Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12447 del 11/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 11/05/2021, (ud. 10/02/2021, dep. 11/05/2021), n.12447

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30883-2019 proposto da:

MEDIOCREDITO ITALIANO SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. ZANARDELLI, 34,

presso lo studio dell’avvocato SARA MENICHETTI, rappresentata e

difesa dagli avvocati PASQUALE RUSSO, FRANCESCO PADOVANI;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE

II, 18, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PECORILLA,

rappresentato e difeso dagli avvocati MARIA SUPPA, ANTONIO

CHIARELLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 365/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 19/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 10/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

 

Fatto

RITENUTO

che:

Mediocredito Italiano Spa, incorporante della Leasint Spa (c.d. locatario, ora incorporata in Intesa San Paolo), ricorre per la cassazione della CTR del Piemonte, meglio indicata in epigrafe, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per TASI anno 2014 e IMU anno 2015 emesso dal Comune di Castelletto sopra Ticino con riferimento ad immobili concessi, con separato contratto, in locazione finanziaria alla società Alca controsoffitti srl (c.d. utilizzatore) – risolto per morosità dell’utilizzatore il 30.12.2012 – ha accolto l’appello del Comune, in riforma della sentenza di prime cure.

La CTR ha ritenuto che il soggetto passivo dell’IMU è il proprietario concedente a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto a prescindere dalla restituzione dell’immobile. Anche con riferimento alla TASI, ha ritenuto soggetto passivo del tributo Mediocredito, risultando la società in possesso sia pure mediato dell’immobile in questione, anche dopo il fallimento dell’utilizzatore.

Il Comune di Castelletto sopra Ticino si costituisce con controricorso.

La ricorrente deposita memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Col primo motivo si deduce violazione di legge in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 8 e art. 9, comma 1, in quanto soggetto passivo dell’IMU in caso di leasing sarebbe il locatario fino alla data di riconsegna del bene al locatore.

Col secondo motivo si lamenta nullità della sentenza per violazione dell’art. 2697 c.c., e della L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 672, ex art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la CTR ritenuto provato il reimpossessamento dell’immobile da parte di Mediocredito pur in assenza di verbale di riconsegna del bene;

Gli indicati motivi sono infondati.

Questa Corte ha affermato che, in base al disposto di cui al D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, soggetto passivo dell’imposta municipale unica (IMU), in caso di risoluzione del contratto di “leasing”, torna ad essere il locatore, ancorchè non abbia ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte del locatario, in quanto, ai fini impositivi, assume rilevanza non tanto la detenzione materiale del bene, bensì l’esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata, conferendo la stessa la titolarità di diritti opponibili “erga omnes”, la quale permane fintantochè è in vita il rapporto giuridico, traducendosi invece in mera detenzione senza titolo in seguito al suo venir meno, senza che rilevi, in senso contrario, la disciplina in tema di tributo per i servizi indivisibili (TASI), dovuta viceversa dall’affittuario fino alla riconsegna del bene, in quanto avente presupposto impositivo del tutto differente (Cass. n. 22123 del 2020; n. 34243/2019; n. 29973, n. 25249 e n. 13793 del 2019: in particolare la n. 29973 del 2019 affronta funditus il problema analizzando criticamente anche l’opposto isolato orientamento espresso da Cass. n. 19166 del 2019).

Ebbene, nel caso di specie, la CTR si è attenuta al suddetto principio laddove ha affermato che per l’IMU, ai fini della soggettività passiva, non ha rilievo la materiale detenzione senza titolo del bene, essendo invece decisiva la sussistenza di un legittimo titolo per la sua detenzione o possesso.

Col terzo motivo si deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, avendo la CTR omesso di pronunciarsi sul motivo volto a far constatare la non irrogabilità delle sanzioni.

Col quarto motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, e art. 132 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 4, per mancanza e/o insufficiente motivazione sulla questione subordinata della disapplicazione delle sanzioni.

Col quinto motivo si denuncia violazione della L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 3, e del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 3, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per omessa pronuncia in relazione alle sanzioni. Gli indicati motivi, esaminati congiuntamente per la loro evidente connessione, sono infondati.

Va rilevato che nel ricorso introduttivo proposto dalla contribuente avverso l’atto impositivo (pag. 22), e nell’atto di appello (pag. 21), richiamati nel presente ricorso per cassazione, e a cui la Corte ha comunque diretto accesso in ragione del vizio denunciato (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), vi è la domanda di annullamento delle sanzioni e degli interessi, formulata nell’atto di appello richiamando il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 2, e della L. n. 212 del 2000, art. 10, commi 2 e 3.

Sebbene i giudici di merito abbiano omesso di pronunciarsi sulla richiesta di non irrogabilità delle sanzioni, va tuttavia rilevato che il contribuente aveva l’onere, non adempiuto nella fattispecie, di allegare la ricorrenza dei relativi presupposti.

Questa Corte ha infatti statuito che in tema di sanzioni amministrative tributarie, il giudice ha il potere di dichiarare l’inapplicabilità delle sanzioni irrogate in conseguenza della violazione di una norma dovuta ad un errore di interpretazione – che il contribuente ha l’onere di allegare e provare, senza che la circostanza sia rilevabile d’ufficio dall’autorità giudiziaria – maturato in condizioni di obiettiva incertezza sulla sua portata (Cass. n. 17195/2019); è stato altresì statuito che l’onere di allegare la ricorrenza di siffatti elementi di confusione, se esistenti, grava sul contribuente, sicchè va escluso che il giudice tributario di merito debba decidere d’ufficio l’applicabilità dell’esimente, nè, per conseguenza, che sia ammissibile una censura avente ad oggetto la mancata pronuncia d’ufficio sul punto” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 22890 del 25/10/2006, Rv. 595874; conf. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 4031 del 14/03/2012, Rv. 622002; Sez. 5, Sentenza n. 440 del 14/01/2015, Rv. 634427; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 7067 del 2015).

Non avendo la società contribuente ottemperato all’indicato onere, essendosi limitata ad una generica richiesta di disapplicazione delle sanzioni e degli interessi in via subordinata, anche gli indicati motivi vanno respinti.

Le spese anche dei gradi merito, devono integralmente compensarsi in quanto la giurisprudenza si è consolidata nel senso indicato in motivazione solo dopo la proposizione del ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Compensa integralmente le spese del processo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2021

 

 

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