Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12443 del 17/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 17/05/2017, (ud. 23/02/2017, dep.17/05/2017),  n. 12443

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12991-2016 proposto da:

D.M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA

GIULIANA 44, presso lo studio dell’avvocato MARCO DE FAZI,

rappresentata e difesa dall’avvocato RENATO AMBROSIO;

– ricorrente –

contro

ZURICH INSURANCE PUBBLICH LIMITED COMPANY, C.F. e P.I. (OMISSIS), in

persona del procuratore speciale, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA FABIO MASSIMO 95, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PIERI

NERLI, rappresentata e difesa dall’avvocato LUIGI CREVANI;

– controricorrente –

e contro

ISTITUTI CLINICI PAVIA E VIGEVANO S.P.A., CF. (OMISSIS),

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 95, presso lo

studio dell’avvocato GIOVANNI PIERI NERLI che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

e contro

V.C., U.G.F. ASSICURAZIONI S.P.A. (ora UNIPOL SAI

Assicurazioni S.p.A.);

– intimati –

avverso la sentenza n. 4350/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 13/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/02/2017 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che, con sentenza resa in data 13/11/2015, la Corte d’appello di Milano ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da D.M.A. per la condanna di V.C., dell’Istituto Clinico del Professor E. Mo. s.p.a., della Zurich Company e della UGF Assicurazioni s.p.a. (ora Unipol Assicurazioni s.p.a.), al risarcimento dei danni asseritamente subiti dall’attrice per effetto dell’intervento chirurgico eseguito dal V. nella clinica dell’Istituto convenuto (entrambi assicurati dalle compagnie chiamate in giudizio);

che avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione D.M.A., sulla base di cinque motivi d’impugnazione;

che gli Istituti Clinici di Pavia e Vigevano s.p.a. (già Istituto Clinico del Professor Mo. s.p.a.) e la Zurich Insurance Public Limited Company, resistono con controricorso, invocando la dichiarazione d’inammissibilità, ovvero il rigetto dell’impugnazione;

che V.C. non ha svolto difese in questa sede;

che, a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la ricorrente ha presentato memoria;

considerato che l’odierno ricorso deve ritenersi inammissibile siccome privo del requisito dell’esposizione sommaria dei fatti prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3;

che detta esposizione, costituendo (in forza della norma richiamata) un requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in un sintetico resoconto dei fatti di causa idoneo a garantire, alla Corte di cassazione, l’acquisizione di una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Sez. U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 – 01);

che, sulla base di tale premessa, è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata;

che l’assoluta mancanza di detti elementi nel corpo dell’odierno ricorso ne impone la dichiarazione di inammissibilità;

che all’inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al rimborso, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 7.200,00 ciascuno, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 23 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2017

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