Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12446 del 16/06/2016

Cassazione civile sez. lav., 16/06/2016, (ud. 16/03/2016, dep. 16/06/2016), n.12446

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2649-2011 proposto da:

S.L., (OMISSIS), D.M.C.

C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliate in ROMA, VIALE

CARSO 23, presso lo studio degli avvocati MARIA ROSARIA DAMIZIA e

ARTURO SALERNI, che le rappresentano e difendono giusta delega in

atti;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, C.F. (OMISSIS),

in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e “difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 363/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 20/04/2010 r.g.n. 10798/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

6/03/2016 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito l’Avvocato DAMLZIA MARIA ROSARIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL FATTO

1. La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 363 del 2010, ha accolto l’impugnazione proposta dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nei confronti di S.L. e D. M.C., avverso la sentenza n. 13261 emessa il 2 aprile 2003 dal Tribunale di Roma.

2. Le lavoratrici avevano adito il Tribunale premettendo di essere dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con pregresso inquadramento nella 7^ qualifica funzionale, profilo “collaboratore dell’Ispettorato”, ed esponevano che nell’ambito dell’applicazione del CCNL 1998-2001, comparto Ministeri il personale era stato classificato in tre aree.

Il loro inquadramento, in relazione alla qualifica funzionale rivestita, rientrava nell’area C, con riconoscimento del livello C1.

A seguito dell’entrata in vigore del CCNL era stato riconosciuto l’inquadramento in C2 con decorrenza dal gennaio 2003, data della sottoscrizione del contratto di lavoro individuale.

Tanto premesso, chiedevano al giudice di primo grado di accertare l’illegittimità del loro inquadramento nella posizione economica C1;

l’illegittimità dell’art. 13, comma 1, lettera a) CCNL comparto Ministeri e dell’allegata tabella “B”, laddove disponevano la confluenza del livello 7 nella posizione economica C1, prescindendo dai contenuti dei profili professionali di appartenenza, con conseguente disapplicazione di tali norme; l’illegittimità dell’art. 10, lett. a) CCNL del Ministero del lavoro, laddove prevedeva che il personale in possesso della qualifica di collaboratore dell’ispettorato del lavoro dovesse partecipare ad una selezione per titoli per ottenere l’inquadramento nella posizione economica C2 e comunque nella parte in cui non prevedeva che detto inquadramento dovesse avere decorrenza dalla data di entrata in vigore del CCNL (1 gennaio 1998), con conseguente disapplicazione di tale norma.

Chiedevano accertarsi il proprio diritto all’inquadramento nella posizione economica C2 dall’entrata in vigore del CCNL 1998-2001, con conseguente ordine al Ministero convenuto di provvedere a detto inquadramento e condanna al pagamento in loro favore delle differenze retributive tra la posizione economica C1 e quella C2, nella misura indicata in ricorso.

In subordine, chiedevano accertarsi lo volgimento delle mansioni superiori ascritte alla posizione economica C2 a decorrere dalla data di entrata in vigore del CCNL 1998-2001, con condanna del Ministero al pagamento delle differenze retributive, nonchè degli accessori di legge.

3. Il Tribunale accoglieva la domanda e, previa declaratoria del difetto di giurisdizione in relazione alla parte della domanda anteriore al 1 luglio 1998, dichiarava il diritto delle ricorrenti all’inquadramento nella posizione economica C2 a decorrere dal 1 luglio 1998, condannando il Ministero al pagamento delle relative differenze retributive.

4. La Corte d’Appello accoglieva l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigettava l’originaria domanda, anche con riguardo alla domanda proposta in via subordinata di pagamento delle differenze retributive derivanti dallo svolgimento di mansioni superiori, perchè le lavoratrici avevano svolto le mansioni proprie della qualifica loro attribuita.

5. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorrono le lavoratrici prospettando tre motivi di ricorso.

6. Resiste con controricorso l’Amministrazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’art. 13, commi 3 e 4 CCNL Compatto Ministeri 1998 – 2001, allegato A, e degli artt. 1362 e 1363 c.c., oltre che l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si sostiene, in sintesi, che la Corte d’Appello ha ritenuto legittima la trasposizione automatica delle qualifiche funzionali nelle aree operata dall’Amministrazione, prescindendo dai contenuti dei profili professionali di appartenenza dei lavoratori e ciò senza ravvisare l’assoluta contraddittorietà dello stesso CCNL che, se per un verso, indica agli artt. 16 e 13, comma 1, un inquadramento mediante trasposizione automatica in base alle precedenti qualifiche, per altro verso, dispone all’art. 13, comma 4, che ogni dipendente è inquadrato, in virtù del profilo professionale di appartenenza, nell’area e nella posizione economica ove questa è confluita.

