Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12446 del 08/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 08/06/2011, (ud. 30/03/2011, dep. 08/06/2011), n.12446

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.A.E.D. Soc. ALBERGHIERA EREDI D’ASCIA PIETRO & C. SAS con sede

in

(OMISSIS), in persona dei legali rappresentanti D.

G. e S.M.G., rappresentata e difesa, giusta

procura speciale per scrittura privata, autenticata dal Notaio Arturo

Antonio Pasquale di Ischia del 22.05.2006, rep. 60241, dagli Avv.ti

Tedeschi Dario e Diego Palazzoni, elettivamente domiciliata nel

relativo studio in Roma, Viale dell’Università, 27;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE e MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in

persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi

dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliati in

Roma, Via dei Portoghesi, 12;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 67/20/2005 della Commissione Tributaria

Regionale di Napoli – Sezione n. 20, in data 05/04/2005, depositata

il 20 aprile 2005;

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica Udienza del 30

marzo 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Sentiti i difensori della ricorrente, Avv.ti Tedeschi e Palazzolo;

Presente il P.M. dott. BASILE Tommaso che ha chiesto dichiararsi

l’inammissibilità del ricorso ed in subordine il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società in epigrafe indicata impugnava in sede giurisdizionale la cartella esattoriale, relativa al pagamento di IVA degli anni 1988 e 1989, eccependo, fra l’altro, la prescrizione e la notifica oltre il termine decadenziale, nonchè la mancata notifica del previo avviso di accertamento.

L’adita CTP di Napoli, rigettava il ricorso, ed i Giudici di secondo grado, pronunciando sull’appello del contribuente, lo respingevano.

Con ricorso notificato il 31 maggio 2006, la contribuente ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata, e con successiva memoria del 22.03.2011, ha ulteriormente illustrato le proprie ragioni.

L’intimata Agenzia delle Entrate ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze, giusto controricorso notificato il 22.08.2006, hanno chiesto il rigetto dell’impugnazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, va dichiarata l’inammissibilità del controricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per non essere stato parte nel giudizio di appello e, d’altronde, per non essere stato evocato in giudizio dall’odierna ricorrente; risulta, peraltro, il ricorso di che trattasi notificato il 31 maggio 2006, quindi, dopo la data dell’1 gennaio 2001, a decorrere dalla quale l’Agenzia delle Entrate è subentrata all’Amministrazione delle Finanze nei rapporti giuridici già facenti capo a quest’ultima. I Giudici di merito, hanno rigettato l’appello della contribuente e confermato la decisione di primo grado, opinando, per un verso, che era a ritenersi infondato l’assunto della contribuente, secondo cui l’impugnata cartella non era stata preceduta dalla notifica dei presupposti avvisi di accertamento, desumendosi dagli atti che gli avvisi di accertamento, non solo erano stati notificati ma, pure, erano stati impugnati dalla contribuente e le relative cause erano state definite dalla CTP con le sentenze n. 406/31/2000 e n. 434/31/2000, entrambe passate in giudicato, sulla cui scorta era stata, poi, emessa la cartella in questa sede impugnata.

Sotto altro profilo, la CTR ha argomentato che la contribuente non poteva più avvalersi del condono, stante la definitività degli accertamenti e la mancata produzione di documentazione idonea a giustificare la pretesa.

La contribuente, a sua volta, censura l’impugnata decisione, sia per falsa applicazione dell’art. 12 e violazione della L. n. 289 del 2002, art. 16 nonchè per violazione dell’art. 2697 c.c. e della L. n. 212 del 2000, artt. 1, 5 e 10 sia pure per violazione dell’ordinamento tributario di cui alla L. n. 212 del 2000, artt. 1, 5 e 10 segnatamente degli artt. 1, 5 e 10, e per omessa motivazione su punto decisivo della controversia.

Le doglianze, sulla base del quadro normativo di riferimento e dei principi fissati in pregresse pronunce, condivise dal Collegio, non risultano fondate.

