Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12445 del 16/06/2016


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Cassazione civile sez. lav., 16/06/2016, (ud. 16/03/2016, dep. 16/06/2016), n.12445

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2536-2011 proposto da:

D.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA ETRURIA, 40, presso lo studio dell’avvocato MONICA

SCANDALIATO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

DILETTA BOCCHINI, giusta procura speciale notarile in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore in

carica pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI

PORTOGHESI 12, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6262/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 26/01/2010 r.g.n. 3173/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/03/2016 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito l’Avvocato BOCCHINI DILETTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 6262/09, depositata il 26 gennaio 2010, accoglieva l’impugnazione proposta dall’Agenzia delle Dogane, nei confronti di D.M., avverso la sentenza n. 6969/06, emessa tra le parti dal Tribunale di Roma, e in riforma della suddetta sentenza, rigettava la domanda proposta dal lavoratore in primo grado.

2. Il Tribunale aveva dichiarato il diritto del D. alla qualifica F1, area terza, del CCNL agenzie fiscali, dal 16 settembre 1998 al 1 marzo 2004, con conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento delle relative differenze retributive quantificate in Euro 21.498,47, oltre interessi.

3. La Corte d’Appello ha affermato che non poteva spettare la superiore qualifica richiesta atteso che le mansioni maggiormente qualificanti (presso il servizio “trattamento fondamentale” e presso il servizio “trattamento competenze accessori”, il D. si occupava solo della corresponsione del trattamento stipendiale e competenze accessorie) venivano svolte sotto la direzione del dirigente o del suo vicario, che peraltro, in base agli ordini di servizio n. 7084/98 e 571/01, esaminavano preventivamente la regolarità delle pratiche sotto il profilo giuridico amministrativo, con relativa assunzione dei responsabilità (obbligo di firma) a carico del dirigente.

I compiti svolti dal D. rientravano, quindi, in quelli previsti per l’area di appartenenza, seconda.

4. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre D.M., prospettando un motivo di ricorso.

5. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Dogane.

6. Il ricorrente ha depositato comparsa di costituzione di nuovo difensore.

Diritto

MOTIVI

1. Con l’unico motivo di ricorso è dedotta omessa ed insufficiente motivazione della sentenza su punti decisivi della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Espone il ricorrente che la riconducibilità dei compiti svolti da sè medesimo nella superiore qualifica, e il ruolo di solo coordinamento e non operativo svolto dal dirigente e dal vicario risultavano dai documenti in atti (ordini di servizio del 16 settembre 1998 e del 23 gennaio 2001), che attribuivano ad esso ricorrente il servizio del trattamento fondamentale e l’assegnazione anche al servizio competenze accessorie.

Nè ci si poteva riferire alla declaratoria contrattuale del profilo di appartenenza per descrivere le effettive mansioni svolte da esso ricorrente. Le stesse erano quelle della terza area.

Il ricorrente trattava e lavorava personalmente, senza alcuna preventiva supervisione e dall’inizio alla fine, le pratiche assegnategli sulla base delle proprie conoscenze, normative e amministrative, e sulla base dell’elevato livello di professionalità acquisita, senza che gli fossero fornite indicazioni dai dirigenti o dal vicario sulle modalità di gestione giuridico- amministrativa, nonchè economica.

La Corte d’Appello, poichè aveva ritenuto quanto contenuto negli ordini di servizio insufficiente a provare le mansioni svolte dal D., avrebbe dovuto ammettere le prove per testi già articolate, chieste in primo grado e reiterate in appello, o motivare sulla mancata ammissione. Le prove erano state chieste con la memoria di costituzione in appello.

Prospetta il ricorrente, altresì, che la Corte d’Appello aveva affermato che la dedotta disparità di trattamento non era supportata da prova. Invece la circostanza che lo stesso, inquadrato in F2 (già B2), svolgesse i compiti dei dipendenti inquadrati in F1 (già C1) era un fatto supportato dagli ordini di servizio, da cui, in particolare si evinceva che i compiti di trattamento stipendiale erano svolte da 4 persone (tra cui esso ricorrente), due di qualifica C1 e due di qualifica inferiore B2.

La Corte d’Appello aveva omesso di valutare i documenti prodotti. Non vi era quindi una diversa valutazione delle prove, ma una totale assenza di qualsiasi analisi di documenti rilevanti ai fini della decisione.