Secondo le ricorrenti la discordanza tra la declaratoria di cui all’allegato A del CCNL, in virtù della quale chi svolge attività ispettive deve essere inquadrato nell’area C, posizione economica C2, e l’allegato “B”, secondo cui la ex 7^ qualifica dovrebbe essere inquadrata nell’area C, posizione economica C1, deve essere risolta nel senso di attribuire prevalenza alla classificazione professionale prevista dal criterio sostanziale sotteso al contratto collettivo, indicato dall’art. 13, commi 3 e 4 CCNL. 2. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, degli artt. 3, 36 e 9 Cost., dell’art. 2103 c.c., della L. n. 300 del 1970, ar6t. 13 nonchè del D.Lgs. 165 del 2001, artt. 40, 45 e 52 oltre che l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sostenendo che la Corte d’Appello si è limitata ad esaminare il profilo relativo alla violazione dell’art. 2103 c.c. senza ravvisare la violazione di altre norme imperative di legge, ritenendo legittime le previsioni di un diverso inquadramento giuridico ed economico per dipendenti della P.A. ai quali il quadro normativo di riferimento attribuisce funzioni con identici contenuti professionali. A conclusione del motivo è chiesto di accertare se la trasposizione automatica implicante l’inquadramento degli addetti alla vigilanza in una area e in una posizione economica inferiore rispetto a quella in cui le funzioni ispettive e di vigilanza sono confluite, in base alla nuova classificazione prevista dal CCNL Ministeri 1998-2001, integri la violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 e dell’art. 2103 c.c. e, sotto diverso profilo, degli artt. 3, 36 e 9 della Costituzione, della L. 300 del 1970, art. 13 nonchè del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45.

3. I suddetti motivi devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione.

Gli stessi non sono fondati e devono essere rigettati, dovendo trovare applicazione i principi già enunciati, con riguardo alla medesima fattispecie, da questa Corte dalla sentenza n. 19007 del 2010, secondo cui: nel rapporto di lavoro pubblico privatizzato, la materia degli inquadramenti del personale contrattualizzato è stata affidata dalla legge allo speciale sistema di contrattazione collettiva del settore pubblico che può intervenire senza incontrare il limite della inderogabilità delle norme in materia di mansioni concernenti il lavoro subordinato privato. Ne consegue che le scelte della contrattazione collettiva in materia di inquadramento del personale e di corrispondenza tra le vecchie qualifiche e le nuove aree sono sottratte al sindacato giurisdizionale, ed il principio di non discriminazione di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45 non costituisce parametro per giudicare delle eventuali differenziazioni operate in sede di contratto collettivo.

In particolare, nella suddetta sentenza si è affermato che l’art. 13 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri 1998 – 2001 ha introdotto un nuovo sistema di classificazione del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni mediante accorpamento delle nove qualifiche funzionali, previste anteriormente alla “contrattualizzazione”, in tre aree:

Area A – comprendente i livelli dal 1 al 3;

Area 13 – comprendente i livelli dal 4 al 6;

Area C – comprendente i livelli dal 7 al 9 ed il personale del ruolo ad esaurimento.

Il comma 4 dello stesso articolo dispone che ogni dipendente è inquadrato, in base alla ex qualifica e profilo professionale di appartenenza, nell’area e nella posizione economica ove questa è confluita.

L’art. 16, poi, detta le norme di prima applicazione e, al comma 1 (che rappresenta la disposizione che effettivamente rileva nella controversia) dispone che il personale in servizio alla data di entrata in vigore del contratto è inserito nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data mediante l’attribuzione dell’area e della posizione al suo interno secondo la tabella all. B di corrispondenza, senza incremento di spesa, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.

La tabella B, relativa alla “trasposizione automatica nel sistema di classificazione”, stabilisce la corrispondenza tra qualifiche funzionali di cui alla L. n. 312 del 1980 e le aree e le nuove posizioni economiche, corrispondenza che, per tutti i dipendenti già inquadrati in 7^ qualifica funzionale, conduce alla classificazione in area C posizione economica 1.

