Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12448 del 20/05/2010
Cassazione civile sez. III, 20/05/2010, (ud. 08/04/2010, dep. 20/05/2010), n.12448
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 15132/2009 proposto da:
B.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CORVISIERI
46, presso lo studio dell’avvocato CAVALIERE Domenico, che lo
rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
D.T.S.;
– intimato –
nonchè da:
D.T.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FOLIGNO,
n. 10, presso lo studio dell’avvocato ERRANTE MASSIMO, rappresentato
e difeso dagli avvocati ALESSANDRO DUCA, SCIORTINO TERESA, giusta
mandato a margine del controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
B.F.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 489/2008 della CORTE D’APPELLO di PALERMO
dell’11/04/08, depositata il 09/05/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio
dell’08/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;
è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.
La Corte:
Fatto
PREMESSO IN FATTO
Il giorno 26 febbraio 2010 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:
“1.- Con sentenza n. 489/2008 la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Palermo, ha confermato il rigetto della domanda proposta da B.F., locatore, contro D.T.S., conduttore, domanda avente ad oggetto il pagamento di canoni locazione arretrati. Ha invece accolto l’appello incidentale del D. T., diretto ad ottenere la restituzione di somme pagate in eccesso.
La domanda di pagamento dei canoni arretrati è stata rigettata con la motivazione che il D.T. aveva restituito l’immobile locato, recedendo dal contratto, in data anteriore alla maturazione dei canoni di cui era stato chiesto il pagamento, e che il locatore aveva accettato il recesso anticipato.
Il B. propone tre motivi di ricorso per cassazione.
Resiste il D.T. con controricorso.
2.- Il ricorso è inammissibile per l’inidonea formulazione dei quesiti.
Il quesito relativo al primo motivo – che formalmente denuncia falsa interpretazione e applicazione degli art. 1590 e 1597 cod. civ. – chiede a questa Corte di accertare se sia intervenuta la rinnovazione del contratto di locazione, non essendosi neppure provata per testi e presunzioni la disdetta del contratto e la riconsegna delle chiavi…
Il quesito sul secondo motivo chiede che si accerti se nel caso di specie, ai sensi della L. n. 392 del 1978, artt. 21 e 28, che impongono il rispetto di determinate modalità di disdetta del contratto di locazione di immobili ad uso diverso dall’abitazione, con prescrizioni anche ad probationem, il contratto di locazione sia comunque da. considerarsi tacitamente rinnovato.
Il quesito sul terzo motivo chiede di accertare se, …ritenuta non rinnovata la locazione, l’eccezione di prescrizione formulata dal ricorrente L. n. 392 del 1978, ex art. 79 impedisca la ripetizione delle somme chieste in eccesso dal conduttore.
Trattasi di quesiti che in parte sollecitano a questa Corte accertamenti in fatto e valutazione delle prove, in termini confliggenti ed antitetici rispetto a quelli risultanti dalla sentenza impugnata, senza in alcun modo prospettare sotto quali profili i suddetti accertamenti – riservati alla discrezionalità del giudice di merito – sarebbero suscettibili di riesame in questa sede.
In parte risultano inammissibilmente generici ed astratti, in quanto denunciano la violazione di norme di legge (sul recesso, sulle modalità della disdetta, ecc.), senza enunciare i problemi e le questioni di diritto alle quali si chiede di dare soluzione; senza specificare con riferimento a quali fattispecie, in che termini e sotto quali aspetti la sentenza impugnata avrebbe male interpretato o violato le norme richiamate, e quale sarebbe stata la corretta interpretazione.
I quesiti, cioè, non enunciano la regula iuris che la sentenza impugnata avrebbe disatteso e che la Corte di legittimità dovrebbe riaffermare, in termini utili e indicativi anche oltre il caso controverso, come prescritto dall’art. 366 bis cod. proc. civ. (cfr., fra le altre, Cass. Civ. S.U. 11 marzo 2008 n. 6420. Cass. Civ. Sez. Ili, 30 settembre 2008 n. 24339 e 9 maggio 2008 n. 11535).
3.- Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, con procedimento in Camera di consiglio”. – La decisione è stata comunicata al Pubblico Ministero e ai difensori delle parti.
Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
– Il ricorrente ha depositato memoria.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione, che le argomentazioni difensive contenute nella memoria non valgono a disattendere.
2.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
3.- Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali, liquidate complessivamente in Euro 3.800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.600,00 per onorari di avvocato; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 8 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2010