Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12443 del 20/05/2010

Cassazione civile sez. III, 20/05/2010, (ud. 08/04/2010, dep. 20/05/2010), n.12443

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 8613/2009 proposto da:

P.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CRESCENZIO 20, presso lo studio dell’avvocato TRALICCI Gina, che la

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.F.L., B.M. nella qualità di eredi di D.

F.F., SPA FONDIARIA SAI ASSICURAZIONI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3666/2008 del TRIBUNALE di ROMA del 22.1.08,

depositata il 18/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’8/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

La Corte:

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il giorno 26 febbraio 2010 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1.- Con sentenza n. 3666/2 008 IL Tribunale di Roma, in riforma della sentenza emessa in primo grado dal Giudice di pace di Roma, ha condannato B.M. e D.F.L., nella qualità di eredi di D.F.F., nonchè la s.p.a. Fondiaria SAI, al risarcimento dei danni biologici e morali subiti da P. E., a seguito del tamponamento della sua autovettura ad opera dell’automobile condotta da D.F.F.. Ha invece respinto la domanda di risarcimento dei danni consistenti nelle riparazioni alla vettura, pari a L. 3.458.000, ritenendoli non provati, poichè l’attrice aveva prodotto in giudizio solo una fattura con data illeggibile, senza dimostrare di avere effettivamente sostenuto il corrispondente esborso.

La P. propone ricorso per cassazione.

Gli intimati non hanno depositato difese.

2.- Con l’unico motivo la ricorrente lamenta che, avendo preso atto della responsabilità del D.F. per l’incidente e dell’esistenza dei danni alla vettura, documentati anche da fotografie in atti e dalla corrispondenza fra la natura dei danni e le voci esposte nella fattura attinente alle riparazioni, il giudice di appello avrebbe dovuto comunque procedere al risarcimento dei danni, anche con valutazione equitativa.

3.- Il motivo è fondato sotto il profilo dell’insufficiente motivazione.

A fronte della documentazione anche fotografica, ivi inclusa la fattura relativa alle riparazioni, prodotta in giudizio dalla ricorrente a dimostrazione dei danni alla vettura, il Tribunale avrebbe potuto negare il rimborso della relativa spesa non in base al mero rilievo della mancata prova dell’effettivo esborso del denaro inerente alle riparazioni, considerato che un tale esborso, pur se non già affrontato, avrebbe dovuto essere comunque sostenuto; ma accertando altresì se la documentazione prodotta fosse stata contestata, in particolare quanto all’autenticità della fattura con data illeggibile ed alla sua corrispondenza all’effettiva natura delle riparazioni; se l’importo richiesto fosse da ritenersi obiettivamente congruo, o se vi fossero altre ragioni idonee a mettere in dubbio il fatto che la macchina fosse stata o dovesse comunque essere riparata, ed avrebbe dovuto fornire più ampia ed argomentata motivazione a supporto del completo rigetto della domanda, a fronte dell’accertata esistenza del danno.

5.- Propongo che il ricorso sia accolto, con procedimento in Camera di consiglio”. – La decisione è stata comunicata al Pubblico Ministero e ai difensori delle parti.

Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione.

2.- Il ricorso deve essere accolto, con rinvio della causa al Tribunale di Roma, in diversa composizione, affinchè riesamini il problema della risarcibilità dei danni conseguenti alle riparazioni dell’autovettura e pervenga alla sua decisione con logica e completa motivazione.

3.- Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Roma, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 8 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2010

 

 

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