Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12449 del 16/06/2016


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Cassazione civile sez. lav., 16/06/2016, (ud. 06/04/2016, dep. 16/06/2016), n.12449

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18724-2014 proposto da:

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DI RAGIONIERI E

PERITI COMMERCIALI, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ANTONIO BERTOLONI 44/46, presso lo studio degli avvocati MATTIA

PERSIANI, GIOVANNI BERETTA che la rappresentano e difendono, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

B.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1587/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 14/01/2014 R.G.N. 355/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/04/2016 dal Consigliere Dott. ADRIANA DORONZO;

udito l’Avvocato BERETTA GIOVANNI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso al Tribunale di Rimini B.R. chiedeva che, in contraddittorio con la Cassa nazionale di previdenza e Assistenza in favore dei ragionieri e dei periti commerciali, fosse accertato il suo diritto alla liquidazione della pensione di anzianità in base al principio del pro rata in relazione all’anzianità maturata in data antecedente il 22/6/2002, con la condanna della Cassa al pagamento delle differenze sulle mensilità percepite.

2. Il Tribunale accoglieva la domanda e la sentenza era appellata dalla Cassa, la quale sosteneva che il primo giudice aveva mal interpretato le disposizioni adottate con il suo Regolamento, in forza della potestà normativa riconosciutale dal D.Lgs. n. 509 del 1994, nonchè la L. n. 335 del 1996, art. 3, comma 12, come novellato dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, con efficacia dal 1/1/2007.

3. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 14 gennaio 2014, rigettava l’appello confermando la pronuncia di primo grado e compensando le spese del giudizio.

4. La Corte rigettava il motivo di appello con il quale si era denunciata la violazione dell’art. 112 c.p.c., per aver il giudice del tribunale riconosciuto la pensione di vecchiaia in luogo di quella di anzianità rivendicata, asserendo che il richiamo alla pensione di vecchiaia costituiva un evidente errore materiale che non aveva inciso sulla portata del decisum, costituito dall’accoglimento della domanda del ricorrente. Quanto agli altri motivi di gravame, richiamava precedente di questa Corte (Cass., n. 8847/2011, e Cass., n. 13607/2012; Cass., n. 22117/2013 e n. 18742/2013) che, con riferimento ai trattamenti pensionistici liquidati prima del 1 gennaio 2007, aveva ritenuto illegittimo il provvedimento di liquidazione della quota retribuiva della pensione effettuato dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali in violazione della regola del pro rata di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 12; nè la disposta salvezza (L. 27 dicembre 2006, n. 296, ex art. 1, comma 763) degli atti e delle deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 ed approvati dai ministeri vigilanti valeva a sanare la illegittimità, in parte qua, dei provvedimenti adottati in violazione della precedente legge vigente al momento della loro emanazione.

5. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione la Cassa, con tre motivi, cui resiste il pensionato con controricorso. La Cassa deposita memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo è incentrato sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e si deduce che la Corte non ha rilevato che il giudice di primo grado ha riconosciuto il diritto alla riliquidazione della pensione di vecchiaia, laddove la domanda aveva ad oggetto la pensione di anzianità. Esso è infondato. La Corte, correggendo la motivazione della sentenza del Tribunale, ha precisato che il diritto preteso riguardava l’esatto calcolo della pensione di anzianità e sulla scorta dell’esatta qualificazione, del diritto ha proceduto ad esaminare la disciplina applicabile nella sua liquidazione, ritenendo errato il criterio adottato dalla Cassa sulla base delle delibere del 2002 e del 2003. A fronte di tale motivazione, non si ravvisa alcuna violazione dell’art. 112 c.p.c., nè la parte specifica quale sarebbe l’interesse leso dall’errore in cui è incorso il Tribunale, sicchè la censura mossa in questa sede difetta di decisività, dovendosi ricordare che la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione. Ne consegue che è inammissibile l’impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito. una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass., 18 dicembre 2014, n. 26831).

2. Con il secondo motivo è dedotta la violazione della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 12, come novellato dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 763, in relazione alla norma di interpretazione autentica della L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 488, sostenendosi che, a differenza di quanto ritenuto dal giudice, le norme sopravvenute hanno sanato retroattivamente le delibere adottate dalle forme di previdenza sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria (e, quindi, anche dalla CNRP) che non hanno applicato rigorosamente il principio del pro rata, conservandone, pertanto, la piena legittimità ed efficacia.

3. Con il terzo motivo (erroneamente indicato come 2) è dedotta violazione del solo L. 8 agosto 1985, n. 335, art. 3, comma 12, lamentandosi che la sentenza impugnata avrebbe ricostruito il principio del pro rata in maniera distorta ritenendo che esso, derogando al generale criterio dell’applicazione della normativa vigente al momento della maturazione dei requisiti per la pensione, consente di salvaguardare periodi di anzianità contributiva per i quali non è maturato alcun diritto a pensione; e nel senso che detto principio consente al pensionato di conservare, nell’ambito dello stesso sistema, il criterio quantitativo di determinazione della pensione a sè più favorevole. Non sussiste, invece, un diritto quesito dell’assicurato a conservare i più favorevoli criteri di liquidazione della prestazione precedentemente vigenti, in quanto il diritto a pensione viene ad esistenza solo nel momento in cui sono realizzati i requisiti previsti dalla legge. In conseguenza, le delibere. adottate ben potevano rettificare in senso peggiorativo il previgente regime di calcolo del trattamento pensionistico, con riguardo alle posizioni assicurative degli iscritti che non avessero ancora maturato i requisiti per accedere a quel trattamento.

