Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12445 del 20/05/2010
Cassazione civile sez. III, 20/05/2010, (ud. 08/04/2010, dep. 20/05/2010), n.12445
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 8917/2009 proposto da:
SPORTAL ITALIA SRL in persona del legale rappresentante nonchè
amministratore unico e PUBBLIVISION SRL in liquidazione in persona
del liquidatore, entrambe elettivamente domiciliate in ROMA, VIA COLA
DI RIENZO 271, presso lo studio dell’avvocato TESSAROLO Costantino,
che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato FOGLIA GIUSEPPE,
giusta procura speciale alle liti a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
MEDIAINVEST SRL in persona dell’amministratore unico e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
BRUNO BUOZZI 107, presso lo studio dell’avvocato DEL PRATO Enrico,
che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 579/2008 del TRIBUNALE di PARMA del 4.4.08,
depositata il 09/04/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio
dell’8/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.
La Corte:
Fatto
PREMESSO IN FATTO
Il giorno 26 febbraio 2010 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:
“1.- Con sentenza n. 579/2008 il Tribunale di Parma ha respinto l’opposizione proposta dalle s.r.l. Sportal Italia e Publivision all’esecuzione intrapresa dalla s.r.l. Mediainvest, sulla base di una sentenza di condanna al rilascio di un immobile in Parma, sentenza emessa nei confronti di società terze, a cui l’immobile era stato concesso in locazione. Assumevano le opponenti di avere anch’esse diritto di occupare parte dei locali, in virtù di apposito accordo con la locatrice e con le conduttrici.
Il Tribunale ha ritenuto non dimostrata l’esistenza dell’accordo.
Sportai e Publivision propongono ricorso per cassazione, a cui resiste Mediainvest con controricorso.
2.- L’unico motivo di ricorso è inammissibile per l’assoluta inadeguatezza del quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ..
Le ricorrenti si limitano a dichiarare, a questo titolo, che il quesito……si incentra sull’osservanza dei criteri normativi,… ai sensi degli art. 112, 115, 116 c.p.c…..nella delimitazione del thema decidendum.. e nella valutazione del materiale probatorio……essendo escluso che, cessata la materia del contendere, sia ammissibile la pronuncia nel merito della lite, ovvero il diniego di ogni valore di prova, alle testimonianze…..al fine della statuizione sulla soccombenza virtuale.
Trattasi di quesito generico e astratto, che non enuncia il problema concreto al quale si chiede di dare soluzione; non specifica quale fosse la fattispecie da decidere; in che termini e sotto quali aspetti la sentenza impugnata abbia disapplicato i richiamati principi di diritto; quale sarebbe stata l’interpretazione corretta.
Il quesito, pertanto, non è in termini e non enuncia la regula iuris che la Corte di legittimità dovrebbe affermare, come prescritto dall’art. 366 bis cod. proc. civ. (Cass. Civ. S.U. 11 marzo 2008 n. 6420. Cass. Civ. Sez. 3^, 30 settembre 2008 n. 24339 e 9 maggio 2008 n. 11535).
3.- Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, con procedimento in Camera di consiglio”. – La decisione è stata comunicata al Pubblico Ministero e ai difensori delle parti.
Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
– Le parti hanno depositato memoria.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione, che le argomentazioni difensive contenute nella memoria delle ricorrenti non valgono a disattendere. Con riferimento alle censure proposte ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, esse sono parimenti inammissibili, poichè manca un momento di sintesi, analogo al quesito di diritto, che puntualizzi il fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume insufficiente o contraddittoria, e le ragioni per cui essa è da ritenere inidonea a giustificare la soluzione adottata (cfr. per tutte Cass. Civ. S.U. 18 giugno 2008 n. 16258; Cass. Civ. Sez. 3^, 4 febbraio 2008 n. 2652; Cass. Civ. Sez. Ili, 7 aprile 2008 n. 8897; Cass. Civ. 25 marzo 2009 n. 7197).
Tale requisito non si può ritenere rispettato quando solo la completa lettura del motivo – a seguito di un interpretazione svolta dal lettore e non prospettata dal ricorrente – consenta di individuare il fatto controverso e l’inidoneità della motivazione (cfr. fra le tante Cass. civ. Sez. 3^, 18 luglio 2007 n. 16002 e 26 febbraio 2008 n. 4961).
2.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
3.- Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali, liquidate complessivamente in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per onorari di avvocato; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 8 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2010