Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12446 del 11/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 11/05/2021, (ud. 10/02/2021, dep. 11/05/2021), n.12446

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6616-2019 proposto da:

VIANDER SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL FANTE 2, presso lo

studio dell’avvocato GIOVANNI PALMERI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CHIARA GIOE’;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI PALERMO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della

CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO

SAETTA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3091/8/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata il 18/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 10/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

 

Fatto

RITENUTO

che:

Viander s.p.a. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Sicilia, che in controversia su impugnazione di cartella di pagamento per Tarsu anno 2009 ha respinto l’appello della società, confermando la sentenza di primo grado. La CTR ha ritenuto irrilevante la pendenza del giudizio sugli avvisi di accertamento relativi ad anni precedenti e infondata la domanda sulla mancanza di atti prodromici alla impugnata cartella; quanto alla contestata carenza di motivazione ha richiamato gli avvisi di accertamento e la documentazione del Comune che in sede di appello ha documentato l’accesso in loco; conferma la validità della tariffa applicata, non incisa dall’annullamento della delibera relativa ad altra annualità (2006).

Il Comune di Palermo si costituisce con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Col primo motivo si censura la sentenza impugnata per violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 72, comma 1, in quanto la notifica di avvisi di accertamento relativi ad altre annualità e non definitivi non giustifica l’iscrizione a ruolo per l’annualità 2009;

2. Il motivo è fondato.

2.1. Va premesso che il rapporto tributario relativo alla TARSU è connesso ad una dichiarazione ultrattiva del contribuente che ha efficacia fino ad una successiva denuncia di variazione ovvero ad un accertamento dell’ente (vedi Cass. n. 20646 del 2007).

Ai fini della riscossione del tributo l’ente impositore, ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 71, può procedere all’emissione di un avviso di accertamento quando il contribuente non abbia presentato la denunzia prescritta dal precedente art. 70, oppure nel caso in cui ritenga che la denuncia presentata sia infedele o incompleta (Cass. n. 19255 del 2003; Cass. n. 19181 del 2004; Cass. n. 20646 del 2007). Qualora invece la denuncia sia stata presentata, e l’ente ritenga di non contestarla, medesimo D.Lgs., art. 72, comma 1, consente al Comune di procedere direttamente alla liquidazione della TARSU, sulla base degli elementi dichiarati dallo stesso contribuente originariamente, ed alla conseguente iscrizione a ruolo, attraverso la meccanica applicazione dei ruoli dell’anno precedente e dei dati in esso contenuti, procedendo alla notificazione di una cartella esattoriale, senza previa emissione di alcun avviso di accertamento.

2.2. Secondo quanto già ritenuto da questa Corte “In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 72, comma 1, attribuisce ai Comuni la facoltà eccezionale, non suscettibile di applicazioni estensive, di procedere direttamente alla liquidazione della tassa ed alla conseguente iscrizione a ruolo sulla base dei ruoli dell’anno precedente, purchè sulla base di dati ed elementi già acquisiti e non soggetti ad alcuna modificazione o variazione, sicchè, salvo il caso di omessa denuncia o incompleta dichiarazione da parte del contribuente, non occorre la preventiva notifica di un atto di accertamento.” (cfr Cass. n. 22248 del 2015 e n. 19120 del 2016; n. 14043/2019).

2.3. Nella fattispecie ricorre l’ipotesi sopra richiamata di presenza di una denuncia presentata dalla società contribuente ai fini Tarsu rispetto alla quale la cartella contiene dati ed elementi diversi, in particolare una maggiore superficie assoggettata a imposta (come risulta dalla sentenza della CTP richiamata in atti – v. pag. 3 del controricorso); nè può la mancanza di motivazione dell’atto essere recuperata col richiamo ad avvisi di accertamento relativi a diverse annualità (2003/2007), peraltro non definitivi (cfr. Cass. n. 8646 e n. 8647/2019 che hanno accolto con rinvio il ricorso del contribuente sulla dichiarata inammissibilità dell’appello sugli avvisi di accertamento anni 2003/2007).

3. Col secondo motivo si deduce violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, e artt. 97 e 24 Cost., non potendo l’accesso postumo ai locali del contribuente sanare il vizio di motivazione riferibile ad annualità precedente.

Il motivo è fondato, non potendo la mancanza di una congrua motivazione dell’atto tributario essere “integrata” in giudizio dall’Amministrazione finanziaria, in ragione della natura impugnatoria del processo tributario (Cass. n. 12400/2018). L’obbligo di idonea e completa motivazione dell’atto è infatti volto ad assicurare al contribuente il pieno esercizio del diritto di difesa nel giudizio di impugnazione, sicchè l’Ufficio accertatore non può integrare il contenuto della detta motivazione in corso di causa (Cass. 2382/2018). Nella fattispecie peraltro l’accesso ai luoghi è stato effettuato dal Comune nell’anno 2015, rispetto all’annualità 2009.

4. La CTR non si è adeguata ai superiori principi per cui il ricorso va accolto e la sentenza cassata con rinvio alla CTR della Sicilia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR del Sicilia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2021

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