Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12444 del 16/06/2016

Cassazione civile sez. lav., 16/06/2016, (ud. 16/03/2016, dep. 16/06/2016), n.12444

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2347-2011 proposto da:

N.L., (OMISSIS), V.I., R.

L., NA.MA., A.E., tutti elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo studio

dell’avvocato SERGIO NATALE EDOARDO GALLEANO, che li rappresenta e

difende giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, C.F. (OMISSIS),

in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e

difeso dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici

domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI, 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4277/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 18/01/2010 R.G.N. 6375/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/03/9016 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito l’Avvocato GALLEANO SERGIO NATALE EDOARDO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per: improcedibilità.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL FATTO

1. La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 4277 del 2009, depositata il 18 gennaio 2010, rigettava l’appello proposto da N.L. e altri nei confronti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avverso la sentenza, resa tra le parti dal Tribunale di Roma, del 19 aprile 2006.

2. I lavoratori avevano adito il giudice di primo grado per sentire accertare il diritto ad essere inquadrati in posizione economica C3, con decorrenza giuridica ed economica dal 1 gennaio 2002, per effetto della partecipazione degli stessi ai corsi indetti dal suddetto Ministero con decreto del 4 aprile 2001, in attuazione dell’accordo integrativo del CCNL 1998-2001, nonchè per sentire condannare l’Amministrazione al risarcimento del danno, nella misura della retribuzione mensile spettante dal 1 gennaio 2002 all’effettivo riconoscimento della posizione economica C3.

3. Il Tribunale rigettava la domanda.

4. Ricorrono i lavoratori per la cassazione della sentenza resa in grado di appello, con tre motivi di ricorso.

5. Resiste il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con controricorso.

6. I ricorrenti hanno depositato memoria in prossimità dell’udienza.

Diritto

MOTIVI DI RICORSO

1. I motivi di ricorso proposti, sono rubricati come di seguito riportato:

1) violazione del’art. 414 in connessione con l’art. 421 c.p.c. e art. 437 c.p.c., comma 2; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo per il giudizio;

2) violazione degli artt. 115, 4141, 420 e 421 c.p.c. e art. 2967 c.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo per il giudizio;

3) violazione dell’art. 421 c.p.c., dell’art. 2909 c.c., e dell’art. 111 Cost. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo per il giudizio.

2. In ragione delle modalità di esposizione del fatto, nonchè per le modalità di esposizione dei suddetti motivi di ricorso, viene in rilievo la problematica dei ricorsi predisposti in modo tale che siano riprodotti con procedimento fotografico (o similare) gli atti dei pregressi gradi e i documenti ivi prodotti, tra di loro giustapposti con mere proposizioni di collegamento.

3. Il fatto e svolgimento del processo (pagg. 1-32 del ricorso) è costituito dalla successione della riproduzione del ricorso di primo grado, di alcuni documenti, delle note delle parti e documenti allegati.

4. I motivi, ugualmente rinviano tout court, o riproducono atti del giudizio. Nel primo motivo (pag. 34 e 35), a sostegno dell’allegazione dell’utile inserimento in graduatoria, si rinvia agli atti “integralmente riportati” nel fatto del ricorso, con una evidente carenza di autosufficienza della censura, nella quale la critica alla decisione della Corte d’Appello non è mediata da una ragionata prospettazione difensiva.

Nel secondo motivo (pag. 35-122), che verte sulla acquisizione al giudizio di documentazione ex art. 421 c.p.c., le pagg. 39-108 e 109-

121 contengono la riproduzione di documenti.

La parte narrativa si avvale (pagg. 36-39) della riproduzione di scheda CED di sentenza cassazione, stralci di note dell’Amministrazione in primo grado, richiamo a documenti integralmente riprodotti nel fatto, stralci note dei ricorrenti in primo grado; (pag. 108) della indicazione che i documenti riprodotti nelle pagine precedenti devono essere valutati alla luce del bando di concorso e che ulteriore documentazione viene riprodotta a seguire in ossequio al principio di autosufficienza.

Nel terzo motivo si deduce che non ha rilievo che parte della documentazione, di cui si era fatto cenno, risultando così connesso il terzo motivo ai precedenti, fosse stata depositata successivamente al ricorso, atteso che era stata acquisita agli atti e senza eccezioni.

5. Così come il primo anche il secondo ed il terzo motivo sono inammissibili. L’indirizzo costante di questa Corte (Cass., S.U., n. 5698 del 2012, Cass., S.U., n. 19255 del 2010; Cass., S.U. n. 16628 del 2009; Cass., n. 15180 del 2010) ha sanzionato di inammissibilità, per violazione del criterio di autosufficienza, detta modalità grafica, poichè essa equivale, in sostanza, ad un rinvio puro e semplice agli atti di causa e viola di poi il precetto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, che impone l’esposizione sommaria dei fatti di causa, sostituita da una modalità che farraginosa e complessa.

Le Sezioni Unite hanno affermato, in particolare, che, nel ricorso per cassazione, una tecnica espositiva dei fatti di causa realizzata mediante la pedissequa riproduzione degli atti processuali non soddisfa il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3, che prescrive “l’esposizione sommaria dei fatti della causa” a pena di inammissibilità, atteso che detta prescrizione è preordinata allo scopo di agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa, l’esito dei gradi precedenti con eliminazione delle questioni non più controverse, ed il tenore della sentenza impugnata in immediato coordinamento con i motivi di censura.

L’assolvimento del requisito in questione è considerato dal legislatore come un’attività di narrazione del difensore che, in ragione dell’espressa qualificazione della sua modalità espositiva come sommaria, postula un’esposizione finalizzata a riassumere sia la vicenda sostanziale dedotta in giudizio che lo svolgimento del processo. Nello stesso senso si sono più volte espresse anche le sezioni semplici.

La consecuzione di atti puramente giustapposti (o intervallati da locuzioni di accordo, carenti di una compiutezza argomentativa tecnico-giuridica), se allevia la arte ricorrente dal necessario sforzo di selezione e di sintesi, pone a carico della Corte, come nel caso di specie, un compito che le è istituzionalmente estraneo, non risponde alla ratio del giudizio impugnatorio, e che non può essere giustificato con l’intento di assolvere più puntualmente all’onere di autosufficienza, perchè il momento della verifica degli atti viene solo dopo la sommaria ed autosufficiente esposizione dei fatti e dei motivi e non può essere anticipato.

6. Il ricorso è inammissibile.

7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro tremila per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2016

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