Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12447 del 24/06/2020

Cassazione civile sez. lav., 24/06/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 24/06/2020), n.12447

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9471/2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI

PORTOGHESI N. 12;

– ricorrente principale –

contro

A.M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE, 1, presso lo studio dell’avvocato DANIELA TERRACCIANO, che

la rappresenta e difende;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

contro

S.S., C.A.T., D.S.G.,

I.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3960/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 06/10/2016 R.G.N. 2091/2014.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza in data 7 luglio-6 ottobre 2016 n. 3960 la Corte d’appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva accolto la domanda proposta da A.M.G., dipendente della AGENZIA DELLE ENTRATE inquadrata nella III area funzionale, accertando il suo diritto alla progressione economica dal gennaio 2010 dalla fascia retributiva 4 alla fascia 5, in esito alla procedura selettiva di cui agli accordi sindacali del 22 dicembre 2010 e del 19 aprile 2011.

2. La Corte territoriale condivideva la valutazione del Tribunale,

secondo cui alla A. dovevano essere attribuiti i punteggi relativi ai corsi di specializzazione e master, che la collocavano in graduatoria in posizione utile alla progressione; l’amministrazione sosteneva che i corsi frequentati dalla A. non avevano i requisiti specificati nelle mali del 26 ottobre e dell’11 novembre 2011, in quanto la loro durata non era equiparabile a quella dei corsi di specializzazione post lauream (un anno o 1.500 ore).

3. Tuttavia l’accordo del 22 ottobre (rectius: dicembre) 2010 prevedeva quale titolo la “qualificazione conseguita in disciplina attinente ai settori di attività della agenzia mediante partecipazione con profitto a corsi di specializzazione/master…” sicchè la amministrazione non poteva procedere ad una specificazione in senso restrittivo di tali requisiti, individuati con accordi sindacali e cristallizzati nel bando.

4. La successiva modifica, contrariamente a quanto dedotto dalla amministrazione, non era integrativa ma innovativa del bando.

5.Conseguiva al rigetto dell’appello principale l’assorbimento di quello incidentale.

6. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la AGENZIA DELLE ENTRATE, articolato in un unico motivo, cui ha resistito A.M.G. con controricorso, contenente altresì ricorso incidentale condizionato, articolato in due motivi.

7. S.S., C.A.T., D.S.G. E I.M., intimate in qualità di controinteressate, non si sono costituite.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con l’unico motivo di ricorso l’AGENZIA DELLE ENTRATE, ricorrente in via principale, ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione: del bando della procedura selettiva per la progressione economica (di cui alla disposizione direttoriale 30 dicembre 2010 nr. 186578, modificata con disposizione direttoriale 30 giugno 2011 n. 99394) e delle successive circolari esplicative (del 30 settembre, 26 ottobre, 11 novembre 2011); dell’art. 1362 c.c.; art. 12 preleggi, L. n. 342 del 1990, art. 4 (rectius: L. n. 341 del 1990); D.M. n. 270 del 2004, artt. 7 ed 8.

2. Ha esposto essere pacifico che il bando prendeva in considerazione ai fini del punteggio aggiuntivo (al punto 3.6) i titoli di studio ottenuti, in discipline attinenti ai settori di attività dell’agenzia, mediante partecipazione con profitto “a corsi di specializzazione/master, dottorati di ricerca, abilitazioni professionali e seconda laurea”. Nelle circolari del 30 settembre, 26 ottobre, 11 novembre 2011 l’amministrazione aveva previsto, nell’esercizio della facoltà di autoregolamentazione, la rilevanza dei titoli post-laurea per il cui conseguimento fosse necessario il possesso di una laurea specifica ed il superamento di un esame finale.

3. Ha dedotto che la definizione del diploma di specializzazione è contenuta nella L. n. 274 del 1990, art. 4 (rectius: L. n. 341 del 1990)- che richiede la frequenza di un corso almeno biennale presso le scuole di specializzazione – e quella del master nel D.M. n. 270 del 2004, artt. 7 ed 8, a tenore dei quali per conseguire il master lo studente deve avere maturato almeno sessanta crediti (oltre quelli acquisiti per conseguire la laurea) e per ogni corso di studio sessanta crediti corrispondono ad un anno.

4. Ha concluso che i corsi di formazione sostenuti dalla A., che si erano svolti rispettivamente per nove giorni e cinque giorni, non potevano essere equiparati ai corsi di specializzazione/master post laurea.

5. Il ricorso è inammissibile.

6. Per consolidata giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis: Cassazione civile sez. lav., 30/05/2019, n. 14803; Cass. n. 214 del 2018) la disciplina delle procedure selettive interne, finalizzate alla mera progressione economica o professionale all’interno della medesima area o fascia, è strettamente correlata a quella degli inquadramenti del personale pubblico privatizzato, delegificata (in quanto non esclusa dalla previsione di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, comma 1) – ed affidata alla contrattazione collettiva, (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, commi 2 e 3, artt. 45,51 e 52, art. 69, comma 1 e art. 71), la quale, per quanto concerne le progressioni all’interno della stessa area, può derogare alle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 497 del 1994 (recante le norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), nel rispetto del principio di selettività (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, comma 1 bis).

7. Pertanto le fonti di disciplina dell’odierna controversa sono il bando della selezione e gli accordi sindacali del 22 dicembre 2010 e del 19 giugno 2011.

8. La interpretazione delle relative previsioni accolta dal giudice dell’appello – secondo la quale per il conseguimento del punteggio in questione non era previsto un requisito di durata dei corsi seguiti dal concorrente – avrebbe potuto essere censurata dinanzi a questo giudice di legittimità- ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 -deducendo la violazione dei canoni legali di interpretazione dei contratti (applicabili ex art. 1324 c.c., agli atti unilaterali, quale è il bando) e le ragioni di tale violazione.

9. La AGENZIA DELLE ENTRATE denuncia, invece, la violazione diretta del bando e delle circolari nonchè delle norme, di legge e regolamentari, dell’ordinamento universitario, senza alcun collegamento con i criteri legali di interpretazione del bando della selezione.

10. Soltanto nella rubrica del motivo si assume la violazione dell’art. 1362 c.c., ma la denuncia non trova seguito nello sviluppo argomentativo, essendo carente la trascrizione dell’atto di avvio della selezione e la illustrazione delle ragioni della violazione; sotto questo profilo la inammissibilità del ricorso consegue al difetto del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4.

11. Conclusivamente il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile.

12. Resta assorbito il ricorso incidentale, con il quale A.M.G. ha riproposto in questa sede, in via condizionata all’accoglimento del ricorso principale, le ragioni dell’appello incidentale, rimaste assorbite nella sentenza impugnata.

13. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

14. L’obbligo di versare, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo. (Cassazione civile, sez. VI, 29/01/2016, n. 1778; Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315).

P.Q.M.

La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso principale, assorbito l’incidentale. Condanna la parte ricorrente in via principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200 per spese ed Euro 5.000 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2020

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