Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12444 del 20/05/2010
Cassazione civile sez. III, 20/05/2010, (ud. 08/04/2010, dep. 20/05/2010), n.12444
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 8713/2009 proposto da:
G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FANTINO
TAGLIETTI 33, presso lo studio dell’avvocato RAIMONDI LORENA,
rappresentato e difeso dall’avvocato OTTAVIANONI Maria Cristina,
giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
CATTOLICA ASSICURAZIONE SOCIETA’ COOPERATIVA A R.L. (già Verona
Assicurazioni) in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCO ATTILIO 14, presso lo
studio dell’avvocato MATTICOLI Mario, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato GALASSI RICCARDO, giusta procura in calce al
ricorso notificato;
– controricorrente –
e contro
T.D.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 209/2008 del TRIBUNALE di ANCONA dell’8.2.08,
depositata il 13/02/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio
dell’8/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.
La Corte:
Fatto
PREMESSO IN FATTO
Il giorno 26 febbraio 2010 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:
“1.- G.G. propone ricorso per cassazione contro la sentenza n. 209/2008 del Tribunale di Ancona che – in riforma della sentenza emessa dal Giudice di pace di Ancona – ha respinto la domanda di risarcimento dei danni proposta contro T.D. e la s.p.a. Verona Assicurazioni, a seguito di un incidente stradale occorso il 3.6.2000, all’ingresso del casello autostradale di Ancona Nord. Resiste con controricorso la soc. coop. a r.l. Cattolica Assicurazione, subentrata all’originaria convenuta.
Gli eredi di T.D. – deceduto nelle more del giudizio – non hanno depositato difese.
1.- L’unico motivo di ricorso – che denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su di un fatto decisivo per il giudizio e violazione dell’art. 154 C.d.S. – è inammissibile, per l’omessa formulazione del quesito di diritto, e della sintesi delle censure di difetto di motivazione, come prescritto dall’art. 366 bis cod. proc. civ. (cfr. per tutte, Cass. Civ. S.U. 10 settembre 2009 n. 19444;
Cass. civ. 15 settembre 2008 n. 23591).
Il motivo propone inoltre il riesame del merito della vertenza ed una nuova e diversa valutazione delle testimonianze, questioni il cui esame è precluso in sede di legittimità, ove la sentenza del giudice di merito non presenti illogicità o contraddizioni intrinseche alla motivazione, vizi che non si ravvisano nel caso in esame.
5.- Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, con procedimento in Camera di consiglio”. – La decisione è stata comunicata al Pubblico Ministero e ai difensori delle parti.
Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione.
2.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
3.- Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali in favore della soc. coop. a r.l. Cattolica Assicurazioni, liquidate complessivamente in Euro 1.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 800,00 per onorari di avvocato; oltre al rimborso delle spese generali e degli accessori previdenziali e fiscali di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 8 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2010