Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12444 del 08/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 08/06/2011, (ud. 30/03/2011, dep. 08/06/2011), n.12444

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,

nei cui Uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

D’EASS ASSICURAZIONI SPA, in liquidazione coatta amministrativa, con

sede in (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa, giusta delega a margine del controricorso,

dall’Avv. RIZZO SERGIO, elettivamente domiciliata nello studio

dell’Avv. Alfio Grasso in Roma, Via della Piramide Cestia n. 1;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n.30/22/2005 della Commissione Tributaria

Regionale di Palermo – Sezione n. 22, in data 09/04/2005, depositata

il 28 maggio 2005;

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica Udienza del 30

marzo 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasì;

Sentito l’Avv. Diana Ranucci, dell’Avvocatura Generale dello Stato,

per la ricorrente;

Sentito, altresì, giusta delega del difensore, l’Avv. Paolo

Calabretta, per la contribuente;

Presente il P.M. Dott. BASILE Tommaso, che ha chiesto il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La contribuente in epigrafe indicata impugnava in sede giurisdizionale il silenzio rifiuto, formatosi sulle domande presentata al fine di ottenere il rimborso dell’IVA versata e ritenuta detraibile, per gli anni 1995 e 1996.

L’adita CTP di Palermo accoglieva il ricorso, giusta decisione che veniva confermata dai Giudici di appello. In particolare, questi ultimi, hanno affermato che le operazioni svolte dalla Liquidazione rientravano nel regime ordinario IVA, con la conseguenza che tornavano applicabili le disposizioni in tema di detrazione.

Con ricorso notificato il 23.05.2006, l’Agenzia Entrate ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata. Con controricorso notificato il 16.06.2006, la contribuente ha chiesto il rigetto dell’impugnazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La CTR ha rigettato l’appello dell’Agenzia, ritenendo e dichiarando che le operazioni, in concreto effettuale dalla contribuente nell’espletamento dell’attività di liquidazione dei sinistri, per conto della CONSAP, sarebbero estranee al regime di esenzione previsto dall’art.10 del dpr n.633/1972, e, rientrando nel regime ordinario dell’IVA, non impingerebbero nel divieto di detrazione sugli acquisti inerenti alle attività esenti, indicate dalla citata norma. L’Agenzia Entrate censura l’impugnata decisione per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, art. 19 comma 2 e art. 36, L. n. 990 del 1969, artt. 19, 20, 29 e 30, D.L. n.857 del 1976, artt. 8, 9 e 10, ed omessa, insufficiente, contraddittoria ed illogica motivazione su punti decisivi della controversia. Sostiene che l’attività svolta dalla società contribuente, per conto della CONSAP, con riferimento alla liquidazione dei sinistri, vada qualificata assicurativa e quindi rientri nel regime di esenzione IVA di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, con la conseguente indetraibilità dell’IVA sugli acquisti ex art. 19 del medesimo D.P.R..

Il Collegio ritiene che le doglianze dell’Agenzia siano infondate e vadano rigettate, essendo dell’avviso che l’attività del Commissario Liquidatore, per la liquidazione delle attività e dei rapporti di una società sottoposta alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, quale nel caso la società, non possa farsi rientrare, neppure limitatamente all’attività espletata per conto del Fondo gestito dalla CONSAP, nella previsione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, n. 2, la quale facendo riferimento ad “operazioni di assicurazioni, di riassicurazioni e di vitalizio”, si riferisce, con tutta evidenza, all’attività imprenditoriale che trova regolamentazione nell’art. 1882 c.c. e segg., ed in numerose altre disposizioni di legge, e non anche all’attività liquidatoria di che trattasi.

Conforta, al riguardo, il condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui “L’assoggettabilità ad IVA delle cessioni di beni compiute nel corso di una procedura fallimentare era già sancita dal sistema complessivo desumibile dal testo originario del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, (artt. 1, 2, 4), mentre l’art. 74 bis del medesimo Decreto, successivamente dettato dal D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, contiene esclusivamente norme procedimentali intese a precisare gli obblighi del curatore fallimentare e presuppone già esistente la definizione concernente la suddetta assoggettabilità (Cass. n. 2587/1992, n. 3117/1984).

La tesi della ricorrente Agenzia, secondo cui la questione si porrebbe, in merito alle operazioni di gestione dei sinistri, posta in essere per conto del Fondo predetto, le quali finirebbero per connotare come assicurativa l’attività svolta, con la conseguente relativa attrazione, agli effetti fiscali, nel particolare regime di esenzione previsto dal citato art. 10, n. 2, e con l’ulteriore effetto di impingere nel divieto di detrazione, non può condividersi.

Il Collegio è, infatti, dell’avviso che tale tesi sia infondata, alla stregua di una corretta interpretazione del quadro normativo di riferimento.

In particolare, si ritiene che l’attività, – delegata dalla CONSAP al Commissario Liquidatore – per la definizione dei sinistri in carico è priva di autonomia, ha mera natura liquidatoria, e non è qualificabile “di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio”, quale disciplinata dall’art. 1882 c.c. e ss., e dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 10, n. 2.

L’attività di liquidazione delle procedure concorsuali, altresì, non risulta prevista, nè ai sensi dell’art.10 citato nè di altra norma, tra quelle esenti, ragion per cui, trattandosi di disposizione particolare implicante un regime agevolativo, è da escludere che alla stessa possa essere applicato un regime di esenzione sulla base di una interpretazione estensiva della citata disposizione di legge.

E’ da escludere, ancora, che alla attività espletata per incarico della CONSAP possa riconoscersi natura assicurativa e carattere imprenditoriale, sia perchè con il D.M. n. 20049 del 1995, del Ministero dell’Industria sono state revocate le autorizzazioni abilitative all’esercizio dell’attività Assicurativa, sia pure perchè la stessa si è estrinsecata, esclusivamente, in atti di mera liquidazione, in assenza di autonomia e dei poteri di iniziativa e di organizzazione, caratterizzanti l’attività imprenditoriale. In buona sostanza, deve escludersi che l’attività liquidatoria sottesa alla definizione dei sinistri, svolta dal Commissario di una società in Liquidazione Coatta Amministrativa, alla quale siano state revocate le autorizzazioni all’esercizio dell’attività assicurativa, per conto del Fondo di garanzia gestito dalla CONSAP, possa essere qualificata “assicurativa”, ai sensi del quadro normativo di riferimento, ed in particolare del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, n. 2, allorquando la stessa, come nella specie, abbia mera natura liquidatoria; nè deriva che alla stessa non torna applicabile il regime di esenzione previsto dalla citata disposizione, bensì l’ordinario regime impositivo, che consente la detraibilità dell’IVA. Il ricorso va, dunque, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi Euro tremilaseicento, di cui Euro tremila per onorario ed Euro cento per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente Agenzia al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, in ragione di complessivi Euro tremilaseicento, oltre spese generali ed accessori.

Così deciso in Roma, il 30 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2011

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