Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12448 del 11/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 11/05/2021, (ud. 10/02/2021, dep. 11/05/2021), n.12448

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33808-2019 proposto da:

MEDIOCREDITO ITALIANO SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE ZANARDELLI

34, presso lo studio dell’avvocato SARA MENICHETTI, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati PASQUALE RUSSO,

FRANCESCO PADOVANI;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato LORENZO ROTOLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1610/2/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 09/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

 

Fatto

RITENUTO

che:

Mediocredito Italiano Spa, incorporante della Leasint Spa, ora incorporata in Intesa San Paolo spa (c.d. locatario), ricorre per la cassazione della CTR della Lombardia, meglio indicata in epigrafe, che, in controversia su impugnazione di avvisi di accertamento per IMU anni 2012 e 2013 emessi dal Comune di Garbagnate milanese in riferimento ad immobili concessi, con separati contratti, in locazione finanziaria alla società Cotonificio Honegger spa (c.d. utilizzatore) – che non aveva esercitato alla scadenza del contratto di leasing (27/11/2011) il diritto di opzione – ha accolto l’appello del Comune, in riforma della sentenza di prime cure.

La CTR ha ritenuto che il soggetto passivo dell’IMU è il proprietario concedente dal momento della risoluzione del contratto “e in questo caso dalla scadenza del termine per l’esercizio del diritto di opzione”.

Il Comune di Garbagnate milanese si costituisce con controricorso.

La ricorrente deposita memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Col primo motivo si deduce nullità della sentenza per motivazione inesistente e/o meramente apparente, ex art. 360 c.p.c., n. 4.

Il motivo è infondato, contenendo la sentenza impugnata una congrua motivazione, idonea a garantire il diritto di difesa del contribuente.

Col secondo motivo si deduce nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 8 e art. 9, comma 1, in quanto soggetto passivo dell’IMU in caso di leasing sarebbe il locatario fino alla data di riconsegna del bene al locatore.

Il motivo è infondato.

Questa Corte ha affermato che, in base al disposto di cui al D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, soggetto passivo dell’imposta municipale unica (IMU), in caso di risoluzione del contratto di “leasing”, torna ad essere il locatore, ancorchè non abbia ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte del locatario, in quanto, ai fini impositivi, assume rilevanza non tanto la detenzione materiale del bene, bensì l’esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata, conferendo la stessa la titolarità di diritti opponibili “erga omnes”, la quale permane fintantochè è in vita il rapporto giuridico, traducendosi invece in mera detenzione senza titolo in seguito al suo venir meno, senza che rilevi, in senso contrario, la disciplina in tema di tributo per i servizi indivisibili (TASI), dovuta viceversa dall’affittuario fino alla riconsegna del bene, in quanto avente presupposto impositivo del tutto differente (Cass. n. 34243/2019; n. 29973, n. 25249 e n. 13793 del 2019: in particolare la n. 29973 del 2019 affronta funditus il problema analizzando criticamente anche l’opposto isolato orientamento espresso da Cass. n. 19166 del 2019).

Ebbene, nel caso di specie, la CTR si è attenuta al suddetto principio laddove ha affermato che per l’IMU, ai fini della soggettività passiva, non ha rilievo la materiale detenzione senza titolo del bene, essendo invece decisivo la sussistenza di un legittimo titolo per la sua detenzione o possesso.

Col terzo motivo si deduce nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 2, per avere la CTR escluso la ricorrenza di una ipotesi di affidamento incolpevole della contribuente che comporta la disapplicazione degli interessi moratori e delle sanzioni.

Col quarto motivo si deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, avendo la CTR omesso di pronunciarsi sul motivo volto a far constatare la non irrogabilità delle sanzioni. Col quinto motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, e art. 132 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 4, per mancanza e/o insufficiente motivazione sulla questione subordinata della disapplicazione delle sanzioni; col sesto motivo si denuncia violazione della L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 3, e del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 3, e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8, in relazione alle sanzioni, in presenza di situazione di obiettiva incertezza normativa.

Gli indicati motivi, esaminati congiuntamente per la loro evidente connessione, sono infondati.

Va rilevato che nel ricorso introduttivo proposto dalla contribuente avverso l’atto impositivo (pag. 22), e nell’atto di appello (pag. 21), richiamati nel presente ricorso per cassazione, e a cui la Corte ha comunque diretto accesso in ragione del vizio denunciato (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), vi è la domanda di annullamento delle sanzioni e degli interessi, formulata nell’atto di appello richiamando il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 2, e della L. n. 212 del 2000, art. 10, commi 2 e 3.

Sebbene i giudici di merito abbiano omesso di pronunciarsi sulla richiesta di non irrogabilità delle sanzioni (par. 21 ricorso introduttivo e pag. 28 e 29 ricorso in appello), va tuttavia rilevato che il contribuente ha l’onere, non adempiuto nella fattispecie, di allegare la ricorrenza dei relativi presupposti.

Questa Corte ha infatti statuito che in tema di sanzioni amministrative tributarie, il giudice ha il potere di dichiarare l’inapplicabilità delle sanzioni irrogate in conseguenza della violazione di una norma dovuta ad un errore di interpretazione – che il contribuente ha l’onere di allegare e provare, senza che la circostanza sia rilevabile d’ufficio dall’autorità giudiziaria – maturato in condizioni di obiettiva incertezza sulla sua portata (Cass. n. 17195/2019); è stato altresì statuito che l’onere di allegare la ricorrenza di siffatti elementi di confusione, se esistenti, grava sul contribuente, sicchè va escluso che il giudice tributario di merito debba decidere d’ufficio l’applicabilità dell’esimente, nè, per conseguenza, che sia ammissibile una censura avente ad oggetto la mancata pronuncia d’ufficio sul punto” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 22890 del 25/10/2006, Rv. 595874; conf. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 4031 del 14/03/2012, Rv. 622002; Sez. 5, Sentenza n. 440 del 14/01/2015, Rv. 634427; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 7067 del 2015).

Non avendo la società contribuente ottemperato all’indicato onere, essendosi limitata ad una generica richiesta di disapplicazione delle sanzioni e degli interessi in via subordinata, anche gli indicati motivi vanno respinti.

Le spese del processo devono integralmente compensarsi in quanto la giurisprudenza si è consolidata nel senso indicato in motivazione solo dopo la proposizione del ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa integralmente le spese del processo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2021

 

 

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