Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12443 del 16/06/2016


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Cassazione civile sez. lav., 16/06/2016, (ud. 16/03/2016, dep. 16/06/2016), n.12443

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2145-2011 proposto da:

E.N., C.F. (OMISSIS), già elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CASSIODORO 1/A, presso lo studio

dell’avvocato BEATRICE DI BENEDETTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati ANGELINA VISCOSI, GIOVANNI BARANELLO, giusta delega in

atti e da ultimo domiciliato presso la CANCELLERIA DELLA CORTE

SUPREMA DI CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

R.D., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO

PLACIDI, rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO VENTURA,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, C.F.

(OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e

difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici

domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12, ope legis, (Atto di

Costituzione depositato il 24/2/2011);

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 7622/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 12/01/2010 r.g.n. 583/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/03//016 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito l’Avvocato MIGLIACCIO PAOLO per delega Avvocato VENTURA

DOMENICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza n. 7622 del 009, depositata il 12 gennaio 2010, rigettava l’appello proposto da E.N. nei confronti del Ministero dell’istruzione, università e ricerca, e di R.D., avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Benevento, tra le parti, il 18 aprile 2005.

2. E.N. aveva adito il Tribunale premettendo: di essere dipendente MIUR in servizio presso il CSA di (OMISSIS), con qualifica di funzionario analista esperto, posizione economica C2;

che in data 17 settembre 2001 era stata indetta procedura selettiva per la copertura di posti area C posizione economica C3 riservati al personale appartenente alla amministrazione scolastica comparto Ministeri; che all’esito della procedura gli era stato assegnato il punteggio di 61,80 erroneamente determinato, in quanto:

a) non si era tenuto conto di ulteriori punti 5 spettanti per la partecipazione a corsi di formazione per funzionari direttivi tenuti presso la S.S.P.A.;

b) non si era tenuto conto di 0,45 punti per incarichi conferiti con atto formale;

c) erano stati illegittimamente conferiti 6 punti ad altri partecipanti per il possesso del titolo di studio, anche se non coerente con il profilo professionale oggetto della selezione.

L’ E., pertanto, chiedeva dichiararsi l’illegittimità della graduatoria con conseguente disapplicazione della stessa;

riformularsi la graduatoria in base ai criteri espressi dal bando e condannarsi il MIUR alla attribuzione del punteggio complessivo di 67,25 punti.

Il Tribunale rigettava la domanda.

3. La Corte d’Appello ha rigettato l’impugnazione, compensando tra le parti le spese di giudizio.

4. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre l’ E. prospettando quattro motivi di ricorso.

5. Il MIUR è rimasto intimato.

6. Resiste R.D. con controricorso.

7. E.N. ha fatto pervenire propria nota di persona in prossimità dell’udienza pubblica.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. E’ preliminare, rispetto all’esame dei motivi di ricorso, il vaglio di ammissibilità del ricorso con riguardo alla corretta instaurazione del rapporto processuale.

2. Occorre premettere che la procura alle liti per il ricorso per cassazione, che necessariamente ha carattere speciale dovendo riguardare il particolare giudizio davanti alla Corte di cassazione, è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, rispondendo tale prescrizione all’esigenza, coerente con il principio del giusto processo, di assicurare la certezza giuridica della riferibilità dell’attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa (Cass., n. 5554 del 2011).

2. Dall’intestazione del ricorso per cassazione, risulta che E. N. è rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Baranello del Foro di Campobasso evocato Angelina Viscosi del Foro di Isernia.

Non risulta agli atti, tuttavia, la procura speciale.

Mentre il ricorso è sottoscritto sia da E.N. che dall’avv. Giovanni Baranello e dall’avv. Angelina Viscosi, la procura alle liti posta su foglio successivo a quello in cui è sottoscritto il ricorso, non è sottoscritta da E.N., risultando così la stessa inesistente.

Nè può intervenire, in proposito, sanatoria o ratifica (Cass., n. 8708 del 2009, n. 9464 del 2012, Cass., S.U. n. 13431 del 2014).

3. Alla inesistenza della procura speciale alle liti consegue l’inammissibilità del ricorso per cassazione (Cass., n. 9173 del 2003, n. 11551 del 2015).

4. In relazione alle spese, va rilevato che, qualora, come nel caso di specie, il ricorso per cassazione sia stato proposto dal difensore in assenza di procura speciale da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire in giudizio, l’attività svolta non riverbera alcun effetto sulla parte e resta nell’esclusiva responsabilità del legale, di cui è ammissibile la condanna al pagamento delle spese del giudizio (Cass., sentenza n. 11551 del 2015, ordinanza n. 58 del 2016).

5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo a carico dell’avv. Giovanni Baranello e dell’avv. Angelina Viscosi, in solido, in favore di R.D., con attribuzione all’avv. Domenico Ventura dichiaratosi antistatario.

Nulla spese per il Ministero della istruzione, università e ricerca rimasto intimato.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese per il Ministero della istruzione, università e ricerca. Condanna l’avv. Giovanni Baranello e l’avv. Angelina Viscosi in solido al pagamento delle spese di giudizio in favore di R.D. che liquida in Euro cento per esborsi, euro millecinquecento per compensi professionali, e spese generali in misura del 15% e accessori di legge, con distrazione a favore dell’avv. Domenico Ventura dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2016

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