Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12442 del 20/05/2010

Cassazione civile sez. III, 20/05/2010, (ud. 08/04/2010, dep. 20/05/2010), n.12442

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 7486/2009 proposto da:

FLAMINIA SCAVI SRL in persona dell’amministratore unico e legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA 39/F,

presso lo studio degli avvocati BIANCO Laura e GIUSEPPE BIANCO, che

la rappresentano e difendono, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

TORO ASSICURAZIONI SPA in persona dell’amministratore delegato e

Presidente legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE CARLO FELICE 103, presso lo studio dell’avvocato BERCHICCI

Giancarlo, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

A.M., C.G., C.E., F.

A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3352/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

24.6.08, depositata il 02/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’8/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito per la ricorrente l’Avvocato Giuseppe Bianco che si riporta

agli scritti.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA che

nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

La Corte:

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il giorno 26 febbraio 2010 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1.- Con sentenza n. 3352/2008 la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna emessa dal Tribunale di Roma, a carico della s.r.l. Flaminia Scavi e di altri, al risarcimento dei danni subiti dall’operaio C.E., colpito da terra e pietre provenienti dall’alto, smosse da altro lavoratore alla guida di una pala meccanica, durante l’esecuzione di lavori nel cantiere.

In riforma della sentenza di primo grado, tuttavia, la Corte ha respinto la domanda di manleva proposta dalla Flaminia Scavi contro la Toro Assicurazioni s.p.a., ritenendo inoperante la polizza a causa del mancato rispetto da parte dell’assicurato di alcune clausole aggiuntive, che il Tribunale aveva disapplicato.

La Flaminia Scavi propone tre motivi di ricorso per cassazione.

Resiste la Toro Assicurazioni con controricorso.

2.- Il primo motivo – che denuncia violazione dell’art. 1362 cod. civ., e segg. – è inammissibile per l’inidonea formulazione del quesito, che non risponde ai requisiti prescritti dall’art. 366 bis cod. proc. civ..

Si chiede alla Corte di cassazione di dire se il giudice, nell’interpretazione del contratto, debba tenere conto di tutte le clausole e debba seguire i criteri ermeneutici di cui all’art. 1362 cod. civ., e segg..

Trattasi di domanda a cui la risposta positiva si presenta come ovvia, non potendo certo il giudice disapplicare le norme di legge, sull’interpretazione dei contratti; ma che non enuncia il problema concreto al quale si chiede di dare soluzione, in quanto non specifica in che termini e sotto quali aspetti la sentenza impugnata abbia disapplicato le norme richiamate; quale fosse la fattispecie da decidere; come sia stata risolta e quale sarebbe stata l’interpretazione corretta.

Il quesito, pertanto, non è in termini; è inammissibilmente generico e astratto e non risulta utilizzabile al fine di consentire alla Corte di enunciare una regula iuris che risulti applicabile, oltre che al caso di specie, ad altri casi dello stesso genere (sui criteri di formulazione dei quesiti cfr., per tutte, Cass. Civ. S.U. 11 marzo 2008 n. 6420. Cass. Civ. Sez. 3^, 30 settembre 2008 n. 24339 e 9 maggio 2008 n. 11535).

3.- Il secondo motivo, con cui il ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia escluso la copertura assicurativa del sinistro per avere erroneamente equiparato la condizione della sussistenza di un regolare contratto di appalto alla sussistenza di un contratto scritto, è inammissibile sotto altri profili.

In primo luogo la suddetta argomentazione non è l’unica in base alla quale la sentenza impugnata ha ritenuto che la situazione contrattuale non fosse regolare: essa ha rilevato altresì che il F. – cioè l’operaio che ha provocato il sinistro in danno del C. – non era dipendente della Flaminia Scavi, ma lavorava saltuariamente per diverse ditte ed era stato portato in cantiere da un sub-appaltatore.

In secondo luogo l’interpretazione dei termini contrattuali è rimessa alla discrezionale valutazione del giudice di merito, che nella specie ha ritenuto – con valutazione di per sè logica e condivisibile – che la mancanza di documentazione scritta dell’appalto, unitamente alle altre circostanze, impedisse di ritenere la situazione regolare, a termini di polizza.

Ciò non significa che il contratto di appalto debba essere redatto per iscritto, come assume il ricorrente. Significa solo che, nel caso di specie, la mancata formalizzazione scritta è stata interpretata, unitamente alle altre circostanze, come indice di irregolarità.

Trattasi di valutazione di merito, non suscettibile di riesame in questa sede di legittimità.

4.- Il terzo motivo, proposto solo in subordine, per l’ipotesi che questa Corte proceda ad una data interpretazione della sentenza impugnata, è inammissibile, perchè relativo a questione su cui la sentenza impugnata non ha adottato alcuna decisione.

5.- Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, con procedimento in Camera di consiglio”. – La decisione è stata comunicata al Pubblico Ministero e ai difensori delle parti.

Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.

– Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione, che le argomentazioni difensive contenute nella memoria della ricorrente non valgono a disattendere.

2.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

3. – Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali, liquidate complessivamente in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per onorari di avvocato; oltre al rimborso delle spese generali e degli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 8 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA