Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12446 del 20/05/2010

Cassazione civile sez. III, 20/05/2010, (ud. 08/04/2010, dep. 20/05/2010), n.12446

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 8944/2009 proposto da:

EUROSVILUPPO INTERNATIONAL SRL, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO VIVALDI

15, presso lo studio dell’avvocato ALIANELLO ANTONIO, rappresentata e

difesa dall’avvocato ALIANELLO Piergiorgio, giusta procura speciale

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

SPORTING HOTEL SALICONE SRL, in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MUSSOMELI 80, presso lo studio

dell’avvocato D’OTTAVIO LAVINIA, rappresentata e difesa dall’avvocato

ANGELETTI Valentino, giusta mandato alle liti in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 870/2008 del TRIBUNALE di PERUGIA del

14/02/08, depositata il 29/08/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’08/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito l’Avvocato Alianello Piergiorgio, difensore della ricorrente

che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA che

nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

La Corte:

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il giorno 26 febbraio 2010 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

1.- La s.r.l. Sporting Hotel Salicone ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di pace di Perugia, su ricorso della s.r.l. Eurosviluppo International, recante condanna al pagamento di Euro 2.038,00, quale corrispettivo di incarichi di consulenza professionale.

L’opposta si è costituita, resistendo alle avversarie domande.

Con sentenza n. 1310/2005 il GdP ha accolto l’opposizione.

Proposto appello dalla Sporting, il Tribunale di Perugia – in riforma della sentenza di primo grado – ha accolto l’opposizione, con la motivazione che l’opposta non aveva fornito alcuna documentazione o spiegazione dell’entità del suo credito, in quanto la somma richiesta con il decreto ingiuntivo non trova riscontro nei documenti prodotti, nè l’opposta ha mai fornito chiarimenti in proposito, negli scritti difensivi.

Eurosviluppo propone due motivi di ricorso per cassazione.

Resiste l’intimata con controricorso.

2.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (artt. 1182, 1282 e 1224 cod. civ.), sul rilievo che il ricorso per decreto ingiuntivo da essa depositato si fondava su due fatture per importi esattamente corrispondenti alla somma richiesta;

era pertanto liquido ed esigibile, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata.

2.1.- Il motivo è inammissibile per l’irrilevanza delle censure e del quesito formulato in relazione ad esse, poichè – se pur sussistevano i requisiti di liquidità del credito, sufficienti allo scopo di emettere il decreto ingiuntivo – l’opposizione proposta dall’ingiunta e le sue contestazioni hanno addossato all’opposta l’onere di dimostrare esistenza ed entità del credito medesimo, onere che la sentenza impugnata addebita alla ricorrente di non avere adempiuto.

3.- Parimenti inammissibile è il secondo motivo, con cui la ricorrente lamenta l’insufficienza della motivazione in ordine alle prove da essa fornite dell’entità del suo credito.

Il giudice di appello ha motivato la sua decisione in base al fatto che nè nel ricorso per decreto ingiuntivo, nè successivamente, nel giudizio di opposizione, è stato dato di comprendere in base a quale criterio sia stata quantificata la somma di Euro 2.038,66….anche nella presente sede, pur a fronte di specifiche contestazioni dell’appellante, non sono state fornite opportune precisazioni, nè è possibile pervenire alla determinazione….

A fronte di tali affermazioni la ricorrente avrebbe dovuto indicare in questa sede in quali atti difensivi e tramite quale documentazione essa abbia esaurientemente fornito al giudice di appello le informazioni e i chiarimenti circa l’esistenza e l’entità del suo credito, che il Tribunale assume non essergli stati forniti.

Essa al contrario ripropone in questa sede l’intera trattazione del merito della vertenza, quasi che si trattasse di un’ulteriore grado di appello.

5.- Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, con procedimento in Camera di consiglio”. – La decisione è stata comunicata al Pubblico Ministero e ai difensori delle parti.

Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.

– La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione, che le argomentazioni difensive contenute nella memoria non valgono a disattendere.

2.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

3.- Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali in favore della resistente, liquidate complessivamente in Euro 700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 500,00 per onorari di avvocato; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 8 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2010

 

 

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