In ordine al primo mezzo, è stato, infatti, affermato che “In tema di condono fiscale, l’avviso di liquidazione di imposte definite nei confronti di contribuenti con sentenza passata in giudicato non può qualificarsi come atto di accertamento suscettibile di ulteriore definizione mediante il condono di cui alla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16 nè può giovarsi della sospensione dei termini processuali di cui al citato art. 16, comma 6 sospensione riservata alle liti “condonabili” (Cass. n. 12670/2005, n. 2006/2006, n. 1482/1999, n. 9710/2005).

Nel caso, in base a tale principio, avendo i Giudici di merito accertato che la contribuente aveva opposto gli avvisi di accertamento ed i relativi giudizi erano stati definiti con sentenze passate giudicato, deve ritenersi preclusa la possibilità di definizione agevolata ai sensi dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16 della controversia, introdotta con ricorso avverso la cartella esattoriale, emessa proprio sulla base degli accertamenti definitivi per effetto dei giudicati, trattandosi di provvedimento, ormai di mera liquidazione del tributo, senza l’esercizio di alcun potere discrezionale.

Il secondo mezzo risulta, anzitutto inammissibile, e comunque infondato.

L’inammissibilità è connessa alla novità della censura. La questione relativa all’affidamento, infatti, introduce una questione del tutto nuova, che non risulta dedotta e dibattuta nei precedenti gradi del giudizio e che non riguarda la ratio della decisione impugnata (Cass. n. 28302/2005, n. 27343/2005, n. 21490/2005, n. 7046/2001).

Nel merito, la doglianza dovrebbe essere, comunque, rigettata, per infondatezza, sulla base del seguente principio di diritto “In tema di legittimo affidamento del contribuente di fronte all’azione dell’Amministrazione finanziaria, ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 10, commi 1 e 2 (cd. Statuto del contribuente), che tale tutela ha voluto esplicitamente offrire, costituisce situazione tutelabile quella caratterizzata: a) da un’apparente legittimità e coerenza dell’attività dell’Amministrazione finanziaria, in senso favorevole al contribuente; b) dalla buona fede del contribuente, rilevabile dalla sua condotta, in quanto connotata dall’assenza di qualsiasi violazione del dovere di correttezza gravante sul medesimo; c) dall’eventuale esistenza di circostanze specifiche e rilevanti, idonee a indicare la sussistenza dei due presupposti che precedono.

Infatti, i casi di tutela espressamente enunciati dal comma secondo del cit. art. 10 (attinenti all’area della irrogazione di sanzioni e della richiesta di interessi), riguardanti situazioni meramente esemplificative e legate a ipotesi ritenute maggiormente frequenti, non limitano la portata generale della regola, idonea a disciplinare una serie indeterminata di casi concreti” Cass. N. 17576/2002n. 2133/2002, n. 14782/2001. Ciò posto, deve escludersi che la fattispecie denunciata dalla contribuente, possa essere ritenuta tutelabile in base al richiamato principio, il quale postula la ricorrenza di due presupposti, nel caso, all’evidenza, insussistenti, stante, per un verso, il fatto che l’attività dell’amministrazione finanziaria, che aveva proposto la definizione del giudizio, introdotto con l’impugnazione della cartella esattoriale liquidata in base a sentenze passate in giudicato, appariva chiaramente contra legem, non poteva ingenerare l’insorgere di legittime aspettative, e quindi, era tale da escludere la sussistenza del particolare requisito soggettivo della buona fede.

Conclusivamente, va dichiarato inammissibile il controricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e rigettata l’impugnazione nei confronti dell’Agenzia Entrate.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in favore della controricorrente Agenzia Entrate, in complessivi Euro duemilacento, di cui Euro duemila per onorario ed Euro cento per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge, mentre vanno compensate tra contribuente e Ministero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il controricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e compensa le spese; rigetta il ricorso nei confronti dell’Agenzia Entrate e condanna la società contribuente al pagamento, in favore dell’Agenzia medesima, al pagamento delle spese processuali, in ragione di complessivi Euro duemilacento, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 30 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2011

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