Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12447 del 16/06/2016

Cassazione civile sez. lav., 16/06/2016, (ud. 17/03/2016, dep. 16/06/2016), n.12447

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4862-2011 proposto da:

P.I. S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZZA

G. MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE TRIFIRO’,

che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.F.F.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 571/2009 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 13/02/2010 R.G.N. 585/07;

udita la r0la2ione dsllA causa svolta nella pubblica udienza del

17/03/2016 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;

udito l’Avvocato GIUA LORENZO per delega orale dell’Avvocato

TRIFIRO’ SALVATORE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, per l’accoglimento del ricorso per quanto di

ragione.

Fatto

La Corte d’appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza di primo grado (che aveva rigettato le domande di M.F., assunta da P.I. s.p.a. con un contratto a termine e mansioni di recapito dal 24 gennaio al 31 marzo 2005, di accertamento della nullità del termine finale apposto al contratto, di condanna della datrice alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al pagamento delle retribuzioni dalla data del recesso a quella di riassunzione), con sentenza 13 febbraio 2010 dichiarava la nullità del termine apposto al contratto stipulato e dichiarava sussistente tra le parti un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal 24 gennaio 2005, ordinando alla datrice l’immediato ripristino del rapporto, ma respingeva la domanda risarcitoria della lavoratrice per mancata offerta formale della prestazione.

A motivo della decisione, la Corte territoriale riteneva, contrariamente al Tribunale, la nullità del termine apposto al contratto, in assenza della specifica indicazione del nominativo del lavoratore da sostituire e di prova delle esigenze sostitutive previste in contratto ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 1 e l’esclusione della nullità dell’intero contratto per inapplicabilità dell’art. 1419 c.c., comma 1, incompatibile con la tutela del lavoratore prevista dalla normativa; essa negava, tuttavia, alla lavoratrice il risarcimento del danno, in difetto di sua costituzione in mora della datrice di lavoro con le domande proposte, non integranti formale offerta di prestazione lavorativa.

Con atto notificato il 10 febbraio 2011, P.I. s.p.a.

ricorre per cassazione con due motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.; M.F. è rimasta intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 anche in riferimento all’art. 12 preleggi, art. 1362 c.c. e ss., art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per la specificazione delle ragioni tecniche, produttive ed organizzative datoriali sulla base dell’indicazione, nel contratto individuale stipulato secondo la sua corretta interpretazione in base ai denunciati canoni ermeneutici, delle esigenze sostitutive, del periodo di impedimento del personale sostituito e dell’unità produttiva ove verificatesi, senza necessità di indicazione nominativa anche dei lavoratori sostituiti.

Con il secondo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1419 c.c., in riferimento al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per erronea individuazione di una sanzione, quale la conversione del rapporto di lavoro a termine in lavoro a tempo indeterminato, non prevista, nè analogicamente applicabile, siccome deroga al principio generale espresso dall’art. 1419 c.c..

Il primo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 anche in riferimento all’art. 12 preleggi, art. 1362 c.c. e ss., art. 2697 c.c., per la specificazione delle ragioni tecniche, produttive ed organizzative datoriali sulla base delle indicazioni nel contratto individuale stipulato tra le parti, senza necessità di indicazione nominativa anche dei lavoratori sostituiti, è fondato.

Occorre, infatti, ribadire, per convinta adesione del collegio in assenza di persuasive ragioni argomentative che già non siano state debitamente vagliate, il consolidato insegnamento di questa Corte, secondo cui: in tema di assunzione a termine di lavoratori subordinati per ragioni di carattere sostitutivo, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 214 del 2009, con cui è stata dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2 l’onere di specificazione delle predette ragioni è correlato alla finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell’apposizione del termine e l’immodificabilità della stessa nel corso del rapporto e pertanto nelle situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non sia riferita ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta, l’apposizione del termine deve considerarsi legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti (da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse) risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità (tra le molte: Cass. 26 gennaio 2010, n. 1577; Cass. 1 dicembre 2014, n. 25384; Cass. 26 novembre 2015, n. 24196; Cass. 7 gennaio 2016, n. 113; Cass. 21 gennaio 2016, n. 1067): elementi presenti nel caso di specie.

Dalle superiori argomentazioni, assorbenti l’esame del secondo mezzo, discende allora coerente l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio, per accertamento della ricorrenza delle esigenze di specificità previste dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2 alla luce dei principi di diritto enunciati e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione.

PQM

LA CORTE accoglie il primo motivo, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 17 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2016

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