Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12445 del 08/06/2011
Cassazione civile sez. trib., 08/06/2011, (ud. 30/03/2011, dep. 08/06/2011), n.12445
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
V.V. residente a (OMISSIS), rappresentato e difeso,
giusta delega a margine del ricorso, dall’Avv. Apuzzo Paolo,
elettivamente domiciliato in Roma, Via della Giuliana, 35 presso lo
studio dell’Avv. Federico Genovesi;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro
tempore;
– intimata –
AVVERSO la sentenza n. 52/47/2005 della Commissione Tributaria
Regionale di Napoli – Sezione n. 47, in data 08/04/2005, depositata
il 18 aprile 2005;
Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica Udienza del 30
marzo 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;
Presente il P.M. dott. BASILE Tommaso, che ha chiesto l’accoglimento
del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente impugnava in sede giurisdizionale gli avvisi di mora, relativi al pagamento di IVA degli anni 1985 e 1986, deducendone la nullità, per omessa notifica degli atti presupposti, cioè degli avvisi di accertamento e delle cartelle esattoriali, nonchè per l’intervenuta decadenza dell’Ufficio dalla pretesa fiscale.
L’adita CTP di Napoli, accoglieva il ricorso, mentre i Giudici di secondo grado, pronunciando sull’appello dell’Agenzia Entrate, lo accoglieva.
Con ricorso notificato il 31 maggio 2006, il contribuente ha chiesto l’annullamento della decisione di appello.
L’intimata Agenzia, non ha svolto difese in questa sede.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il contribuente censura l’impugnata decisione per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, nonchè per violazione o falsa applicazione di legge.
Il Collegio ritiene che il primo mezzo con cui la decisione viene censurata per vizio di motivazione, sia fondato e vada accolto, in quanto le espressioni utilizzate per accogliere l’appello dell’Agenzia e riformare la decisione di primo grado non assolve all’obbligo motivazionale, non risultando in linea con il condiviso principio secondo cui è configurabile l’omessa motivazione, “quando il giudice di merito omette di indicare nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logico-giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento (Cass. n. 890/2006, n. 1756/2036, n. 2067/1998).
In buona sostanza, le sintetiche espressioni adoperare dalla C.T.R. non solo appaiono inadeguate sotto il profilo della coerenza logico formale, rivelando un sintomo d’ingiustizia nella soluzione della questione di fatto, ma pure rivelano decisive pretermissioni di elementi, che ove esaminate e valutate, avrebbero, ragionevolmente, potuto indurre ad un diverso decisum.
Nel caso, oltretutto, la motivazione avrebbe dovuto essere ancor più completa ed esauriente, tenuto della duplice argomentazione utilizzata dai Giudici di primo grado per accogliere il ricorso del contribuente avendo ritenuto ed affermato la nullità degli avvisi di mora, sotto il duplice profilo della mancata notifica degli atti presupposti e di decadenza dell’Officio dall’esercizio della pretesa fiscale.
Il ricorso va, dunque, accolto e per l’effetto, cassata l’impugnata sentenza, la causa va rinviata ad altra sezione della C.T.R. della Campania la quale procederà al riesame e, adeguandosi ai richiamati principi, pronuncerà sul merito, ed anche sulle spese del presente giudizio di cassazione, offrendo congrua motivazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della CTR della Campania.
Così deciso in Roma, il 30 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2011