principi costituzionali e CEDU in materia, posto che essa tutela l’esigenza di assicurare l’effettività del diritto di difesa nel processo tributario e l’adeguata tutela del contribuente contro gli atti della P.A., evitando nel contempo irragionevoli sanzioni di inammissibilità del ricorso, che si risolvano in danno per il soggetto che si intende tutelare” (Cass. n. 11986/11; 3266/12; 839/14; 1850/124; 11476/14; 25765/14; 3211/15; 3120/16).

6. Con il secondo mezzo, viene altresì dedotta la “violazione dell’art. 112 c.p.c. nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 33 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 10, n. 3”, per avere la CTR erroneamente affermato che i contribuenti si erano “limitati a dedurre il vizio procedurale in cui i incorso il giudice di primo grado, senza, però, assolvere l’onere di riproporre anche le questioni di merito”, quando invece essi avevano chiesto espressamente anche la delibazione sul capo della sentenza impugnata relativa al classamento.

7. La censura deve ritenersi fondata, in quanto il giudice del rinvio, dopo aver basato la decisione sul rilievo che “l’appello dei D. non contiene alcuna articolazione in ordine alle censure di merito avverso l’atto di classamento dell’Agenzia del Territorio”, sebbene essi avessero “l’onere di riproporre espressamente le questioni di merito attinenti alla contestazione dell’atto di riclassamento dell’Agenzia del Territorio”, solo ad abubdantiam ha aggiunto, “per mera completezza – e senza perciò dar vita ad una seconda ratio decidendi – che “l’assegnazione della categoria A/7 del complesso immobiliare di appartenenza ai D. appare pienamente motivata dal momento che trattasi non di abitazione civile, ma di vasto complesso immobiliare su due livelli (di circa 450 ma, piano terra vani 8 e interrato 13 vani) insistente su un’area di oltre 1300 mq certamente riconducibile al novero di abita alone in villino, tenuto conto della tipologia di alloggi similari posti nella stessa zona del comune isolano”.

4. La sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio per nuovo esame, anche ai fini delle spese.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2017

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