4. Con la memoria presentata ai sensi dell’art. 378 c.p.c. la Cassa di Previdenza chiede alla Corte di cassazione di dare interpretazione all’art. 53, comma 4, del regolamento di esecuzione del 2004 (testo introdotto dalle Delib. 7 giugno 2003 e Delib. 20 dicembre 2003), nella parte in cui prevede che la quota retributiva delle pensioni di anzianità, così come fissata dal precedente art. 50, sia ridotta mediante l’applicazione del coefficiente di neutralizzazione fissato in relazione all’età compiuta dall’assicurato. Tale richiesta riprende un passo del ricorso per cassazione, inserito nella trattazione del terzo motivo di impugnazione, ove è compiutamente descritta la dinamica dell’applicazione del coefficiente in questione (capo n. 50). La questione, tuttavia, non è stata oggetto di trattazione nella sentenza di appello e nello stesso ricorso per cassazione non è posta a base dell’impugnazione, costituendo il riferimento all’art. 50 del regolamento ivi contenuto un mero passaggio dell’esposizione della complessa normativa applicabile al trattamento pensionistico applicabile agli iscritti alla CNRP. 5. Al riguardo deve rilevarsi che nel giudizio civile di legittimità le memorie di cui all’art. 378 c.p.c. sono destinate esclusivamente ad illustrare e chiarire le ragioni già compiutamente svolte con l’atto di costituzione ed a confutare le tesi avversarie, ma non possono specificare od integrare, ampliandolo, il contenuto delle originarie argomentazioni che non fossero state adeguatamente prospettate o sviluppate con detto atto introduttivo, nè possono dedurre nuove eccezioni o sollevare nuove questioni di dibattito, in quanto ne risulterebbe violato il diritto di difesa della controparte (S.U. 15.05.06 n. 11097 e, a sez. semplice, 28.08.07 n. 18195). Ne consegue che con la memoria è stata dedotta una questione nuova, inammissibilmente proposta ed estranea al presente giudizio di legittimità.

6. Nell’esaminare i motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente perchè pongono questioni di interpretazione delle leggi che delineano l’intero quadro normativo che disciplina la materia dei trattamenti pensionistici erogati dalla CNRP, debbono richiamarsi i seguenti principi enunciati dalle Sezioni unite con la sentenza 16.09.15 n. 18136 a composizione di un contrasto giurisprudenziale insorto nell’ambito della Sezione ordinaria.

7. A) Nel regime dettato dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 12 (di riforma del sistema pensionistico obbligatoria e complementare), prima delle modifiche apportare dalla I. 27.12.06 n. 296 (legge finanziaria 2007), art. 1, comma 763, alla disposizione dell’art. 3, commA 12 della legge di riforma, e quindi con riferimento alle prestazioni pensionistiche maturate prima del 1 gennaio 2007, la garanzia costituita dal principio c.d. del pro rata – il cui rispetto è prescritto per gli enti previdenziali privatizzati ex D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, quale è la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, nei provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico, in termini peggiorativi per gli assicurati, in modo che siano salvaguardate le anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti – ha carattere generale e trova applicazione anche in riferimento alle modifiche in peius dei criteri di calcolo della quota retributiva della pensione e non già unicamente con riguardo alla salvaguardia, ratione temporis, del criterio retributivo rispetto al criterio contributivo introdotto dalla normativa regolamentare degli enti suddetti. Pertanto con riferimento alle modifiche regolamentari adottate dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (Delib. 22 giugno 2002, Delib. 7 giugno 2003 e Delib. 20 dicembre 2003), che, nel complesso, hanno introdotto il criterio contributivo distinguendo, per gli assicurati al momento della modifica regolamentare, la quota A di pensione, calcolata con il criterio retributivo, e la quota B, calcolata con il criterio contributivo, opera – per il calcolo della quota A dei trattamenti pensionistici liquidati fino al 31 dicembre 2006 – il principio del pro rata e quindi trova applicazione il previgente più favorevole criterio di calcolo della pensione.

8. B) Invece per i trattamenti pensionistici maturati a partire dal 1 gennaio 2007 trova applicazione il medesimo L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, ma nella formulazione introdotta dal citato L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, che prevede che gli enti previdenziali suddetti emettano i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell’equilibrio finanziario di lungo termine, “avendo presente” – e non più rispettando in modo assoluto – il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenendo conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni, con espressa salvezza degli atti e delle deliberazioni in materia previdenziale già adottati dagli enti medesimi ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della L. n. 296 del 2006. Tali atti e deliberazioni, in ragione della disposizione qualificata di interpretazione autentica recata dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 488 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2014), si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine. Consegue che è legittima la liquidazione dei trattamenti pensionistici fatta dalla Cassa con decorrenza del 1 gennaio 2007 nel rispetto della citata normativa regolamentare interna (Delib. 22 giugno 2002, Delib. 7 giugno 2003 e Delib. 20 n ovembre 2003)”.

9. Tenendo conto di tali principi, deve rilevarsi che nella fattispecie in esame l’assicurato ha maturato il diritto a pensione a decorrere dal 1.04.2009 e che, quindi, risultano rilevanti tanto la modifica apportata alla L. n. 335, art. 3, comma 12, dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, quanto l’interpretazione dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488.

10. Ne deriva la fondatezza dei motivi, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e – ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, – pronunzia di rigetto della domanda.

11. In ragione dell’incertezza della giurisprudenza e dei dubbi interpretativi che hanno sollecitato l’intervento delle Sezioni Unite, sussistono giusti motivi per compensare le spese dell’intero giudizio. Deve darsi atto che non sussistono le condizioni oggettive richieste dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda del ricorrente.

Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2016

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