1.1. Osserva il Collegio, preliminarmente, che il ricorrente, pur prospettando di avere riproposto in appello la richiesta di prove per testi formulata in primo grado, non riproduce il relativo passo della memoria di costituzione, con conseguente inammissibilità del relativo profilo di censura per mancanza di autosufficienza, atteso che la parte appellata, vittoriosa in primo grado, non riproponendo alcuna richiesta di riesame della sentenza, ad essa favorevole, deve manifestare in maniera univoca la volontà di devolvere al giudice del gravame anche il riesame delle proprie richieste istruttorie sulle quali il primo giudice non si è pronunciato, richiamando specificamente le difese di primo grado, in guisa da far ritenere in modo inequivocabile di aver riproposto l’istanza di ammissione della prova (Cass., n. 3376 del 2011).

Quanto agli ulteriori profili di censura, il motivo di ricorso non è fondato.

La Corte d’Appello ha posto a fondamento della propria decisione di rigetto della domanda del D. la seguente interpretazione delle declaratorie contrattuali del CCNL agenzie fiscali che delineano i profili delle due aree che vengono in rilievo:

B2- F2, seconda area (“lavoratori che, nel quadro di indirizzi definiti, in possesso di conoscenze teoriche e pratiche, svolgono attività operative che richiedono specifiche conoscenze dei processi operativi e gestionali ovvero svolgono funzioni specialistiche nei vari campi di applicazione”): possesso di conoscenze teoriche e pratiche con autonomia esecutiva in relazione a processi e problematiche di discreta complessità;

C1- F1, terza area (“lavoratori che, nel quadro di indirizzi generali, per la conoscenza dei vari processi gestionali, svolgono, nelle unità di livello non dirigenziale a cui sono preposti, funzioni di direzione, coordinamento e controllo di attività rilevanti, ovvero lavoratori che svolgono funzioni che si caratterizzano per il loro elevato contenuto specialistico”):

conoscenza dei vari processi gestionali e elevato contenuto specialistico delle funzioni svolte in alternativa alle funzioni di direzione coordinamento e controllo.

Rilevava, quindi, che il D., presso il servizio trattamento fondamentale e trattamento competenze accessorie, aveva svolto le mansioni maggiormente qualificanti sotto la direzione di un dirigente o di un suo vicario, come risultava dagli ordini di servizio, con assunzione di responsabilità da parte del dirigente.

Dunque, dirigente e vicario non avevano solo funzioni di coordinamento (a prescindere dal fatto che le stesse costituivano un elemento tipico della superiore qualifica richiesta), ma esaminavano preventivamente la regolarità delle pratiche sotto il profilo giuridico amministrativo, con diretta assunzione di responsabilità.

Tale circostanza che risultava dagli ordini di servizio 7084/98 e 571/01 escludeva che al ricorrente poteva essere attribuita la qualifica F1.

Il ricorrente non ha impugnato la interpretazione delle disposizioni contrattuali che vengono in rilievo, ma prospetta un vizio di motivazione deducendo che la Corte d’Appello avrebbe omesso di valutare gli ordini di servizio.

La motivazione della sentenza del giudice di secondo grado pone, invece, in evidenza come la Corte d’Appello ha preso in esame gli ordini di servizio ed il loro contenuto e con motivazione congrua ha rilevato che dagli stessi, in ragione della funzione di direzione e controllo demandata al dirigente o dal vicario, emergeva la mancanza dei requisiti per il riconoscimento dell’inserimento nella terza area.

Non è ravvisabile, dunque, la obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero una obiettiva deficienza, nel complesso della sentenza medesima, del procedimento logico che ha indotto il predetto giudice, sulla scorta degli elementi acquisiti, al suo convincimento. Va osservato, peraltro, che, per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi (come accaduto nella specie) le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in tal caso ritenere implicitamente disattese tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse.

Il ricorrente, inoltre, non riproduce il contenuto degli ordini di servizio posto a fondamento della propria difesa.

Neppure sussiste il vizio di motivazione circa la prospettata disparità di trattamento. La Corte d’Appello ha escluso che la stessa fosse stata provata.

Tale statuizione non è adeguatamente incisa dalla doglianza del ricorrente atteso che il giudice di secondo grado rigettava la domanda di quest’ultimo in quanto, assegnato al servizio trattamento fondamentale e trattamento competenze accessorie, svolgeva (come risultava dagli ordini di servizio) compiti e funzioni non riferibili alla terza area. Pertanto, la mera assegnazione allo stesso servizio di personale F1 dedotta dal ricorrente, come affermato dalla Corte d’Appello, non prova la illegittimità del diverso inquadramento del ricorrente.

2. Il ricorso deve essere rigettato.

3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro cento per esborsi, Euro tremilacinquecento per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15 per cento e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2016

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