Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12447 del 08/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 08/06/2011, (ud. 30/03/2011, dep. 08/06/2011), n.12447

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sui ricorsi riuniti n. 17903 e 21817 del 2006, proposti da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui Uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

OPTICOS SRL, con sede in (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta delega a

margine del controricorso, dagli Avv.ti TOMASI Elena di Bergamo ed

Alessio Petretti, nello studio del quale ultimo è elettivamente

domiciliata, in Roma, Via degli Scipioni, 268/A;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 228/66/2005 della Commissione Tributaria

Regionale di Milano – Sezione Staccata di Brescia n. 66, in data

05/12/2005, depositata il 19 dicembre 2005.

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica Udienza del 30

marzo 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Uditi, altresì, per l’Agenzia, l’Avv. Diana Ranucci, dell’Avvocaura

Generale dello Stato, nonchè, per la società, l’Avv. A. Petretti;

Presente il P.M. Dott. BASILE Tommaso, che ha chiesto l’accoglimento

del ricorso principale, assorbito l’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il contribuente impugnava in sede giurisdizionale il silenzio rifiuto formatosi su due domande avanzate al fine di ottenere il rimborso dell’IVA relativa a due fatture emesse nei confronti di soggetto non residente, erroneamente pagata, in assenza del presupposto di territorialità.

L’adita CTP di Bergamo, previa riunione dei ricorsi, separatamente proposti, li rigettava, rilevando l’intervenuta decadenza ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, mentre i Giudici di appello, con la decisione in questa sede impugnata, pronunciando sull’appello proposto dalla contribuente, lo accoglieva, ritenendo che non fosse maturato il termine decadenziale, in quanto decorrente dal passaggio in giudicato delle sentenze che avevano acclarato l’insussistenza del presupposto impositivo.

Con ricorso consegnato all’Ufficiale Giudiziario il 31 maggio 2006 e notificato il 10 giugno 2006, l’Agenzia Entrate ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata.

L’intimata società, giusto controricorso notificato il 19.07.2006, ha chiesto il rigetto dell’impugnazione e, con contestuale impugnazione incidentale, ha domandato la riforma della decisione di appello in punto spese di giudizio; con memoria 21.03.2011, ha ulteriormente illustrato le proprie ragioni.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza, i ricorsi in epigrafe indicati vanno riuniti.

L’Agenzia Entrate censura l’impugnata decisione, che ha deciso e motivato nei sensi di cui innanzi, per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, nonchè dell’art. 2935 cod. civ., deducendo l’erroneo operato dei Giudici di appello, per non avere considerato che, di regola, e nel caso, il termine biennale di decadenza dal diritto al rimborso, decorreva dal giorno dell’avvenuto pagamento.

Il Collegio ritiene che la doglianza dell’Agenzia Entrate sia fondata, in base al condiviso orientamento giurisprudenziale, secondo cui “In tema di rimborso di IVA, nei casi in cui si faccia applicazione della disciplina generale prevista dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2, il termine di due anni per la presentazione della domanda di restituzione dell’imposta versata in eccedenza (nella specie, in base ad un’aliquota più alta) decorre “dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si e1 verificato il presupposto per la restituzione”, e quindi non dalla data di emanazione di risoluzioni dell’amministrazione finanziaria interpretative della normativa, inidonee a costituire un diritto prima insussistente – se non nei casi in cui la legge stessa ne attribuisca il potere ad una specifica autorità amministrativa -, e atte soltanto a vincolare l’operato interno degli uffici” (Cass. n. 813/2005, n. 16477/2004, n. 11020/1997).

A diverse conclusioni non inducono le considerazioni svolte dalla società nel controricorso e nella memoria 21.03.2011, condividendo il Collegio, l’opinamento secondo cui, nel caso, trattandosi di imposta che non avrebbe dovuto essere applicata per carenza del presupposto della territorialità, l’errore in cui la contribuente era incorsa legittimava la stessa all’immediato esercizio del diritto al rimborso, non ostandovi preclusione alcuna.

L’impugnazione incidentale, resta assorbita.

Conclusivamente va accolto l’appello principale, dichiarato assorbito l’incidentale, e cassata l’impugnata sentenza.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, stante il tardivo inoltro della domanda di rimborso – avvenuta il 27.03.2002 ed il 23.04.2002 rispetto a fatture emesse il 04.10.1993 ed il 31.03.1995 – e l’intervenuta decadenza, la causa, in applicazione del richiamato principio, può essere decisa nel merito, con il rigetto dell’originario ricorso e della domanda di rimborso.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi Euro tremilacento, di cui Euro tremila per onorario ed Euro cento per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge; quelle dei gradi di merito, avuto riguardo al diverso esito ed alla natura della questione esaminata, vanno compensate.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi; Accoglie quello principale, cassa la decisione impugnata e rigetta l’originario ricorso della contribuente e la domanda di rimborso; dichiara assorbita l’impugnazione incidentale.

Condanna la società contribuente al pagamento, in favore dell’Agenzia Entrate, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro tremilacento, oltre spese generali ed accessori di legge; compensa le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 30 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2011

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