Le ricorrenti, quindi, già inquadrate in 7^ q.f. non potevano che essere classificati in posizione C/1 e nessun problema interpretativo o contraddizioni presentavano le riferite disposizioni contrattuali, nè è possibile ravvisare un qualsiasi contrasto tra l’automatismo previsto dal contratto e norme imperative. Pertanto, nello stabilire in sede di prima applicazione la collocazione in area C, posizione economica 1, di tutto il personale già inquadrato nella soppressa 7^ qualifica funzionale, senza alcuna distinzione o possibilità di deroga, il contratto collettivo nazionale di lavoro comparto Ministeri 1998/2001, stipulato il 16.2.1999, non si è posto in contrasto con alcuna norma imperativa, nè è ravvisabile altra causa di nullità (art. 1418 c.c.), giacchè nel settore pubblico le scelte della contrattazione collettiva in materia di inquadramenti sono sottratte al sindacato giudiziale, ed il principio di non discriminazione di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, non costituisce parametro per giudicare delle eventuali differenziazioni operate in sede di contratto collettivo.

3.1. Analoghi principi sono stati enunciati da questa Corte rispetto all’inquadramento degli assistenti dell’Ispettorato del lavoro ex 6^ qualifica funzionale (Cass., sentenza n. 29234 del 2011, n. 11695 del 2015).

4. Con il terzo motivo di ricorso le ricorrenti denunciano la violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 40 e 45, e dell’art. 10 del contratto collettivo integrativo relativo al personale del ministero del lavoro e delle politiche sociali; nonchè vizio di motivazione.

Ritengono le ricorrenti che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d’Appello, nel caso di specie non può non essere rilevata l’illegittimità del contratto integrativo laddove, in palese contrasto col sistema di classificazione delineato dal CCNL che impone l’inquadramento degli Ispettori nella posizione C2, istituisce per detto personale una procedura di riqualificazione per ottenere l’inquadramento nella posizione già individuata dal contrattazione.

Sussisterebbe, quindi la violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, nonchè art. 45 che prescrive la conformità dei contratti collettivi di comparto sancendo la nullità delle clausole difformi, come peraltro avallato dall’Avvocatura generale in sede di parere richiesto dall’Amministrazione.

Espongono, altresì, che l’art. 10 del CCNL, nello stabilire un gradualità per l’acceso alla posizione C2, risultava eccedere l’ambito rimesso alla contrattazione integrativa dall’art. 13, comma 5 CCNL, anche in relazione all’art. 16 del medesimo CCNL. Infine censurano la sentenza della Corte d’Appello per non aver riconosciuto il trattamento economico per le funzioni superiori svolte.

4.1. Il motivo non è fondato. Come si è affermato nell’esaminare i primi due motivi di ricorso, confermando quanto già statuito da questa Corte (Cass., n. 19007 del 2010), nello stabilire in sede di prima applicazione la collocazione in area C, posizione economica 1, di tutto il personale già inquadrato nella soppressa 7^ qualifica funzionale, senza alcuna distinzione o possibilità di deroga, il contratto collettivo nazionale di lavoro comparto Ministeri 1998/2001 non si è posto in contrasto con alcuna norma imperativa, nè è ravvisabile altra causa di nullità (art. 1418 c.c.), giacchè nel settore pubblico le scelte della contrattazione collettiva in materia di inquadramenti sono sottratte al sindacato giudiziale, ed il principio di non discriminazione di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, non costituisce parametro per giudicare delle eventuali differenziazioni operate in sede di contratto collettivo.

La Corte d’Appello ha ritenuto conforme al CCNL, l’art. 10 del CCNL, rilevando come correttamente le lavoratrici, tenuto conto dell’attività da loro svolta nell’ambito ispettivo, sono state ammesse a partecipare al percorso di formazione previsto dal CCNI cui è conseguito l’inquadramento delle stesse nella posizione economica C2 con decorrenza dal gennaio 2003.

Infine, escluso, per le ragioni sopra esposte, che il giudice d’appello sia incorso in errore, sia nel rigettare le censure incentrate sulla presunta violazione dell’art. 2103 c.c., sia nel ritenere corretto l’inquadramento operato dalla P.A., ne consegue che non è fondato neanche il profilo di censura basata sul prospettato mancato riconoscimento del diritto al trattamento economico corrispondente alle funzioni svolte.

5. Il ricorso deve essere rigettato.

6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro tremila per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2016

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