Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12448 del 24/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/06/2020, (ud. 10/10/2019, dep. 24/06/2020), n.12448

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MARCHEIS BESSO Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 29260-2018 proposto da:

M.N., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se

medesimo;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI BARI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA NIZZA 53, presso lo studio dell’avvocato

CAIAFFA FABIO, rappresentato e difeso dall’avvocato LABELLARTE

ALESSANDRO;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1474/2018 del TRIBUNALE di BARI, depositata il

04/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. BESSO

MARCHEIS CHIARA.

Fatto

RITENUTO

Che:

1. Con sentenza n. 6163/2011 il Giudice di pace di Bari respingeva l’opposizione di M.N. avente ad oggetto la cartella esattoriale n. (OMISSIS), emessa da Equitalia a seguito di mancato pagamento di un verbale di accertamento di contestazione della Polizia Municipale di Bari per violazione del codice della strada.

Avverso tale sentenza proponeva appello il Comune di Bari, lamentando il fatto che il Giudice di pace si fosse pronunciato nel merito dell’opposizione anzichè dichiarare la stessa inammissibile. Moscatiello proponeva a sua volta appello incidentale, in particolare lamentando la mancata emissione di un’ordinanza-ingiunzione ex art. 204 C.d.S. da parte del Prefetto.

2. Il Tribunale di Bari, in accoglimento del gravame principale, con sentenza n. 1474/2018 annullava la decisione del Giudice di pace e dichiarava inammissibile l’opposizione di Moscatiello, rigettando l’appello incidentale fatto valere da quest’ultimo.

3. Contro la sentenza ricorre per cassazione M.N..

Resiste con controricorso il Comune di Bari.

L’intimata Agenzia delle Entrate-Riscossione (già Equitalia Sud spa) non ha proposto difese.

Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Il ricorso è articolato in un unico motivo che denuncia “omesso esame circa un fatto decisivo” e “violazione e/o errata applicazione dll’art. 474 c.p.c., artt. 203-204 C.d.S., D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 23 e 49, nonchè dei principi generali dettati in materia dalla Suprema Corte”: non avendo il Prefetto, a fronte del ricorso gerarchico avverso il verbale di accertamento, mai emesso un’ordinanza-ingiunzione, così come impone il richiamato art. 204, il verbale di contravvenzione non poteva assumere efficacia di titolo esecutivo, con la conseguenza che la proposta opposizione andava ritenuta legittima.

Anche alla luce della memoria depositata dal ricorrente, il Collegio ritiene che non ricorrano i presupposti per la pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, nn. 1 e 5, e, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ultimo comma, rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della seconda sezione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2 sezione civile, il 10 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2020

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