Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12447 del 20/05/2010
Cassazione civile sez. III, 20/05/2010, (ud. 08/04/2010, dep. 20/05/2010), n.12447
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 12500/2009 proposto da:
COMUNE DI CAMPOBASSO, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato CALISE Antonio,
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
D.C.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALADIER
43, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI ROMANO, rappresentato e
difeso dall’avvocato FRATANGELO Giovanni, giusta mandato speciale a
margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
CURATELA FALLIMENTARE EDILCOSTRUZIONI SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 88/2008 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO
del 12/03/08, depositata l’11/04/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio
dell’08/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;
udito l’Avvocato Fratangelo Giovanni, difensore del controricorrente
che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA che
nulla osserva rispetto alla relazione scritta.
La Corte:
Fatto
PREMESSO IN FATTO
Il giorno 26 febbraio 2010 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:
“1.- Con sentenza n. 88/2008 la Corte di appello di Campobasso – confermando la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Campobasso, quanto al capo investito dall’appello principale del Comune di Campobasso, ed accogliendo l’appello incidentale di D. C.D. – ha confermato la condanna del Comune di Campobasso e del Fallimento della s.p.a. Edilcostruzioni al risarcimento dei danni subiti dal D.C. a causa dell’allagamento di terreni di sua proprietà, conseguenti alle opere di lottizzazione realizzate dalla Edilcostruzioni.
Il Comune propone ricorso per cassazione, a cui resiste il D. C. con controricorso.
2.- L’unico motivo di ricorso è inammissibile per l’assoluta inadeguatezza del quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., la cui formulazione è generica e astratta (cfr., per tutte, Cass. Civ. S.U. 11 marzo 2008 n. 6420. Cass. Civ. Sez. 3^, 30 settembre 2008 n. 24339 e 9 maggio 2008 n. 11535).
3.- Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, con procedimento in Camera di consiglio”. – La decisione è stata comunicata al Pubblico Ministero e ai difensori delle parti.
Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, conferma il giudizio del relatore circa l’inammissibilità del ricorso, rilevando che la denuncia di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, non contiene mancar un momento di sintesi delle censure, analogo al quesito di diritto, che ponga in evidenza il fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa, insufficiente o contraddittoria, e le ragioni per cui essa appare inidonea a giustificare la soluzione adottata, come prescritto dall’art. 366 bis cod. proc. civ. (cfr. fra le tante Cass. Civ. S.U. 18 giugno 2008 n. 16258; Cass. Civ. Sez. 3^, 7 aprile 2008 n. 8897; Cass. Civ. 25 febbraio 2009).
Tale requisito non si può ritenere rispettato quando solo la completa lettura del motivo – a seguito di un interpretazione svolta dal lettore e non prospettata dal ricorrente consenta di individuare il fatto controverso e l’inidoneità della motivazione (cfr. fra le tante Cass. civ. Sez. 3^, 18 luglio 2007 n. 16002 e 26 febbraio 2008 n. 4961).
2.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
3.- Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali, liquidate complessivamente in Euro 1.800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.600,00 per onorari di avvocato; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 8 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2010